Secondo l’art. 24, DL 34/2020 per i soggetti con volume d’affari inferiore a 250 milioni di euro
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Come è noto, il saldo Irap dovuto l’anno successivo è pari alla differenza fra l'Imposta netta e gli acconti versati l'anno precedente.
Gli acconti per l’anno, 2020, sono pari al 90% o al 100% dell’imposta netta (sulla base delle dimensioni aziendali).
In aggiunta, la misura degli acconti, cioè il 90% o il 100% di cui sopra vanno versati in 2 rate,
Volendo andare a chiarire con un esempio.
Secondo le disposizioni previste dall’art. 24, DL 34/2020 l’importo di cui alle lettere (B) e (C) non verrà versato in quanto oggetto dello "sconto" disposto dalla norma per tamponare il momento di crisi pandemica.
Le scritture in normali condizioni, cioè in assenza delle disposizioni di cui all'art. 24, Dl 34/2020, sarebbero le seguenti.
Rilevazione del debito tributario Irap a saldo per il 2019 | ||||
Irap dell’esercizio (CE) | 10.000 | a | debiti tributari Irap (SP) | 10.000 |
Storno degli acconti versati nell'anno 2019 | ||||
debiti tributari Irap (SP) | 3.500 | a | acconti Irap (SP) | 3.500 |
in normali condizioni il conto debiti tributari Irap presente nello Stato patrimoniale sarebbe aperto in avere per euro 6.500, cioè l'importo esattamente pari al saldo dovuto da dichiarazione Irap/2020, il che darebbe luogo alle seguenti scritture:
Versamento del saldo Irap | ||||
debiti tributari Irap (SP) | 6.500 | a | Banca | 6.500 |
Versamento dell'acconto Irap per l'anno 2020 | ||||
Acconti Irap (SP) | 4.000 | a | Banca | 4.000 |
Tali scritture in forza dell’art. 24, Dl 34/2020 non saranno state effettuate, pertanto il debito tributario Irap pari a 6.500 e l’importo della prima rata dell’acconto pari a 4.000 non verrebbero in sostanza registrate nella contabilità delle aziende.
In merito la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, con un documento del 5 giugno 2020 ha espresso il proprio parere.
L’eccezionalità della situazione delineata non può evidentemente essere esaminata in quanto tale dai principi contabili nazionali che, per propria natura, considerano le casistiche esistenti e/o ipotizzabili e che, mai, avrebbero potuto prevedere una circostanza quale quella che si configura attualmente per l’economia nazionale e mondiale. Difficile, quindi, ricercare una soluzione “perfetta” nelle specifiche norme dei vigenti principi contabili. Le interpretazioni applicative fondate sulla lettura delle previsioni in essere potrebbero, di fatto, portare l’utilizzatore a diverse soluzioni.
Vero è che il legislatore nella stesura del citato art. 24 non si è posto il problema dell’imputazione della cancellazione del saldo IRAP, ma ha voluto fornire un sollievo immediato alle imprese italiane, per tale ragione si ritiene che non debba nemmeno essere considerata tassabile la minore somma “scontata”.
A questo punto, ai fini della rilevazione del residuo debito tributario Irap, la scrittura potrebbe essere la seguente:
debiti tributari Irap (SP) | 6.500 | a | sopravvenienza attiva non tassabile (CE) | 6.500 |
Acconti Irap (SP) | 4.000 | a | sopravvenienza attiva non tassabile (CE) | 4.000 |
Relativamente all’acconto di 4.000 euro a valere sulle scritture del 2020, che non è dovuto ma va scomputato dal saldo da versare per il medesimo periodo d’imposta, la scrittura diverrà necessaria.
Si ricorda, avvicinandosi il momento di invio telematico delle dichiarazioni, che nella dichiarazione Irap/2020 andrà indicato l’ammontare di quanto “cancellato” nel rigo apposito relativo agli aiuti di Stato. Infatti, come specificato nella risposta n. 1.1.2 della Circ. 25/E/2020
l’articolo 24 prevede non un mero differimento dei pagamenti ma un contributo in termini di esclusione dal versamento del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019 e della prima rata dell’acconto dovuto per la medesima imposta in relazione al periodo d’imposta 2020. …
I contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (ai sensi dell’articolo 24), sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare: