Ci avviciniamo al pagamento dell'acconto IVA 2020 in scadenza il giorno 28 dicembre prossimo.
La scadenza naturale sarebbe datata 27 dicembre ma cadendo questo giorno di domenica l’ultimo giorno utile per onorare il pagamento è lunedì 28.
Se il termine scade di sabato o in un giorno festivo, è automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo ai sensi dell’art. 18, comma 1 secondo periodo del D.Lgs. n. 241/97
Quest’anno a causa della emergenza epidemiologica sono stati previsti diversi interventi a vantaggio di cittadini e imprese che hanno fatto slittare al 2021 diversi pagamenti, tra questi vi è anche il caso dei contribuenti “sospesi” dal versamento dell’acconto IVA 2020 (ai sensi dell'art 2 del DL n 157/2020)
Facciamo un riepilogo di chi paga e chi no
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Soggetti obbligati
Soggetti obbligati al calcolo e al relativo versamento entro la data del 28 dicembre 2020 i contribuenti che eseguono le liquidazioni ed i versamenti, ai fini di questa imposta, con periodicità:
- mensile ( ex art 1 DPR 100/98)
- trimestrale (ex art 7 DPR 542/99 e art 74 comma 4 DPR /ì633/72)
Il calcolo dell’acconto IVA per il 2020 viene effettuato utilizzando uno dei tre metodi alternativi:
- il metodo storico;
- il metodo previsionale;
- il metodo della liquidazione intermedia o analitica al 20 dicembre.
E' bene precisare che l'acconto non è dovuto qualora risulti di importo inferiore a 103,29 Euro.
Soggetti esclusi
Soggetti esclusi dal versamento entro il 28 dicembre:
- i contribuenti che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
- i contribuenti che pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta;
- i soggetti per i quali l’acconto dovuto è inferiore a € 103,29;
- i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2020;
- i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA;
- i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso dell’anno, non essendo tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa all’ultimo periodo dell’anno (in quanto non hanno registrato alcuna operazione dopo l’inizio dell’ultimo mese o trimestre);
- i soggetti che applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 commi 1 e 2 D.l. 98/2011;
- i soggetti che applicano il regime forfettario (art. 1 comma 58 L. 190/2014);
- i soggetti che sono usciti dal regime dei minimi/forfetari dal 1° gennaio 2020 con applicazione del regime ordinario in quanto non ha una base di riferimento per il 2019;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario (L. 398/91);
- i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74, co. 6, D.p.r. 633/72);
- i contribuenti in regime agricolo di esonero (art. 34, co. 6, D.p.r. 633/72
Soggetti sospesi dal Ristori quater
Soggetti sospesi grazie all’agevolazione prevista ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 157/2020 noto come Ristori quater i seguenti contribuenti:
- soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 157/2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
- di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività d’impresa, di arte o professione, in data successiva al 30.11.2019;
- soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con el ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020 e dall’art. 30 del D.L. n. 149/2020;
- soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al D.L. n. 149/2020, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del D.L. n. 149/2020.
I versamenti sospesi possono essere effettuati:
- in un’unica soluzione entro il 16.3.2021
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021