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Dello stesso autore potrebbe esserti utile la Check-list per la formazione del bilancio d'esercizio.
Questo articolo è stato estratto dal libro "Redigere il bilancio: strumenti e check list - Operazioni di controllo e verifica per la redazione del bilancio del "cliente esterno"" di Giulio Morandi edito da Maggioli editore nel mese di gennaio 2021.
N | B - STATO PATRIMONIALE | ESITO |
92 | Per i titoli detenuti dall’impresa è stata verificata l’eventuale necessità di svalutazioni o ripristini di valore e sono state rilevate le plusvalenze, minusvalenze, i proventi e gli oneri di negoziazione. Si è tenuto conto della possibilità concessa per il 2019 ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, in considerazione della turbolenza dei mercati, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio della società in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato, o al costo di acquisto se successivo, anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato fatta eccezione per le perdite di carattere durevole (art. 20-quater d.l. 119/2018, applicabile al 2019 ai sensi dell’art. 1 del d.m. 15 luglio 2019). | |
93 | Gli strumenti finanziari derivati con saldo attivo sono iscritti, come previsto dall’OIC 32, nell’attivo circolante o fra le immobilizzazioni in funzione della posta a cui lo strumento finanziario è collegato. Le micro-imprese sono esonerate dalla contabilizzazione in esame. | |
94 | Il cash pooling è iscritto in specifica voce aggiuntiva “C.III.7 – Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con l’indicazione della controparte (da controllata o da controllante), conformemente all’OIC 14, sussistendo i requisiti richiesti di esigibilità a breve (in caso contrario l’iscrizione è tra le immobilizzazioni finanziarie). |
Le partecipazioni e i titoli di debito sono trattati rispettivamente nell’ambito dei principi contabili OIC 20 e OIC 21 e possono essere classificati nelle immobilizzazioni finanziarie o nelle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
La classificazione contabile varia in funzione del fatto che l’investimento sia, o meno, effettuato con la destinazione di rimanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa.
Si rinvia a quanto esposto nell’ambito del capitolo dedicato alle immobilizzazioni finanziarie nel quale si è trattato in modo organico delle differenti classificazioni contabili, delle regole di valutazione civilistica e delle implicazioni fiscali.
Il saldo attivo che emerge dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati, può essere classificato tra le immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante
Il principio OIC 32 – Strumenti finanziari derivati - fornisce una definizione di derivato come quello strumento finanziario o altro contratto che possiede le seguenti caratteristiche:
Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati per operazioni speculative o per operazioni di copertura. Ai fini della rappresentazione di bilancio non è sufficiente valutare la destinazione dello strumento alla copertura o meno dei rischi. Per qualificare un derivato come “derivato di copertura” occorre che sussistano determinati requisiti il cui accertamento prende il nome di “test di efficacia”, tendenti a verificare la vera e propria correlazione esistente tra il derivato e il rischio coperto.
L’OIC 32, al paragrafo 71, prevede i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura prevedendo, tra l’altro, anche la necessità che la relazione di copertura risulti da “…una designazione e documentazione formale della relazione, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura”.
La documentazione deve comprendere l’individuazione dello strumento, la natura del rischio coperto, le modalità con le quali la società valuterà il soddisfacimento dei requisiti di efficacia, inclusa l’analisi delle fonti di inefficacia e di come si determina il rapporto di copertura.
Nell’appendice dell’OIC 32 è riportato un esempio di come potrebbe essere formulata la predetta documentazione.
La principale disposizione introdotta dal nuovo OIC 14, in recepimento del d.lgs. 139/2015, riguarda il trattamento contabile da riservare ai crediti e debiti derivanti dalla gestione di tesoreria accentrata (c.d. «cash pooling»).
Al riguardo, infatti, in primo luogo viene confermata la natura di «credito» o «debito» verso la società del gruppo che amministra il cash pooling, rispettivamente per i versamenti nel – ed i prelevamenti dal – c.d. «pool account», anziché la natura di vera e propria disponibilità liquida.
In secondo luogo, viene precisato quali siano i requisiti affinché la posizione attiva di cash pooling debba essere classificata nell’attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie.
In particolare, viene previsto che il saldo di cash pooling debba essere collocato:
Viene inoltre richiesto che, laddove le condizioni del sistema di tesoreria accentrata non siano allineate a quelle normali di mercato, la società ne dia apposita informativa in nota integrativa.
Eventuali svalutazioni o rivalutazioni dei crediti iscritti a seguito del cash pooling devono essere rilevate tra le svalutazioni e rivalutazioni di carattere finanziario nel conto economico.
Infine, relativamente alla disciplina di prima applicazione del nuovo OIC 14, al par. 27 è stata prevista la modalità di applicazione prospettica, seguendo le previsioni del nuovo OIC 29.