Il decreto Ristori Quater pubblicato in Gazzetta il 30 novembre come DL 157 /2020 ha previsto il rinnovo del sostegno economico per:
Per quanto riguarda in particolare le indennità INPS, istituite inizialmente dal dl Cura Italia del 17 marzo 2020 il provvedimento :
1. rinnovava per dicembre l'erogazione del bonus a chi l'aveva già ricevuto, in forma automatica (Vedi qui i requisiti previsti dal decreto precedente), senza bisogno di fare domanda. Inoltre lo stesso art. 9 riapre i termini - fino al 15.12, per la richiesta dei bonus del Decreto Agosto - V. tabella di riepilogo sotto).
2. amplia la platea degli aventi diritto, allungando il periodo nel quale i lavoratori possono aver perso il lavoro: il termine è fissato alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero 30 novembre 2020. (Vedi per ulteriori dettagli: "Indennità 600 INPS")
Ripercorriamo nei paragrafi seguenti le categorie dei lavoratori interessati con il dettaglio dei requisiti previsti per ricevere il bonus COVID diDicembre 2020.
Dopo le prime indicazioni contenute nel messaggio INPS n. 4589 del 4 dicembre 2020 l'Istituto ha comunicato il 14 dicembre con circolare n. 146 / 2020 che la procedura telematica è disponibile. Inoltre la scadenza è stata prorogata al 15 al 31 dicembre 2020.
Intanto è in preparazione il nuovo Decreto RISTORI 5 con nuove misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese che doveva essere approvato già questa settimana ma che slitterà certamente per le difficolta politiche del Governo di questi giorni. Non ci sono indiscrezioni in materia di indennità INPS per i lavoratori dipendenti a termine o intermittanti, mentre è certo l'aumento di risorse destinate allo sgravio contributivo totale per le partite IVA.
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1.Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali , anche in somministrazione:
2. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
3. lavoratori intermittenti (artt. da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)
4. lavoratori autonomi, privi di partita IVA,
5. incaricati alle vendite a domicilio (articolo19 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114)
6. Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in
7. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con:
Le indennità non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito.
AGGIORNAMENTO 23-1-2021: da segnalare che il Ministero del lavoro ha precisato in un parere inviato all'INPS dall'Ufficio legislativo che le indennità percepite da parlamentari, consiglieri regionali e soggetti con mandati elettorali o incarichi politici sono incompatibili con le indennità-Covid di 600/1.000 euro, introdotte dal Decreto Cura Italia come sostegno economico ai soggetti danneggiati dalle sospensioni delle attività lavorative imposte dalle autorità per il contrasto all'emergenza COVID 19 (in particolare si fa riferimento alle indennità di cui agli articoli 27,28,29,30 e 38 del DL n. 18/2020).
Le risorse stanziate sono pari a 466,5 milioni di euro per l’anno 2020, cifra che costituisce il limite di spesa. L’INPS provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia, chiudendo le autorizzazioni in caso emerga uno scostamento dal limite previsto.
La domanda per i lavoratori che non hanno mai fatto richiesta o ricevuto precedenti bonus per mancanza dei requisiti, va presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tramite modello di domanda predisposto dall'Istituto e presentato secondo le modalità già stabilite (sul sito INPS è disponibile anche il tutorial Indennità Covid 19).
Si può accedere alla piattaforma telematica con PIN INPS (per chi ne è già in possesso) SPID, CIE e CNS oppure rivolgersi ai patronati o al CONTACT CENTER telefonico dell'INPS.
La scadenza è fissata al 15 dicembre 2020 Il Decreto Ristori Quater prevede anche la riapertura dei termini per la presentazione delle domande delle indennità istituite dall’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, Decreto Agosto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia sempre entro il 15.12.2020.
Per la mensilità di novembre istituita dal Decreto Ristori la scadenza è stata posticipata alla data del 18.12.2020 con una circolare INPS.
Riepilogando:
PROVVEDIMENTO | SCADENZA DOMANDE |
Indennità Decreto Agosto n. 104/2020 | 15 dicembre 2020 |
Indennità Decreto Ristori n. 137/2020 | 18 dicembre 2020 |
Indennità Decreto Ristori Quater n. 157/2020 |
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