Dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito sarà effettivamente uno stato Extra UE, molti sono i riflessi di tale uscita dal punto di vista IVA. Di seguito alcuni suggerimenti per orientarsi attraverso i nuovi adempimenti connessi alle operazioni commerciali, e non solo, intrattenute con gli operatori economici UK.
Con il termine Brexit, si intende la fuoriuscita del Regno Unito dal complesso di stati appartenenti all’unione Europea.
La decisione, giunta dopo il referendum del 23 giugno 2016 sarà definitiva a partire dal 1 gennaio 2021. Quali le conseguenze?
Dal punto di vista dello spostamento di persone e beni da e verso il Regno Unito cambia tutto drasticamente. Se fino al 31/12/2020 le persone potranno liberamente spostarsi provenendo o recandosi in Gran Bretagna ed i beni potranno circolare in forza del regime intracomunitario (acquisti e cessioni intracomunitarie), a partire dal prossimo anno ciò non sarà più possibile se non ponendo in essere precisi adempimenti.
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Dal punto di vista delle cessioni e degli acquisti di beni e servizi sarà opportuno ricordare quanto segue.
Le cessioni di beni non saranno più considerate operazioni intracomunitarie, bensì cessioni all’esportazione, mentre gli acquisti, parimenti, cesseranno di essere acquisti intracomunitari, divenendo importazioni di beni.
Cessioni ed acquisti di beni: la dicitura da inserire in fattura
Nella pratica, dal punto di vista delle cessioni,
Lo stesso dicasi per gli acquisti di beni, i quali
Il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge
Di fatto la fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione Europea non modifica l’impianto contabile dell’IVA, ciò che occorre considerare è che se dal punto di vista degli acquisti
Per i servizi se si tratta di un’operazione inerente l’attività e quindi con IVA detraibile, essa verrà registrata sia sul registro degli acquisti con IVA detraibile ed anche sul registro delle vendite in ottemperanza al principio di destinazione secondo il quale è debitore dell’IVA il destinatario dell’operazione.
Se l’IVA non è detraibile, essa verrà comunque registrata fra gli acquisti, contabilizzando l'imposta come indetraibile, nonchè fra le vendite determinando il conseguente versamento della stessa, sempre secondo il principio di destinazione.
Gli obblighi connessi all'esportazione
Dal punto di vista delle vendite se ad oggi si tratta di una “semplice operazione intracomunitaria”, a partire da gennaio 2021 sarà opportuno considerare che per ogni fattura di vendita verso il Regno Unito sarà necessario anche acquisire la prova dell’avvenuta esportazione (MRN e notifica di uscita dal territorio UE). Ciò in quanto le operazioni non imponibili di vendita non recando l’IVA in rivalsa nei confronti del cliente dovranno trovare la giusta prova dell’assenza dell’IVA.
A tal proposito è utile ricordare che la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha steso nel settembre 2019 un documento di commento di tutte le prove dell’esportazione che potranno anche essere utilizzate in tale nuova fattispecie di operazioni di vendita. Si ricorda anche il documento della Fondazione medesima emanato nel maggio 2020 inerente gli impatti della Brexit per le imprese e per i commercialisti.
I modelli Intrastat
Dal 2021, non sarà più necessaria la presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, mod. Intrastat, previsti invece fino alla fine dell’anno 2020.
I rapporti doganali fra corrispettivo dell’operazione e valore doganale
Nella fase di importazione di merci provenienti dal Regno Unito, sarà necessario prestare molta attenzione alla classificazione doganale delle merci, poiché sulla base di essa verranno determinati i dazi doganali all’atto dell’importazione.
Si tenga inoltre presente che per gli acquisti di beni sarà determinante il valore doganale e non più il corrispettivo come nelle operazioni intracomunitarie.
Infatti il valore doganale sarà determinato dal valore economico della merce ma dovrà essere “tarato” anche con tutti gli aggiustamenti previsti dalla normativa doganale.
Lo stesso dicasi per la “prova dell’origine” della merce proveniente da UK.
La prova dell’origine è, di fatto, un concetto che esprime l’origine preferenziale di un prodotto ai sensi degli accordi sul libero scambio unionale, pertanto, la merce proveniente dal regno Unito, non sarà più considerata, rispetto al passato, come merce originaria dell’Unione europea.
Il periodo transitorio e le operazioni a cavallo di esso
L’art. 51 dell'accordo di recesso prevede che tutte le operazioni di cessione o di acquisto che abbiano avuto inizio prima del 1/1/2021 ma che terminino dopo tale data, saranno comunque considerate intracomunitarie e soggette alla normativa previgente.
Diversamente e logicamente le operazioni iniziate dopo il 1/1/2021 saranno invece considerate alla luce della nuova normativa. A tal proposito sarà utile considerare le situazioni di seguito riportate:
Le prestazioni di servizi da e verso UK seguiranno una strada diversa rispetto a quella attuale.
Ad oggi la prestazione di servizi verso operatori del regno Unito, considerata una operazione intracomunitaria attiva, è effettuata ai sensi dell'art. 7ter, DPR 633/72, nello stesso modo anche l’operazione passiva di ricezione del servizio.
Nel primo caso, operazione attiva di prestazione dei servizi, la fattura viene emessa ai sensi dell’art. 7ter, DPR 633/72 il che obbliga il ricevente al reverse charge.
Dal 2021 le prestazioni di servizi rese nei confronti di operatori UK perderanno la loro territorialità, e verranno fatturate ai sensi dell’art. 7, DPR 633/72, indicando in fattura la dicitura “operazione di prestazione di servizi non soggetta”.
Nel caso, invece, in cui il soggetto italiano riceva la prestazione dall’operatore UK, allora in questo caso permane l'obbligatorietà dell’applicazione del reverse charge tramite l’emissione di autofattura (scompare l’integrazione)
Può accadere, a volte che gli operatori economici pongano in essere operazioni più complesse della semplice vendita o acquisto diretti. Cioè acquistare o vendere nei confronti di un soggetto appartenente al Regno Unito.
Accade infatti che il soggetto UK sia parte di una transazione più complessa che vede coinvolti tre o più operatori appartenenti a diversi stati. In questi casi si parla di “operazioni triangolari” o di “triangolazioni”.
L’operazione triangolare può coinvolgere soggetti appartenenti tutti all’Unione Europea, oppure parte appartenenti al territorio UE e parte appartenenti al territorio extra UE. In questi casi l’operazione che si viene a configurare può essere/non essere assoggettata ad IVA in funzione del rapporto che si crea fra i soggetti coinvolti.
Prendiamo ad esempio il caso classico di un soggetto del Regno Unito (UK - promotore della triangolazione) che acquista merce da un soggetto italiano (IT), a sua volta il soggetto italiano dovrà acquistare da un terzo soggetto, chiedendo a quest’ultimo di consegnare la merce direttamente nel Regno Unito senza far passare la merce dal territorio italiano.
Nella pratica:
Il terzo soggetto può, come detto, appartenere o non appartenere al territorio UE.