La legge di bilancio 2021 n.178 2020 ha istituito l'ISCRO ovvero l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, una sorta di cassa integrazione dedicata agli autonomi che per forte calo di fatturato si vengano a trovare in particolari situazioni di difficoltà.
L' ISCRO è stata istituita per il triennio 2021-2023, in forma sperimentale, e si rivolge ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS. Si tratta di una indennità semestrale, richiedibile una sola volta nel triennio, pari al 25% dell'ultimo reddito dichiarato.
E' prevista anche la frequenza obbligatoria a percorsi di aggiornamento personalizzati ma il decreto attuativo su questo aspetto è stato pubblicato solo il 20 aprile 2022. (Qui ulteriori dettagli)
La misura ha avuto una scarsa applicazione ( 3.800 i beneficiari nel 2022 ) probabilmente per i requisiti troppo restrittivi e ha raccolto molte critiche.
Con la nuova legge di bilancio nel 2024, legge 213 2023 pubblicata lo scorso 30 dicembre in Gazzetta, si prevede la stabilizzazione della misura e si ampliano i requisiti di accesso (v. ultimo paragrafo).
Rivediamo nei paragrafi successivi le condizioni e le caratteristiche precedenti del contributo e le novità 2024.
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IMPORTO E DURATA:
L’indennità ISCRO attualmente viene erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito. Il relativo importo non può comunque superare gli 800 euro mensili né essere inferiore a 250 euro mensili, da aggiornare con l'indice ISTAT-FOI.
Per il 2023 il limite massimo è di 881,23€ e il minimo 275,38 €.
Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
CESSAZIONE: La cessazione della Partita Iva nel corso della erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione, con recupero delle mensilità eventualmente erogate indebitamente.
COPERTURA : Per assicurare la copertura finanziaria si prevede un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata
REQUISITI SOGGETTIVI:
i requisiti richiesti ai beneficiari fino al 2023 erano i seguenti:
CONDIZIONALITA’: OBBLIGHI FORMATIVI
Il decreto attuativo sugli obblighi di aggiornamento dei beneficiari di ISCRO è stato pubblicato in GU il 20.4. 2022.
Vedi tutti i dettagli nell'articolo "Iscro ecco le modalità per la formazione obbligatoria dei beneficiari"
CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA
Nella circolare 12 del 5.2.2021 l'INPS ha precisato che l’articolo 1, comma 398, della legge di bilancio 2021( 30 dicembre 2020, n. 178,) ha disposto un aumento dell’aliquota contributiva per la Gestione separata, pari a
per il finanziamento dell'ISCRO.
Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati.
Ricordiamo che sono redditi di lavoro autonomo :
La domanda, con autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse – va presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ogni anno, come confermato dall'INPS nel messaggio 1636 del 5.5.2023.
Leggi in merito l'articolo ISCRO: INDENNITA PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DOMANDA ENTRO IL 31 .10
La norma istitutiva prevede che l'Inps effettuerà controlli incrociati con l'Agenzia delle entrate sui dati identificativi e i requisiti reddituali dei richiedenti.
Anche se l'ISCRO risponde a sollecitazioni e proposte presentate da molte parti, la norma ha raccolto molte critiche e il dibattito si è riaperto in vista della manovra di bilancio che dovrà porre un termine o prorogare la misura
In particolare si contestava come troppo basso il limite di reddito richiesto (praticamente la soglia di non imponibilità fiscale). Inoltre viene giudicato illogico il termine di 4 anni come anzianità della partita IVA , in quanto proprio i professionisti più giovani possono essere soggetti a cali di fatturato.
Altre associazioni di categoria hanno giudicato negativamente anche l'obbligo di dimostrare la frequenza di attività formative o di aggiornamento professionale, evidenziando che per la cassa integrazione dei dipendenti questo obbligo formativo non sussiste .
Infine si contestava l'imposizione di una contribuzione aggiuntiva. Su questo aspetto la circolare INPS ha provveduto a chiarire che il contributo aggiuntivo è a carico solo dei professionisti.
Il Governo Meloni aveva quindi chiesto alle parti sociali un parere sulla possibile valutare l’estensione dell’indennità ed ha deciso per la stabilizzazione della misura con un ampliamento dei requisiti di accesso .
L' indennità ISCRO 2024 resta prevista per gli iscritti alle gestione separata INPS che esercitano attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53 comma 1 del TUIR, ossia un’attività libero professionale non imprenditoriale.
Beneficiari saranno coloro che
L’indennità sarà erogata per 6 mesi e sarà sempre pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda,
ATTENZIONE ISCTO non comporta accredito di contribuzione figurativa.
L'importo non potrà in ogni caso superare gli 800 euro mensili e essere inferiore a 250 euro mensili, annualmente rivalutati.
Novità importante l'importo NON sarà piu esente fiscalmente.
Per quanto riguarda il finanziamento l’aliquota contributiva ex art. 59 comma 16 della L. 449/97 dal 2024 è maggiorata dello 0,35%.
il professionista interessato devono sempre :
Si conferma infine l'obbligo di partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale per i quali si attende un decreto ministeriale.
Le modalità per la domanda restano invariate.
La legge di bilancio 2024 ha stanziato per ISCRO le risorse finanziarie come da tabella che segue:
Anni | Importo (valori in milioni di euro) |
2024 | 16 |
2025 | 20,4 |
2026 | 20,8 |
2027 | 21,2 |
2028 | 21,6 |
2029 | 21,7 |
2030 | 22,1 |
2031 | 22,5 |
2032 | 23 |
2033 | 23,4 |