Entro il 25 febbraio 2021 le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”, reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del sito istituzionale Inps e fruibile con le consuete modalità di accesso. Entro il 4 marzo 2021 l’Inps completerà le operazioni di approvazione o reiezione dell’istanza.
Le novità sono contenute nella recente Circolare Inps n.25 dell’11/02/2021 emanata dalla Direzione Centrale Entrate / Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione dell’Inps in cui si forniscono le indicazioni sugli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2020: si tratta di fatto di indicazioni sugli adempimenti dei datori di lavoro interessati a far ottenere ai propri dipendenti il beneficio del “trascinamento di giornate” e inoltre si forniscono indicazioni alle strutture territoriali dell’Inps per consentire la validazione delle dichiarazioni di calamità inviate.
I benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2020) prevedono, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, un particolare beneficio previdenziale, cosiddetto “trascinamento di giornate”.
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Il conto economico è regolato dal “principio di competenza”. Secondo questo principio, i ricavi e i costi sono riportati all’esercizio cui sono a tutti gli effetti riconducibili e non a quello in cui hanno avuto manifestazione monetaria. Questo vuol dire, per esempio, che il ricavo di una vendita viene fatturato alla data in cui i prodotti sono stati venduti, indipendente dal fatto che il cliente abbia effettivamente pagato in tale data (in tale caso, c’è stato un ricavo, che viene riportato nel conto economico, ma non si è registrato un incasso).
Il conto economico può essere paragonato a un “film” che racconta come i fatti economici registrati nell’esercizio amministrativo in esame determinano il risultato netto aziendale.
Sviluppato in forma scalare, consente di esporre risultati parziali progressivi, che evidenziano come si è formato il risultato d’esercizio e il contributo delle varie aree di gestione alla sua formazione:
Al termine di ogni capitolo vi è una serie di focus che, oltre a soddisfare l’appetito dei più curiosi, rafforzano ulteriormente l’approccio concreto e operativo che la guida propone. Nel manuale sono riportati e commentati i conti economici e i conti colturali di diverse aziende agricole realmente operanti sul mercato. Obiettivo ultimo del testo è proprio quello di fornire un software denominato AGRIPLAN, in allegato alla guida, che consentirà all’agricoltore 4.0 di redigere piani economici e finanziari complessi, con possibilità di muoversi in maniera analitica e approfondita su più fronti, al fine di predisporre uno strumento operativo personalizzato di tipo previsionale (il Business Plan), in grado di aiutare gli attuali e futuri operatori del settore agricolo nelle decisioni gestionali attraverso la dotazione di un efficace ed efficiente piano aziendale.
Tale beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2020, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro, nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.
Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nell’anno 2020, per almeno cinque giornate, presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c. che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004, e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la dichiarazione di calamità e la delimitazione delle aree viene deliberata dalle Regioni, con proprie delibere o decreti).
Attenzione perché un requisito necessario per il “trascinamento” è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.
Per la concessione dei benefici la richiesta va trasmessa dalle aziende interessate entro la data del 25 febbraio 2021 per consentire alle Strutture territoriali Inps di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2020. Per la corretta compilazione scarica il manuale qui allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009 .
Le indicazioni al punto 4 della Circolare Inps n.25 dell’11/02/2021 sono rivolte, come detto, alle strutture territoriali Inps le quali dovranno completare le operazioni di approvazione o reiezione dell'istanza entro il 4 marzo 2021. Si prevedono dunque tempi rapidi di risposta.