La legge di bilancio 2021, attualmente all’esame della Camera, in attesa dell’approvazione definitiva, rinnova molte agevolazioni per i datori di lavoro e ne introduce di nuove. Vediamo una prima analisi delle disposizioni più attese in materia di lavoro ovvero:
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In tema di sgravi per assunzioni leggi anche lo speciale Agevolazioni assunzioni 2020 in tempo di Covid .
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Per il biennio 2021-2022 è possibile beneficiare, per le assunzioni di giovani di età inferiore ai 36 anni, che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’arco della loro vita lavorativa, effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, dell’esonero dei contributi a carico del datori di lavoro nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.
Il beneficio, soggetto alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, è riconosciuto per:
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica.
Per il biennio 2021-2022 è possibile beneficiare, per le assunzioni di lavoratrici donne, con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi, effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, dell’esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.
Il beneficio, soggetto alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, è riconosciuto per:
L’esonero contributivo spetta a condizione che comporti un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilavati in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
In questi mesi, la disciplina del contratto a tempo determinato è stata oggetto di interventi normativi (dapprima del c.d. Decreto “Rilancio” e, in seguito, da parte del c.d. Decreto “Agosto”) che hanno modificato le disposizioni previgenti in materia di proroga o rinnovi.
Ora il disegno di legge di Bilancio 2021 prevede fino al 31 marzo 2021, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, la possibilità della proroga o rinnovo dei contratti a tempo determinato:
Di conseguenza, i contratti a tempo determinato potranno essere rinnovati o prorogati, anche in assenza di causali, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta mediante sottoscrizione entro il 31 marzo 2021. Il termine del 31 marzo si riferisce esclusivamente alla formalizzazione del contratto di lavoro o dell’accordo di proroga, per cui la durata del rapporto stesso potrà ben protrarsi oltre tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi calcolato cumulando tutti i contratti a termine avvenuti tra l’azienda e quel lavoratore.
Inoltre:
E’ prevista la concessione dei trattamenti di CIGO, Assegno Ordinario e CIGD in favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per ulteriori 12 settimane.
Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo:
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati (ai sensi dell’art. 12 de DL 137/2020 - Decreto “Ristori”), pari al massimo di 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021.
I benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore delle Legge di Bilancio 2021.
Per fruire delle 12 settimane di integrazione salariale non è previsto il versamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro.
Il disegno di Legge di Bilancio 2021 prevede l’estensione del divieto di licenziamento già in vigore fino al 31 marzo 2021.
Il divieto si applica:
Il divieto di licenziamento resta inapplicabile in caso di:
Si ricorda che la legge di bilancio sarà approvata entro il 31 dicembre 2020 per entrare in vigore il 1 gennaio 2021. Necessario attendere la pubblicaizone in Gazzetta per la conferma ufficiale delle novità.