Potrebbe essere in arrivo una nuova versione del contratto di espansione introdotto nel 2019 dal decreto Crescita.
Lo prevede un emendamento presentato dalla relatrice di maggioranza del disegno di legge sul lavoro ATTO 1532 bis attualmente all'esame in Commissione alla Camera.
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L'utilizzo dello strumento, che consente il pensionamento anticipato nel corso di ristrutturazioni aziendali concordate con le rappresentanze sindacali, sarebbe nuovamente limitato alle aziende medio- grandi, a partire dai 200 dipendenti
In attesa della (probabile) conferma della misura, dato che l'emendamento è stato proposto dalla maggioranza e non comporta pesanti finanziamenti pubblici, ricordiamo di seguito le principali caratteristiche e vediamo in una tabella un confronto con la misura dell'isopensione.
C'è da dire comunque che l'iter della nuova legge presentata a novembre 2023 è stato piuttosto rallentato nelle ultime settimane.
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Nella norma istitutiva (in forma sperimentale) del contratto di espansione si prevedeva un regime di aiuto per la riorganizzazione delle imprese basato su un accordo in sede governativa con le rappresentanze sindacali, che comprendeva :
La misura , che inizialmente sostituiva l'istituto previsto dall'art 41 del D.LGS 148-2015 ( contratto di solidarietà espansiva) è stata prorogata piu volte e ampliata anche ad aziende di qualsiasi settore con almeno 50 dipendenti , ma NON era stata riconfermata con la legge di bilancio 2024.
Il decreto Lavoro (48/2023) inizialmente conteneva la proroga del contratto di espansione fino a tutto il 2025, poi defalcata dal testo finale . Era stata concessa invece la possibilità, per i contratti stipulati entro il 2022, di intervenire entro il 2023 per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro in un arco di tempo di 12 mesi ulteriori rispetto al termine individuato in origine.
Con questa novità restano a disposizione delle aziende come strumenti di accompagnamento alla pensione nel 2024:
Il contratto di espansione consente di avviare piani concordati di esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione ( che puo essere sia di vecchiaia che pensione anticipata - legge 92 2012).
Nei 60 mesi sono comprese anche le cd. finestre in caso di accesso alle pensioni anticipate .
Gli interessati devono dare il loro consenso in forma scritta. L'accordo puo riguardare anche un periodo inferiore ai 5 anni.
A questi lavoratori il datore di lavoro riconosce un'indennità mensile, "di esodo", commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto, fino alla prima decorrenza utile della pensione .
Per il versamento dell'indennità l'azienda gode del contributo dello Stato per 24 mesi pari all'importo di NASPI che sarebbe spettato al lavoratore .
Se l'uscita è correlata alla decorrenza di una pensione anticipata ( ma non Quota 100 o Quota 102), il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, ridotti dell'importo della contribuzione figurativa, che viene comunque calcolata per intero.
Si sottolinea che la legge di bilancio 2022 ha modificato anche il meccanismo di decalage della NASPI che non iniziava a scendere dal 4° mese bensi:
Questo portava un ulteriore risparmio per i datori di lavoro, in particolare nelle aziende in cui lo scivolo pensionistico venga utilizzato solo per due anni . Dopo i primi due anni, corrispondenti alla durata della NASPI, infatti, i costi dell'indennità ponte sono interamente a carico del datore di lavoro .
Un ulteriore beneficio era garantito alle imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che si impegnino ad effettuare:
in questo caso la riduzione dei versamenti contributivi spetta per ulteriori 12 mesi.
Possibili anche assunzioni a tempo parziale.
La legge di bilancio 2022 aveva reso lo strumento più conveniente ricomprendendo assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, di lavoratori in cassa integrazione straordinaria, purche rispondenti al piano di riorganizzazione e apporti nuove competenze all'azienda .
isopensione | contratto di espansione | |
aziende interessate | sopra i 15 dipendenti | imprese o reti di imprese sopra i 50 dipendenti |
requisiti prepensionamento | 7 anni di distanza dalla decorrenza della pensione (fino al 2023) poi 4 | 5 anni |
costi per il datore di lavoro | piu costoso: indennità ponte + contribuzione calcolata sulla retribuzione degli ultimi 48 mesi | meno costoso:
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adempimenti | accordo sindacale | accordo sindacale in sede governativa |
tutela per i lavoratori da modifiche formative future | salvaguardia solo se prevista nell'accordo | salvaguardia a norma di legge |