La legge 178/2020 (Bilancio 2021) ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali emergenziali per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili alla pandemia da COVID-19. Di seguito vediamo gli aspetti principali , la normativa e uno schema aggiornato degli ammortizzatori sociali utilizzabili nei principali settori economici .
I riferimenti normativi e di prassi in materia ad oggi sono i seguenti:
AGGIORNAMENTO (ndr):
L'Inps ha fornito le prime indicazioni nel messaggio 406 2021 del 29 gennaio, annunciando una circolare dettagliata con le indicazioni sull'applicazione dei nuovi trattamenti; l'istituto comunica comunque che le piattaforme per le domande sono state aggiornate e fornisce le causali specifiche da inserire per le richieste. La prima scadenza è il 28 febbraio 2021.
L'istituto specifica anche due importanti novità:
Vedi ulteriori dettagli in "Cassa integrazione COVID 2021: causali, procedura scadenze"
Per una panoramica di tutte le principali misure della legge di bilancio per le aziende leggi "Legge di Bilancio 2021: le novità su lavoro, fisco, turismo, agricoltura".
Aggiornamento 29.3 Si segnala che il DL Sostegni N. 41 del 22.3.2021 ha aggiunto ulteriori settimane di trattamento di integrazione salariale con termini temporali prorogati, in alcuni casi. Vedi per ulteriori dettagli Cassa integrazione DL Sostegni:istruzioni e scadenze.
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In attesa delle circolari esplicative e dell’aggiornamento del sito Inps con i nuovi modelli per la presentazione delle istanze di concessione dei trattamenti di integrazione salariali, i principali aspetti della nuova Cassa Covid si possono riassumere come segue.
La durata massima di Cassa Integrazione, prevista per le aziende che continueranno ad avere difficoltà a causa del COVID 19, è di 12 settimane che potranno essere utilizzate:
La previsione di due periodi differenti entro i quali poter utilizzare le nuove 12 settimane è una scelta innovativa che parrebbe aver fatto pensare al legislatore che gli aventi diritto alla Cassa Integrazione Ordinaria – e non tutti gli altri – potranno aver superato la crisi già dal prossimo 31 marzo 2021,.
In tale data, peraltro, almeno secondo la vigente normativa, cesserà il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, mentre, se così non fosse (rumors indicano già un prolungamento dei licenziamenti al 30 giugno 2021) è davvero difficile pensare a come le aziende potranno affrontare il perdurare della crisi in assenza di misure specifiche di sostegno. Vedi anche
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati alle nuove 12 settimane.
Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione entro la fine del mese successivo a quello della sospensione ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
Ti puo interessare anche leggere Cassa integrazione COVID 2021 anche per la pesca.
AZIENDE TERZIARIO TURISMO STUDI PROFESSIONALI SCUOLE | |||
N. dipendenti | Strumento | Durata | Causale |
Fino a 5 | Cassa in deroga ex art 22 DL 18/2020
| 1° gennaio - 30 giugno 2021, per massimo 12 settimane * | Covid-19 L.178/2020 |
oltre i 6 | FIS: assegno ordinario ex art 19 DL 18/2020 per riduzione o sospensione | 1° gennaio - 30 giugno 2021, per massimo 12 settimane * | Covid-19 |
Oltre i 50 (campo cigs) | Cassa in deroga ex 22 DL 18/2020 ** | 1° gennaio - 30 giugno 2021, per massimo 12 settimane * | Covid-19 |
REQUISITO SOGGETTIVO: lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in forza al 30 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021) |
* I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti decreti, collocati anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla legge 178/20 (Bilancio 2021).
** le aziende sopra i 50 dipendenti, rientranti nel campo di applicazione della CIGS (aziende commerciali, ecc.) devono utilizzare la Cassa in deroga ex art. 22, DL 18/20.
AZIENDE ARTIGIANE | |||
N. dipendenti | Strumento | Durata | Causale |
indifferente | FSBA di cui all’accordo Interconfederale 26/02/2020 | 1° gennaio - 30 giugno 2021, per massimo 12 settimane * | Covid-19 L. 178/2020 |
REQUISITO SOGGETTIVO: lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in forza al 30 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021) |
* I periodi di sospensione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti decreti, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla legge 178/20 (Bilancio 2021).
In tema di assegni del FSBA leggi Cassa integrazione agli artigiani anche senza iscrizione al FSBA.
AZIENDE INDUSTRIALI ED EDILI | |||
N. dipendenti | Strumento | Durata | Causale |
Indifferente | CIGO ex art 19 D.L 18/2020, art. 68 DL 34/2020 e art.1 del DL 104/2020
| 1° gennaio - 31 marzo 2021, per massimo 12 settimane * | Covid-19 l.178/20 |
Requisito soggettivo: lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in forza al 30 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021) | |||
* I periodi di integrazione precedentemente autorizzati ai sensi dei precedenti decreti, collocati anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla legge 178/20 (Bilancio 2021). |
AZIENDE AGRICOLE
| |||
N. dipendenti | Strumento | Durata | Causale |
Indifferente | CISOA ex art 19 comma 3-bis DL 18/2020 convertito dalla L. 27/2020 e art. 1, comma 8 del DL 104/2020
| 1° gennaio - 30 giugno 2021, per una durata massima di 90 giorni * | CISOA Covid-19 L 178/2020 |
REQUISITO SOGGETTIVO: lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in forza al 30 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021) | |||
* I giorni precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti decreti, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni previsti dalla legge178/2020 (Bilancio 2021). * I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del DL 104/2020 sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornata di effettivo lavoro (art. 8, L. 457 del 8 agosto 1972). |