Con la Circolare 30/E/2020 l’agenzia delle entrate ha risposto a molti quesiti posti dalla stampa specializzata e dagli operatori al fine di chiarire gli aspetti rimasti oscuri del superbonus. In questo speciale esponiamo alcuni chiarimenti in materia di cessione del credito e sconto in fattura. Come è noto, infatti, gli interventi sugli immobili che danno diritto al 110%, e non solo, come da art. 121, DL 34/2020, possono godere di tre diverse alternative di beneficio fiscale.
- la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi,
- la cessione della detrazione,
- la richiesta dello sconto in fattura nei confronti dei soggetti che effettuano gli interventi sugli immobili.
Per i dettagli del funzionamento di tali alternative si rimanda a: Piccola guida delle ristrutturazioni per le quali è possibile la cessione o lo sconto
Nel seguito i chiarimenti della Circ. 30/E/2020 in materia di cessione e sconto in fattura.
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Momento della maturazione della detrazione fra cassa e competenza
In quale momento nasce il diritto alla detrazione e conseguentemente il diritto a beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito?
Il quesito della circ. 30/E fa riferimento alla alternativa tra criterio di cassa o criterio di competenza.
La risposta fornita dal fisco distingue le persone fisiche ed enti non commerciali dalle persone fisiche/giuridiche (imprese individuali e società) che accedono al diritto fiscale della detrazione o delle sue alternative (cessione/sconto).
In principio la circ. 24/E/2020 ha chiarito che:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, nonchè gli enti non commerciali, applicano il criterio di cassa per stabilire il momento di maturazione della detrazione. Farà pertanto fede il momento del pagamento delle spese.
- in riferimento alle altre persone fisiche/giuridiche (imprenditori individuali e società) occorre fare riferimento al principio di competenza individuando l’anno d’imposta nel quale scaturisce il diritto alla detrazione indipendentemente dal saldo delle fatture connesse allo stesso.
- ricordiamo che fra le imprese individuali e le società vi sono anche i soggetti in contabilità semplificata che a far data dal 1/1/2017 applicano in alcuni casi il “criterio di cassa” per la determinazione del reddito imponibile. Per tali soggetti il fisco si rifà alle indicazioni fornite a suo tempo dalla circ. 11/E/2017 sulla base delle quali per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali, relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Allo stato attuale ed in assenza di modifiche normative, non emergono elementi che possano determinare una diversa linea interpretativa.
La fatturazione per lavori sulle parti comuni
Circa gli adempimenti documentali di fatturazione per interventi effettuati sulle parti comuni condominiali nasce il dubbio inerente il fatto che:
- il destinatario delle detrazioni è il condominio, mentre
- indirettamente ne beneficiano, giustamente, i condòmini. Il quesito verte quindi su quale sia il soggetto a cui fatturare gli interventi sulle parti comuni, il condominio o il singolo condòmino.
La soluzione consiste nel fatturare al condominio in qualità di destinatario dei lavori. Conformemente alle regole e agli adempimenti posti a carico dell’amministratore in occasione di tali situazioni, sarà poi quest’ultimo a ripartire e consegnare al singolo condomino la documentazione necessaria per procedere ai successivi adempimenti di detrazione o cessione della detrazione medesima.
Cessione della detrazione e bonus mobili
Effettuare interventi antisismici che danno diritto al 110% significa intervenire sugli immobili situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, con lavori previsti dall’art. 16, DL 63/2013 (sismabonus).
Anche in questi casi spetta il bonus mobili consistente in una detrazione del 50% fino ad un massimo di 10.000 euro di spesa (elevato a 16.000 euro dal 2021 dalla Legge di Bilancio 2021). Ciò è possibile in quanto il sismabonus non è altro, dal punto di vista fiscale, che una particolare forma di “ristrutturazione” che dà diritto alle maggiori percentuali di detrazione (fino all’85%, ora innalzate al 110%) rispetto a quelle ordinarie del 50%, data la pericolosità sismica delle zone in cui sorgono gli immobili destinatari.
La circolare 30/E conferma che in caso di interventi da sismabonus, se il contribuente decide di cedere la detrazione non perde il beneficio connesso al bonus mobili.
Gli errori (voluti e non) ed il concorso in violazione
- La cessione della detrazione in assenza dei presupposti per la stessa.Qualora il contribuente decida di cedere la detrazione pur non ricorrendone i presupposti in capo a quale soggetto avviene il recupero di quanto non spettante? Il quesito al quale l’agenzia delle entrate ha risposto considera implicitamente due diverse situazioni.
- la cessione di una detrazione NON cedibile perchè non citata dall’attuale formulazione dell’art. 121, DL 34/2020 (come ad esempio gli interventi previsti dall’art. 16bis TUIR, diversi da quelli di cui al medesimo articolo lett. a) e b))
- la cessione di una detrazione, la quale, seppur connessa ad uno degli interventi citati dall’art. 121, DL 34/2020 non ha rispettato i requisiti per il suo ottenimento (ad esempio la mancanza degli opportuni titoli abilitanti necessari ad accedere alla detrazione). In questi casi, ricorrendo la cessione della detrazione si viene a configurare una situazione sulla base della quale la detrazione medesima viene ripresa dal fisco. Ai sensi del comma 4 dell’art. 121 DL 34/2020, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. In merito nella circ. 24/E/2020 è stato precisato che se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in “buona fede” non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta (il difficile è dimostrare tale buona fede)
- Il concorso in violazione. Diversa, rispetto al caso precedente, è la situazione dove il cessionario, cioè colui che ha acquisto la detrazione ha violato le norme in accordo con il cedente. Si tratta nella pratica di una condotta in mala fede. Come detto poco sopra, qualora si realizzino i presupposti per il recupero della detrazione, la stessa viene pretesa dal cedente, oltre ad interessi e sanzioni. Nel caso, invece, del concorso di colpa anche ai fini del recupero della somma detratta e degli interessi, devono valere i criteri generali in materia sanzionatoria, illustrati dalla circ. n. 180/E del 10 luglio 1998, secondo cui «Elementi costitutivi della fattispecie concorsuale sono: 1) una pluralità di soggetti agenti; 2) la realizzazione di una fattispecie di reato; 3) il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato; 4) l'elemento soggettivo» Il fornitore o il cessionario risponderà solo in due casi:
- se l’Ufficio accerta il “concorso” nella violazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997;
- per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto (ad esempio, il fornitore compensa 50.000 euro anziché 44.000 euro). Tale seconda ipotesi, in realtà, non riguarda tanto la fruizione dei Superbonus quanto il corretto utilizzo di crediti d’imposta in compensazione.