Nell'effettuare i calcoli di convenienza fiscale circa gli interventi da superbonus occorre considerare non solo il tetto massimo delle spese o della massima detrazione ma anche la congruità dei prezzi asseverati nell’ambito delle operazioni effettuate dal tecnico.
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Con il Decreto Requisiti del 6 agosto 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2020, sono stati forniti gli elementi essenziali per condurre i calcoli di convenienza ed effettuare al meglio le operazioni relative agli interventi da superbonus. Dalla lettura di tale decreto, a differenza del passato, emerge che nel calcolo delle detrazioni spettanti ai contribuenti occorre rispettare non uno ma ben due parametri.
Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
All’art. 3 del Decreto Requisiti si legge:
Le detrazioni concesse per gli interventi di cui all'art. 2 (cioè qualunque intervento che dia diritto ad una detrazione esclusi quelli per il recupero del patrimonio edilizio ex art 16bis, TUIR), si applicano con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati nell'allegato B al presente decreto.
...... L'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi di cui all'art. 2, fermi restando i limiti di cui all'allegato B, e' calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Tale ammontare è calcolato, secondo quanto riportato all'allegato A, punto 13.
Ciò comporta che nel calcolo della spettanza della detrazione, in fase di composizione dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato, occorre considerare due parametri fondamentali come detto in precedenza:
Da una più approfondita lettura del punto 13, si evince la procedura di determinazione della detrazione spettante, a seguito del computo delle spese massime detraibili. Relativamente agli interventi da superbonus 110%, e comunque per tutti quegli interventi che prevedono l’asseverazione da parte del tecnico abilitato (o la dichiarazione resa dal fornitore), il tecnico abilitato stesso allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, ottemperando ai criteri che seguono:
Per intenderci, ipotizzando il cambio di un impianto di climatizzazione posto nella parte comune di un edificio condominiale per il quale sono presenti 6 unità immobiliari, il limite massimo di spesa è pari a 20.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari (fino a otto). Il calcolo è così stimato 6x20.000, spesa massima 120.000 euro. Qualora il tecnico, effettuando la propria asseverazione riportasse, come normato dal punto 13 dell’all. A del Decreto Requisiti, che la spesa secondo i prezziari è pari a 100.000 euro e la spesa sostenuta fosse 112.000 per quanto inferiore al limite massimo previsto di euro 120.000, la detrazione da superbonus spetterebbe per il limite di euro 100.000 commisurato alle proprietà millesimali.