Risparmio energetico e sismabonus in alcune delle loro declinazioni particolari, sono fra gli interventi che beneficiano del 110%.
In aggiunta, oltre agli interventi da superbonus, altri interventi previsti dall’art. 121, DL 34/2020 permettono, in alternativa alla detrazione di fruire o della cessione della detrazione stessa o di poter richiedere lo sconto in fattura al fornitore che ha effettuato i lavori.
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E’ da far notare che fra gli interventi, per così dire, di “tipo sismico”, che godono del superbonus vi sono quelli previsti dall’art. 16, DL 63/2013, cioè gli interventi di messa in sicurezza sismica degli immobili, che sorgono nelle zone 1, 2, 3 previste dall’ordinanza n. 3274/2003, costantemente aggiornata in funzione degli eventi sismici che accadono.
In altre parole gode del superbonus del 110% il c.d. “sismabonus”.
Le detrazioni spettanti nel caso di sismabonus raggiungono percentuali di detrazione come di seguito specificate:
Questa appena descritta è una maggiorazione della detrazione normalmente prevista dall’art. 16bis, lett. i) TUIR, che prevede la detrazione ordinaria del 50% degli interventi antisismici sugli immobili (in qualunque zona essi sorgano, anche la zona 4, la quale risulta essere la meno pericolosa). Nella pratica si tratta di una deroga alla regola generale.
La doppia connotazione degli interventi antisismici che prevede: da un lato la detrazione del 50% per interventi antisismici ex art. 16bis, lett. i) TUIR dall’altro la detrazione che va dal 70% fino ad arrivare all’85% per gli interventi antisismici nelle zone 1, 2, 3 , art. 16, DL 63/2013 (sismabonus)
Con l’avvento del superbonus le detrazioni per le spese per interventi antisismici, come sono descritte poco sopra, hanno subito le seguenti modifiche:
Come è noto, in aggiunta a quanto sopra, le misure del superbonus, comprese quindi quelle di cui all’art. 16, DL 63/2013, appena descritte possono anche, in alternativa alla detrazione in dichiarazione, essere cedute o essere oggetto del c.d. sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121, DL 34/2020.
Ciò che emerge, dalla lettura dell’art. 121, è che non sono citate fra quelle “cedibili o scontabili” proprio le spese antisimiche ex art. 16bis lett. i) TUIR che non sono state promosse
Il monito è quindi quello di andare a verificare, fra l’altro, al fine di beneficiare della giusta detrazione gli elementi che seguono: la zona sismica ove sorge l’immobile, se si tratta di zone 1, 2 e 3, in questo caso spetterà la detrazione del 110%, per altro in alternativa cedibile oppure scontabile. Qualora si trattasse di una zona 4, in questo caso l’unica alternativa sarebbe quella di procedere con una detrazione in dichiarazione dei redditi pari al 50%, per altro senza possibilità di cederla e nemmeno richiedere lo sconto in fattura. Che si tratti o meno di una dimenticanza della norma, o di una previsione fondi, ciò non è dato di saperlo. Tuttavia, appare solo il caso di sottolineare che trattandosi comunque di interventi antisismici potrebbe accadere che quelli previsti dall’art. 16bis, lett. i) TUIR, si prestino ad errori di valutazione fiscale, proprio per la loro esclusione dalla disciplina agevolativa. Non si commetta, cioè, l’errore di pensare che, proprio perchè trattasi di interventi antisismici, tutto finisce connesso al beneficio del 110%.