Per i lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all’esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020 ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nuovo differimento del pagamento della rata con scadenza originaria 16 gennaio 2021 in attesa della comunicazione individuale (c.d. news individuale) dell’importo da versare, lo ha comunicato l'Inps con l’ulteriore messaggio numero 587 del 10 febbraio 2021.
Viene dunque revocata la scadenza del 16 febbraio 2021 e contestualmente prorogata almeno fino al momento in cui sarà comunicato individualmente l’importo con “news individuale”.
I lavoratori agricoli, ad oggi, non sanno ancora, visto il ritardo nelle procedure di calcolo di quanto dovuto alla luce dell'esonero contributivo per novembre e dicembre 2020, quanto dovranno versare esattamente in termini di contributi. Solo successivamente l’Istituto fornirà individualmente le indicazioni in merito alle modalità (istanza e importo) per il versamento delle rate sospese.
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Precedentemente, per effetto di quanto previsto dall’art. 10, comma 6 del decreto legge n. 183 del 2020 (Milleproroghe), l’Inps, con il messaggio n. 103 del 13 gennaio 2021, specificava le modalità di sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all’esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020:
“Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021”.
Di fatto l’Inps rinviava l’importo da versare della rata sospesa a una comunicazione con specifico avviso individuale (comunicazione individuale) nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.
Ancora prima con il messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020, sono state fornite le prime indicazioni relative all’esonero contributivo di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e all’articolo 21 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che hanno introdotto, rispettivamente per i mesi di novembre e dicembre 2020, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro e per la contribuzione dei lavoratori autonomi in agricoltura.
In particolare, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3, “Disposizioni transitorie in attesa della disponibilità del modulo di istanza e della definizione della procedura di esonero”, i contribuenti, per accedere all’esonero, devono inoltrare all’Inps la domanda telematica che sarà resa disponibile dall’Istituto.
È stato altresì previsto che i lavoratori autonomi che intendevano avvalersi dell’esonero sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020 avrebbero potuto detrarre dalla rata gli importi corrispondenti alla misura dell’esonero, un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, in relazione alla fascia di reddito in cui si collocava l’azienda e alla tipologia del lavoratore.
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