Come previsto a partire dal 2017, gli amministratori di condominio devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Il termine di comunicazione è ora fissato definitivamente al 16 marzo dell'anno successivo a quello nel quale sono state effettuate le spese.
Oltre all'invio dei dati alle Entrate va rilasciata ai condomini una dichiarazione nella quale si attesta di aver adempiuto agli obblighi di legge previsti in relazione alla detrazione (compreso, appunto, l'invio dei dati all'Anagrafe tributaria), riportando l'ammontare della detrazione spettante.
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Per poter effettuare la comunicazione è necessario che l'amministratore raccolga le indicazioni dei condomini in relazione alle scelte personali riferite all'utilizzo della detrazione del 110%.
Infatti, come ribadito anche nella circolare 24, ciascun condomino può cedere l'intera detrazione calcolata:
Quindi nel caso in cui non si ottenga lo sconto in fattura, l'amministratore dovrà tener conto di quanto indicato dai singoli proprietari al momento dell'invio della comunicazione all'Anagrafe tributaria.
Per questo il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare tempestivamente all’amministratore l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso di sconto in fattura chiaramente questo passo non è necessario in quanto l'operazione avviene senza alcun esborso economico da parte dei condomini. È sufficiente, quindi, comunicare l'opzione alle Entrate.
Secondo quanto previsto dall'articolo 2 Decreto Ministro Economia e Finanze 1/12/2016, la comunicazione deve contenere i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento a:
Non sono previste soglie minime per la trasmissione del dato né è prevista la possibilità per il singolo condomino di esercitare opposizione all'inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.
Per quest'anno è a disposizione un nuovo software aggiornato con le novità in materia di Superbonus.
Le modifiche apportate riguardano:
Anche il termine per la comunicazione alle Entrate delle opzioni per la cessione del credito è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello nel quale sono state sostenute le spese. In caso di lavori condominiali l'invio può essere effettuato direttamente dall'amministratore oltre che da chi ha apposto il visto di conformità relativamente al Superbonus.
Il modello è unico sia per la cessione del Superbonus che per la cessione delle detrazioni con aliquota ordinaria.
La compilazione del modello non presenta particolari difficoltà. Il modello cartaceo si compone di due sole pagine: la prima dedicata ai dati del cedente e alle asseverazioni per il Superbonus, l'altra con la descrizione degli interventi effettuati e i dati dei cessionari.