La Legge di Bilancio 2021 in vigore dal 1 gennaio prevede una serie di agevolazioni per il settore del turismo, forse il più colpito dalla pandemia da covid 19.
Numerose misure emergenziali hanno rigurdato le imprese che vi operano e ora, a inizio anno, con la manovra economico-finanziaria si prevedono ai commi da 599 a 604 dell'art 1 una serie di misure che dovrebbero essere in grado di avviare una ripresa dei tanti operatori del settore.
Vediamo di seguito nel dettaglio
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Il comma 599 della Legge di Bilancio introduce una agevolazione rivolta a sostenere le casse degli operatori del turismo e in particolare si esenta dalla prima rata dell’IMU - imposta municipale propria dovuta nel 2021 gli immobili dove si svolgono specifiche attività connesse ai settori
Si tratta in particolare dei seguenti immobili:
a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
b) alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
c) immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.
Si sottolinea che le disposizioni introdotte si applicano in ambito di Temporary Framework per gli aiuti di Stato in corso di pandemia è ciò che chiarisce il comma 600.
Al fine di concedere ristoro alle casse degli enti locali, private di tali entrate, il comma 601 aumenta di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione dell’apposito Fondo di ristoro ai comuni per le minori entrate derivanti dalle agevolazioni IMU connesse alla pandemia, istituito dall’articolo 177 del decreto-legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) e successivamente incrementato dai provvedimenti emergenziali.
Il comma 602 prevede invece una estensione del credito di imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal Decreto Rilancio con l'art 28, e modificato da altri successivi provvedimenti emergenziali, a:
Per questi soggetti e per le imprese turistico ricettive il credito di imposta spetta fino al 30 aprile 2021 invece del 31 dicembre 2020 termine originario previsto.
Ricordiamo che il credito di imposta di cui all'art 28 spetta nella miaura del 60% per l'ammontare mensile del canone:
in favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50%.
Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo di imposta precedente.
L’agevolazione è commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Ai sensi dell’articolo 122 del medesimo decreto Rilancio, i soggetti beneficiari possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dei crediti d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Lo stesso articolo 28 prevede che per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, la percentuale è pari al 30%.
Per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta 2019, le percentuali sono stabilite al 20% (contratti di locazioni) e al 10% (contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda).
Il decreto-legge Ristori all'articolo 8 stabilisce che alle imprese operanti in alcuni settori indicate nell'Allegato 1 coinvolti dalle ulteriori restrizioni previste dalle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dal sopra citato articolo 28 del decreto-legge n. 34 anche per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Si tratta dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi. Tale agevolazione spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
Il comma 603 rifinanzia per 100 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per sostenere
e al contempo estende alle imprese turistico-ricettive la possibilità di beneficiare del fondo stesso.
Il Fondo di cui si tratta è stato istituito presso il MIBAC dall'art 182 del decreto Rilancio e inizialmente aveva una dotazione di 25 milioni di euro.
E' stato poi il Decreto Agosto con l'art 77 ad estendere alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici la stessa agevolazione ampliando la dotazione del fondo di euro 265 milioni per il 2020.
Il Decreto Ristori ha invece ulteriormente esteso la platea dei beneficiari alle imprese di trasporto di persone in aree urbane e suburbane mediante autobus rimpinguando le risorse di 10 milioni di euro per il 2020.
Infine per l'anno 2021 grazie al comma 604 della legge di bilancio si incrementa di 20 milioni l'autorizzazione di spesa prevista dal DL Agosto in ragione dell'attribuzione del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico alberghiere negli anni 2020 e 2021