La disciplina dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è dettata dal DM del 17 giugno 2014 e in particolare dall’art.6.
Secondo quanto previsto dal “decreto Crescita”[1], sulla base dei dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo avvalendosi di procedure automatizzate. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
A decorrere dal 2021 l’Agenzia delle entrate ha introdotto un controllo automatico sui file xml delle fatture elettronica, per verificare la presenza dell’imposta di bollo virtuale in base al codice IVA presente in fattura.
Con apposito provvedimento delle Entrate pubblicato il 4 febbraio, sono state definite le modalità tecniche per l’integrazione e la messa a disposizione dei dati al contribuente. Inoltre in data 14 aprile, praticamente a ridosso della messa a disposizione dei primi elenchi, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la sua guida dal titolo "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche".
Nel documento è stato chiarito che in merito all'inclusione di una fattura elettronica tra privati, in un trimestre, piuttosto che in un altro, è necessario considerare:
se tali date sono precedenti alla fine del trimestre, le rispettive fatture dovranno essere incluse nello stesso.
Per chiarire il concetto l'Agenzia propone questo esempio: una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre. Diversamente, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.
ATTENZIONE: l’inclusione dell’imposta di bollo relativa ad una fattura in un trimestre precedente, e quindi l’anticipazione dell’imposta, rispetto al suo corretto conteggio nel trimestre successivo, non configura una violazione. Tuttavia l’Agenzia invita a conformarsi alle regole sopra indicate, in modo da evitare la costante squadratura tra gli importi versati dal contribuente e quelli determinati dall’Agenzia delle entrate, e di conseguenza il contatto con questa per chiarire i disallineamenti.
[1] Dl.34/2019
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Secondo quanto previsto dal Provvedimento, Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI, l’Agenzia delle entrate predispone due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:
ELENCO A | ELENCO B |
Fattura con imposta dovuta e correttamente esposta in fattura | Fatture con imposta dovuta ma non esposta in fattura |
File non modificabile | File modificabile |
Entrambi gli elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.
Tecnicamente l’Elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, comprese le fatture elettroniche PA, trasmesse tramite SDI e non scartate, nelle quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo (tag valorizzato con “SI”).
Per quanto riguarda invece le autofatture, che riportano l’indicazione dell’assolvimento del bollo, emesse dal cessionario/committente per regolarizzazione o integrazione[1] (fatture elettroniche che riportano nel tag il valore “TD20”) , sono messe a disposizione nell’Elenco A del solo cessionario-committente.
Per la costituzione dell’Elenco B sono selezionate tutte le fatture ordinarie tra privati, ordinarie PA, e semplificate, riferite ad operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 nelle quali non è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo (tag non presente nell’XML della fattura), dove sono presenti (anche o esclusivamente) operazioni di cessione di beni e/o fornitura di servizi per le quali sono soddisfatte le seguenti condizioni:
Non sono selezionate le fatture elettroniche che riportano nel tag uno dei seguenti codici:
Non sono selezionate le fatture elettroniche ordinarie tra privati, ordinarie PA, e semplificate che riportano nel tag uno dei seguenti codici:
Non sono selezionate le fatture elettroniche dove il cedente/prestatore e il cessionario/committente appartengono allo stesso Gruppo IVA.
[1] ai sensi dell’art.6 comma 8 e 9-bis del d.lgs 471/97 o art.46 comma 5 del DL 331/93
Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall’Agenzia nell’Elenco B, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all’interno dell’Elenco B. Ovviamente, in questo caso, sarà necessario fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.
Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, può inoltre integrare l’Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, anche se non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta.
Si faccia attenzione al fatto che in assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.
Le modifiche o le integrazioni possono essere effettuate dal cedente prestatore o dall’intermediario delegato
Le modifiche all’Elenco B sono effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.
TRIMESTRE | LASSO DI TEMPO ENTRO CUI E' POSSIBILE EFFETTUARE LE MODIFICHE |
1 | 15 aprile - 30 aprile |
2 | 15 luglio - 10 settembre |
3 | 15 ottobre - 31 ottobre |
4 | 15 gennaio - 31 gennaio |
L’Elenco B può essere modificato più volte entro i termini stabiliti ma solo l’ultima modifica elaborata è utilizzata dall’Agenzia per il calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.
Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’Elenco A e nell’Elenco B eventualmente modificato, è calcolato ed evidenziato, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del cedente/prestatore, l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Detto termine è prorogato al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.
TRIMESTRE | MESSA A DISPOSZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI SULLA BASE DEGLI ELENCHI A E B | SCADENZA VERSAMENTO | |
Importo superiore a 250 €* | Importo inferiore a 250 €* | ||
1° | 15 Maggio | 31 maggio | 30 settembre |
2° | 20 Maggio | 30 settembre | 30 novembre |
3° | 15 Novembre | 30 novembre | |
4° | 15 Febbraio | 28 febbraio n+1 |
Il cedente/prestatore effettua il pagamento nei termini previsti, utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell’intero importo determinato dall’Agenzia delle entrate e mostrato secondo i termini appena descritti.
In alternativa, il cedente /prestatore può effettuare il pagamento in modalità telematica tramite modello F24. Il servizio web consente per ciascun trimestre la consultazione dei pagamenti effettuati.
* A partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023 la soglia passa da 250 euro a 5.000 euro, previsto dal DL del 21.06.2022 n. 73.
L’Agenzia delle entrate, in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche calcolata secondo quanto descritto precedentemente, trasmette al contribuente una comunicazione[1] elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC[2].
La comunicazione contiene:
Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.
Schema riepilogativo
TRI. | LASSO DI TEMPO ENTRO CUI È POSSIBILE EFFETTUARE LE MODIFICHE | MESSA A DISPOSZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI SULLA BASE DEGLI ELENCHI A E B | SCADENZA VERSAMENTO | |
Importo superiore a 250 €* | Importo inferiore a 250 €* | |||
1° | 15 aprile – 30 aprile | 15 Maggio | 31 mag | 30 set |
2° | 15 luglio – 10 settembre | 20 Maggio | 30 set | 30 nov |
3° | 15 ottobre – 31 ottobre | 15 Novembre | 30 nov | |
4° | 15 gennaio – 31 gennaio | 15 Febbraio | 28 feb. n+1 |
[1] ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 dicembre 2020
[2] di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
* A partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023 la soglia passa da 250 euro a 5.000 euro, previsto dal DL del 21.06.2022 n. 73.