La Legge di Bilancio 2021 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI che ha affiancato la operatività ordinaria potenziata dai decreti emanata per l'emergenza pandemica da covid 19.
Sono diversi gli interventi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni.
Di seguito vediamo un riepilogo delle novità a vantaggio della liquidità di questi operatori economici e quindi a sostegno della economia nazionale cosi come riepilogati anche dal comunicato stampa dell'ABI Associazione Bancaria Italiana datato 7 gennaio 2021.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Il Fondo di garanzia PMI, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle piccole e medie imprese.
Esso è stato istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della Legge n. 662 del 1996
Con l'intervento del Fondo, l'impresa NON ha un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive, e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative, sugli importi garantiti dal Fondo stesso.
Il Fondo nel suo funzionamento ordinario, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, nonché, garantisce alcune tipologie di operazioni a favore delle PMI, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (es. attività finanziarie e assicurative)
Recentemente, in considerazione della crisi economica determinata dalla pandemia, la disciplina ordinaria del Fondo è stata potenziata e affiancata da una disciplina speciale temporanea e derogatoria inizialmente destinata ad operare fino al 31 dicembre 2020, termine ora prorogato sino al 30 giugno 2021 dall’articolo 1, comma 244 della Legge di Bilancio 2021 ai sensi di quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato nel contesto dell’attuale pandemia da COVID-19 (cd. Temporary Framework).
Ai sensi di tale Quadro europeo, sono stati così estesi gli importi garantibili e i beneficiari finali del Fondo, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano.
Il Fondo di garanzia rientra, in questo senso, tra le principali misure finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi.
Il comma 244 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, (previsto dall’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020), per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID.
Fanno eccezione, ai sensi del comma 245, le garanzie concesse a favore delle imprese cd. “mid cap”, le quali sono concesse dal Fondo, alle condizioni ivi previste, fino al 28 febbraio 2021. Queste, ai sensi di quanto previsto dal comma 209 saranno invece rilasciate a valere sullo strumento “Garanzia Italia” SACE di cui all’articolo 1, del citato D.L. 23/2020, sino al 30 giugno 2021.
Tale disposizione va letta in combinato disposto con il nuovo articolo 1- bis.1 del D.L. n. 23/2020, inserito dal comma 209 della Legge di Bilancio il quale dispone a decorrere dal 1° marzo 2020 la “migrazione” delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. mid-cap sullo strumento “Garanzia Italia” SACE, anch’esso prorogato al 30 giugno 2021.
Le imprese “mid-cap” sono peraltro ammesse, ai sensi del citato comma 209, a decorrere dal 1° luglio 2021, alle garanzie che possono essere concesse da SACE, in virtù delle attribuzioni ad essa riconosciute di sostegno e rilancio dell’economia.
Il comma 246 incrementa la dotazione del Fondo di garanzia PMI:
Il comma 216 della Legge di Bilancio dispone che i finanziamenti previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23/2020, garantiti dal Fondo, possano avere, a decorrere dal 1 gennaio 2021 data di entrata in vigore della legge, una durata non più di 10 ma di 15 anni.
Si tratta dei finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di:
la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.
Il comma 217 dispone che il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, disponendo tale tasso che debba comunque essere non superiore allo 0,20%% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.
Si precisa che i commi 216 e 217 intervengono ulteriormente rispetto a quanto già disposto dai commi 213, 244 e 245 sulla disciplina temporanea e straordinaria del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020, adottata per sostenere la liquidità delle PMI nell’attuale situazione di crisi pandemica