La parola “Superbonus” e l’espressione “sconto in fattura” sono diventate, in questo 2020, un tormentone estivo entrato di prepotenza nell’immaginario degli italiani.
Grazie probabilmente ad una sapiente campagna di comunicazione governativa è passato il messaggio che, grazie al Superbonus ed allo strumento dello sconto in fattura, sarà possibile ristrutturare casa gratuitamente.
Purtroppo un concetto strutturato in modo così semplice non potrà che dirsi anche fuorviante.
Il Superbonus previsto dall’articolo 119 del DL 34/2020 (convertito dalla Legge 77/2020) per gli interventi di riqualificazione energetica ed antisismici è senza dubbio un incentivo fiscale di notevole portata, grazie alla detrazione del 110% prevista sulle spese sostenute dal contribuente, e lo sconto in fattura, previsto dall’articolo 121 dello stesso decreto – strumento non nuovo per il caso di alcuni bonus fiscali –, di sicuro potrà agevolare il contribuente nel sostenere delle spese, a volte anche rilevanti. Tuttavia, in un paese come l’Italia, in cui non vi è mai nulla di semplice, non sono due misure fiscali di questa entità a fare eccezione.
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Senza approfondire in questa sede i requisiti e i meccanismi per poter accedere al Superbonus, con relativi limiti e nodi, molti dei quali ancora da risolvere, si proverà invece a fornire uno schema semplificato ma esauriente del funzionamento dell’opzione dello “sconto in fattura” che, in breve, consiste nell’acquisizione, da parte di uno o più dei fornitori, della detrazione spettante al contribuente (che all’atto del trasferimento si trasforma in un credito di imposta) in cambio di uno sconto sul corrispettivo da corrispondere a questi per un importo equivalente.
Lo sconto applicato non dovrà essere necessariamente per il totale della fattura, ma potrà essere anche solo per una parte: in questo caso una parte della detrazione verrà trasferita al fornitore e la restante rimarrà in capo al contribuente, che potrà liberamente usufruirne o successivamente cederla a un terzo. A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 24/E del 8 agosto 2020, ha fornito degli utili chiarimenti in merito alle cessioni parziali e all’ammontare del credito di imposta trasferito: se infatti, in caso di sconto dell’intero corrispettivo dovuto, da subito è risultato pacifico che venisse trasferito il 110% della detrazione, restavano delle perplessità nel caso, per esempio, di un trasferimento parziale del 50%: in questi casi l’Agenzia, nel documento di prassi indicato prima, semplifica che il trasferimento sarà riparametrato per equivalente, motivo per cui, restando nel nostro esempio, uno sconto in fattura del 50% produrrà un trasferimento del 55% della detrazione spettante.
Quel che preme specificare in questa sede è che, alla luce delle complicanze tecniche e burocratiche, l’opzione dello sconto in fattura, per quanto sia una possibilità per il contribuente, non potrà essere dato per scontato da parte sua: nella pratica, esso rappresenta il risultato di un lavoro di staff che impegna il contribuente, il fornitore e i tecnici che seguono gli interventi soggetti a Superbonus.
Il primo passo che il contribuente dovrà fare, che potrebbe essere di non facile soluzione, sarà quello di trovare l’accordo con il fornitore: lo sconto in fattura è una opzione che il contribuente potrà e vorrà esercitare ma, in base all’articolo 121 del DL 34/2020 come convertito dalla Legge 77/2020, non costituisce un obbligo per il fornitore, il quale non è detto che vorrà o potrà acquisire il credito.
Assistiamo in questo caso a una delle problematiche più rilevanti di ordine pratico dell’opzione in esame: se per grossi interventi di riqualificazione o antisismici, altrettanto grandi imprese saranno disponibili ad acquisire il credito, presentando queste una solida struttura finanziaria, è molto probabile che per gli interventi di minore entità, di solito eseguiti da aziende di ridotte dimensioni, non sarà possibile accedere all’opzione con la stessa semplicità. Le aziende di ridotte dimensioni possibilmente troveranno maggiori difficoltà ad anticipare le risorse necessarie per eseguire gli interventi per poi scontare o cedere il credito una volta maturato, motivo per cui la selezione del fornitore o l’accordo con questo rappresenterà un passo obbligato probabilmente non semplice.
Si ricorda che i fornitori che applicano lo sconto dovranno inserire in fattura la dicitura “sconto praticato in applicazione alle previsioni dell’articolo 121 del Decreto Legge n.34 del 2020”.
Una volta trovato il fornitore ed eseguiti gli interventi che genereranno la detrazione prevista dal cosiddetto Superbonus, dando per scontato che il contribuente e l’intervento abbiano i requisiti previsti dall’articolo 119 del DL 34/2020 come convertito dalla Legge 77/2020 – il cosiddetto decreto Rilancio – che norma l’incentivo fiscale, sarà il turno dei tecnici.
La Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate del 8 agosto 2020 e il Decreto MISE del 3 agosto 2020 ci ricordano che gli interventi, per poter usufruire dell’agevolazione fiscale, a cui è subordinato il trasferimento del credito e quindi lo sconto in fattura, dovranno essere supportati dalle dichiarazioni asseverate dei tecnici che attestino, per l’efficientamento energetico:
- che l’intervento realizzato sia conforme ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa;
- la congruità delle spese sostenute;
- il miglioramento energetico di due classi, o il raggiungimento della classe più elevata.
Queste asseverazioni (ad accezione dell’ultima) dovranno essere redatte secondo i modelli predisposti dal MISE e trasmessi telematicamente all’ENEA.
Per gli interventi antisismici è richiesta una dichiarazione asseverata da parte dei tecnici incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico dell’edificio, ognuno per le proprie competenze professionali, senza dimenticare la necessaria attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24/E del 8 agosto 2020, per usufruire dello sconto in fattura sarà necessario “richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta”, rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (come i dottori commercialisti, ad esempio) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
Il passo conclusivo consisterà nella trasmissione telematica del modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n.283847/2020 del 8 agosto 2020.
Con la predisposizione di questo modello, la cui trasmissione (in caso di Superbonus) dovrà essere effettuata dal soggetto che ha apposto il visto di conformità, una volta accolto, si rende effettivo, definitivo ed irreversibile l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura, con conseguente trasferimento della detrazione – e relativa trasformazione in credito di imposta – dal contribuente al fornitore, il quale troverà il credito nell’apposita area del proprio cassetto fiscale e potrà liberamente usufruirne o trasferirlo ad un soggetto terzo.