Nella normativa italiana, il software, con le sue particolari e diversificate caratteristiche, non presenta un trattamento puntuale ed analitico; motivo per cui, sarà necessario inquadrare la fattispecie per natura e richiamare le norme generali e specifiche che regolamentano l’inquadramento che gli abbiamo dato, in base alle sue caratteristiche.
Da un punto di vista civilistico, il punto di partenza è l’articolo 2575 comma 1 del Codice civile, il quale tratta le opere dell’ingegno di carattere creativo, categoria all’interno della quale è, senza difficoltà, possibile configurare il software, che per sua natura è una opera dell’ingegno dell’uomo.
A questo si accompagnerà il Principio contabile OIC 24 dedicato alle Immobilizzazioni immateriali, che ci fornirà le informazioni necessarie per poter distinguere le diverse fattispecie e inquadrarle in modo corretto.
Dal punto di vista fiscale, il trattamento sarà una una conseguenza dell’inquadramento civilistico che avrà il compito, fondamentale, di classificare correttamente per natura il software oggetto della nostra analisi.
Il passo fondamentale è quindi quello di rintracciare le caratteristiche peculiari del software specifico, per poter poi procedere ad un livello superiore di classificazione, quello funzionale alla normativa civilistica. L’inquadramento fiscale costituisce una conseguenza di questo processo.
Il primo passo di questo processo di qualificazione, classificazione e inquadramento consiste nel fare una distinzione ideale dei software in due macro-classi: quelli di base e quelli applicativi.
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Per i Siti web è previsto un trattamento differente da quello previsto per i Software; per un approfondimento sul tema si rimanda all'articolo: Il trattamento contabile e fiscale dei siti internet
Si considera software di base uno di quei programmi che permettono il funzionamento dell’hardware; sarà facile riconoscere come tale il sistema operativo, ma è possibile ricondurre a questa categoria anche altri programmi di utilità più specifica (come ad esempio gli antivirus), che permettono il funzionamento dell’elaboratore nel suo insieme.
Questa tipologia di software, di solito, vengono acquistati insieme al computer al quale sono destinati, e possono essere considerati parte dello stesso cespite: motivo per cui dovranno essere capitalizzati insieme all’hardware nell’Attivo dello Stato patrimoniale alla voce B.I.4 Immobilizzazioni materiali - altri beni. Nel caso in cui vengano acquisiti in un momento successivo, per esempio per migliorare il cespite a cui sono destinati, potranno essere ugualmente considerati una variazione in aumento del valore del cespite principale.
Dal punto di vista fiscale, non ci sono rilevanze da segnalare: il cespite, nel suo insieme, seguirà le ordinarie regole di ammortamento previste per le immobilizzazioni materiali, come previsto dall’articolo 102 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), commi 1 e 2.
Maggiore articolazione richiede l’inquadramento dei software applicativi; possono essere così classificati quei programmi destinati a svolgere specifiche funzioni, per rispondere a specifiche esigenza dell’utilizzatore, il cui obiettivo, per dirlo in modo diverso, non è il funzionamento dell’elaboratore, ma il soddisfacimento di colui che lo utilizza (come ad esempio un programma di videoscrittura). In questo caso il software avrà vita autonoma e sarà considerato un bene immateriale. Tuttavia queste considerazioni non sono sufficienti per inquadrare correttamente la fattispecie; a tal fine sarà necessario inserire nell’equazione di classificazione anche il titolo d’uso, e dovremo distinguere tra due casi: che il programma sia stato acquisito a titolo di proprietà oppure in licenza d’uso.
Il software applicativo acquisito a titolo di proprietà, sarà correttamente iscritto tra le Immobilizzazioni immateriali, nello specifico nell’Attivo dello Stato Patrimoniale alla voce B.I.3 Immobilizzazioni immateriali - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, secondo le disposizioni del Principio contabile OIC 24.
Dal punto di vista fiscale, le quote di ammortamento saranno deducibili in base all’articolo 103 comma 1 del TUIR, dedicato appunto a questa particolare tipologia di immobilizzazioni.
L’inquadramento del software applicativo acquisito con licenza d’uso, richiede invece un ulteriore differenziazione: sarà necessario distinguere se il pagamento della licenza sia stato una tantum o in base ad un canone periodico.
In caso di software applicativo con licenza d’uso pagato con canone periodico, il trattamento contabile sarà più semplice in quanto i canoni potranno essere spesati direttamente in Conto economico in B.7 Costi per servizi, secondo il principio della competenza, e dedotti, fiscalmente, di conseguenza, in base al principio dell’inerenza.
Per il caso del software applicativo acquisito con pagamento una tantum, sarà necessario constatare e distinguere, ancora, se la licenza sia acquisita a tempo determinato o indeterminato.
Nel primo caso il programma sarà capitalizzato iscrivendolo all’Attivo dello Stato patrimoniale alla voce B.I.4 Immobilizzazioni immateriali - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili e prevederà un piano di ammortamento di durata equivalente alla durata della licenza. Da un punto di vista fiscale la deducibilità è regolata di conseguenza e in maniera coerente, dalle disposizioni dell’articolo 103 comma 2 del TUIR.
Infine, il software applicativo acquisito con pagamento una tantum e con licenza a tempo indeterminato, potrà essere trattato precisamente come il caso, già visto, del software applicativo acquisito a titolo di proprietà.
Anche per il caso del software prodotto internamente dall’azienda, sarà necessario effettuare la primaria distinzione tra software di base e software applicativo.
Per quanto riguarda il primo, per le sue strutturali caratteristiche di elemento subordinato ad un altro cespite, nulla cambia che sia stato acquistato o prodotto internamente, ai fini del suo inquadramento contabile prima e fiscale dopo: motivo per cui si potrà fare riferimento a quanto già esposto per il software di base.
Diversa è la questione per il caso del software applicativo prodotto internamente in azienda. In questo caso, sarà necessario effettuare una distinzione fondamentale e non trascurabile: che il software in questione sia tutelato o non tutelato, giuridicamente. La distinzione non è secondaria, in quanto, in base al Principio contabile OIC 24, l’iscrizione tra le immobilizzazioni di un bene immateriale sottoposto a tutela giuridica rappresenta un obbligo, mentre, in mancanza di questa, essa è solo una possibilità, rientrante nel contesto della capitalizzazione dei costi pluriennali.
Il software applicativo prodotto internamente e tutelato giuridicamente andrà iscritto nell’Attivo dello Stato patrimoniale in B.I.3 Immobilizzazioni immateriali – Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno. Fiscalmente, il trattamento corretto sarà quello, già illustrato, disposto dall’articolo 103 comma 1 del TUIR.
Diversamente, come si è detto, il software applicativo prodotto internamente ma non tutelato rientra nella sfera dei costi potenzialmente ad utilità pluriennale, che potranno, una volta accertata l’ipotesi di utilità futura, anche essere iscritti nell’Attivo dello Stato patrimoniale in B.I.7 Immobilizzazioni immateriali - Altre. In alternativa sarà comunque possibile spesare direttamente in Conto economico tali costi, nell’anno in cui sono stati sostenuti e qualificandoli per natura in base alla loro specificità.
Da un punto di vista fiscale la questione appare abbastanza semplice: in caso di capitalizzazione, questi costi confluiranno in Conto economico in base ad un piano di ammortamento costruito in funzione alle ipotesi di utilità futura e, se inerenti, saranno anche fiscalmente deducibili.
Nel diverso caso, invece, in cui tali costi verranno spesati direttamente in Conto economico, senza capitalizzazione, la deducibilità seguirà le regole generali stabilite dall’articolo 109 del TUIR.