Con il Regolamento di esecuzione UE n. 2020/1369 della Commissione del 29 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 319 del 2 ottobre 2020, sono state create ulteriori sottovoci TARIC per individuare in modo specifico le diverse tipologie di maschere facciali protettive, che si differenziano per la loro capacità filtrante.
Nello specifico, con il Regolamento in commento, è stato modificato l’allegato I del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune.
La necessità di tale intervento è da ravvisarsi nell’esigenza di distinguere più rapidamente i prodotti in questione da altri prodotti della stessa sottovoce al fine di ridurre l’impatto di eventuali ritardi nella catena di approvvigionamento durante il periodo di emergenza sanitaria.
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Nel dettaglio, dunque, a partire dall’entrata in vigore del Regolamento in esame (i.e. 3 ottobre 2020), gli operatori economici dovranno inserire nella casella 33 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica, gli specifici codici TARIC, cosi come sono inseriti nell’allegato 10 relativo ai Codici statistici TARIC.
Ai nuovi codici è associata anche una specifica unità supplementare (numero pezzi), che dovrà essere indicata nella relativa casella 41 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica.
In sostanza, il provvedimento dovrebbe anche facilitare l’attuazione della decisione 2020/491 (relativa all’esenzione dei dazi e dell’IVA per le importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19), consentendo pertanto un migliore monitoraggio dei flussi commerciali delle mascherine facciali di protezione.
Come precisa l’avviso pubblicato dalle Dogane il 2 ottobre 2020, i nuovi codici TARIC rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2020, in attesa di essere ridefiniti a seguito della consueta modifica annuale che verrà apportata alla Nomenclatura Combinata.