La residenza delle persone fisiche è un concetto che tiene conto di vari aspetti, di seguito un approfondimento per comprendere quali sono quelli da considerare per una sua corretta individuazione.
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L’Italia considera soggetti passivi di imposta sia i residenti in Italia che i non residenti secondo due criteri:
Il primo principio tassa i residenti italiani sui redditi ovunque prodotti; il secondo invece tassa i non residenti sui redditi prodotti nel territorio dello stato.
Da un punto di vista fiscale italiano il concetto di “residente” per le persone fisiche si trova nell’art. 2 del Test Unico Imposte sul Reddito titolato “Soggetti Passivi” che al comma 2 recita:
“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile”
Il Codice Civile tratta il domicilio e la residenza nell’art 43 in cui si esplica che il domicilio è il luogo nel quale il soggetto ha il centro dei propri affari ed interessi mentre la residenza è il luogo in cui il soggetto dimora abitualmente
Note:
Art 2 c. 1 TUIR “Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”
Art. 3 c.1TUIR “L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti [****] e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”
Premesso che ogni convenzione ha delle particolarità cui occorre tenere conto possiamo dire che, generalmente, il primo comma dell’art. 4 delle Convenzioni stabilisce che si definiscono residenti di uno stato le persone fisiche che siano considerate residenti ai fini dell’imposizione in ragione della loro residenza o del loro domicilio.
Nel caso in cui due stati possano contendersi la residenza di un soggetto in base alla propria normativa interna, facendo così emergere un profilo di Dual Residence, occorre fare riferimento al comma 2 del medesimo articolo convenzionale che detta delle regole per stabilire il luogo in cui il soggetto viene considerato residente:
Appare evidente come non sempre sia agevole determinare la residenza fiscale di una persona fisica e come gli stati abbiano la possibilità di cercare di assoggettare a tassazione tutto il materiale imponibile riferito alla persona.
In quest’ottica assume particolare rilevanza il concetto di centro degli interessi vitali, concetto sul quale si è più volte espressa la giurisprudenza e la stessa Agenzia delle Entrate che, nella risposta all’interpello n° 25 del 4 aprile 2018, indica come la residenza in Italia della famiglia e il contratto di affitto e le utenze intestate a nome del soggetto potrebbero far ritenere che, nella sostanza, il domicilio del soggetto sia all’interno del territorio nazionale avendo qui stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.
La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in tale ambito. Fra le varie sentenze possiamo ricordare i seguenti passaggi:
Fino ad arrivare alla recente sentenza della corte di Cassazione, che ha affermato che il centro degli interessi vitali del soggetto deve essere individuato attribuendo fondamentale importanza al luogo nel quale sono presenti gli interessi economici del soggetto rispetto al paese nel quale sono maggiormente presenti i legami familiari .
Note:
1 Sentenza n 678 del 16 gennaio 2015
2 Sentenza n 45752 del 5 ottobre 2017
3 Ordinanza n 32992/2018 pubblicata il 20.12.2018