Installazione di autovelox fissi lungo le strade urbane di quartiere e quelle locali. Proroga delle scadenze per la revisione periodica dei veicoli. Introduzione, nel Codice della Strada, delle definizioni di zone scolastiche urbane, strade urbane ciclabili e corsie ciclabili. Gli scooter a tre ruote, a certe condizioni, potranno circolare in autostrada e superstrada. Sono moltissime le novità sulla circolazione stradale previste dal disegno di legge di conversione del decreto cd. “semplificazioni”, ed introdotte attraverso un maxiemendamento.
Iter di conversione. Il Senato della Repubblica, durante l’iter di conversione del decreto noto come “semplificazioni”, ha approvato un maxiemendamento al relativo disegno di legge (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”) prevedendo modifiche di rilievo al Codice della Strada e alle relative leggi complementari. Il 4 settembre, in prima lettura, il Senato ha licenziato il testo, mentre in data 10/9 la Camera, con 214 sì, 149 no e 4 astenuti, lo ha approvato, in via definitiva. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta entro il termine massimo del 14 settembre 2020.
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Strade urbane ciclabili. Sempre all’interno del Codice della Strada comparirà la strada urbana ciclabile, cioè una strada urbana ad una sola carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, dove il limite di velocità non potrà oltrepassare i 30 km/h, e definita da segnaletica dedicata sia verticale che orizzontale. La priorità, ovviamente, sarà riconosciuta ai velocipedi.
Corsie ciclabili. Il corpo normativo del Codice della strada si arricchirà finanche della definizione di corsia ciclabile, quale parte longitudinale della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi nel medesimo senso di marcia degli altri veicoli. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da ulteriori veicoli, qualora le dimensioni della carreggiata non ne consentono l’utilizzo esclusivo ai velocipedi, ovvero nell’ipotesi ove siano presenti fermate relative al trasporto pubblico.
Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile. Viene definita quale parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, collocata a sinistra rispetto al senso di marcia, ad uso promiscuo, capace di consentire la circolazione, sulle strade urbane, di velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli ulteriori mezzi. Lungo le strade urbane a senso unico, ove risulta permessa la circolazione a doppio senso ciclabile, se risulti non agevole l’incrocio, i guidatori degli altri veicoli saranno obbligati a dare la precedenza ai velocipedi ivi circolanti. Limite massimo consentito 30 km/h. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli.
Velocipedi. Una delle novità più rilevanti è quella secondo cui i velocipedi dovranno transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile. Nell’articolato del C.d.S. saranno inseriti nuovi obblighi per gli utenti della strada: “I conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio”. Inoltre, “Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili”. Di assoluto rilievo è l’inserimento, all’articolo 148 C.d.S., dopo il c. IX, del nuovo c. IX bis: “Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell’autoveicolo valuta l’esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo”.
Revisione. In considerazione dello stato di emergenza nazionale (di cui alle delibere del C.d.M. 31 gennaio e 29 luglio), fino al prossimo 31 ottobre potranno circolare i mezzi a motore che avrebbero dovuto essere sottoposti, entro il 31 luglio, alle attività di visita e prova o alle attività di revisione. Fino al 31 dicembre potranno circolare i veicoli da sottoporre ai succitati controlli entro il 30 settembre, mentre fino al 28 febbraio 2021 i veicoli per i quali la scadenza è fissata al 31 dicembre. Nella finalità di accorciare le tempistiche per l’espletamento delle attività di revisione dei veicoli, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti tecnici potranno essere compiuti anche dagli ispettori di cui al decreto MIT 19 maggio 2017.
Aggiornamento Reg. al C.d.S. Entro il termine di giorni 60 dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. semplificazioni, dovrà essere ammodernato, tenendo conto delle modifiche in esame, il regolamento di esecuzione e di attuazione al C.d.S. (d.P.R. n. 495 del 1992).
Rinnovo patente. Nel corso del rinnovo della validità della patente di guida la commissione medica locale (eccettuati gli accertamenti ex art. 186, c. VIII, e art. 187, c. VI, relativi alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti), rilascerà, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale dell’iter e soggetto al riscontro dell’insussistenza di condizioni ostative presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Solo chi rinnova la patente di guida presso un’autorità diplomatico-consolare italiana di uno Stato extra UE o Spazio economico europeo, nel termine di mesi 6 decorrenti dalla data di riacquisizione della residenza in Italia, dovrà procedere al rinnovo del documento di guida in conformità alla procedura ordinaria.
Autovelox fissi. Tra le novità si prevede che il Prefetto, con decreto, potrà autorizzare l’installazione di autovelox finalizzati al rilevamento a distanza delle infrazioni (ad esempio quelle relative ai limiti di velocità ex art. 142 del C.d.S.) sulle strade diverse dalle autostrade e dalle extraurbane principali e, per l’effetto, non più unicamente sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento. Ciò significa che saranno incluse le urbane di quartiere e le strade locali, rispetto alle le quali, pur tuttavia, dovranno sussistere le condizioni specificamente previste dal dettaglio normativo.
Sosta mezzi elettrici. Istituito il divieto di sosta presso le aree deputate a sosta e fermata dei veicoli elettrici. In ipotesi di sosta prolungata dei mezzi elettrici potranno applicarsi tariffe di ricarica per scoraggiare l’impegno della stazione oltre l’intervallo massimo di un’ora decorrente dal termine della ricarica, ma con esclusione dell’intervallo temporale compreso tra le ore 23 e le 7, nonché dei punti di ricarica di potenza elevata ex art. 2, c. I, lett. e), d.lgs. n. 257 del 2016.
Strade urbane ciclabili. Sempre all’interno del Codice della Strada comparirà la strada urbana ciclabile, cioè una strada urbana ad una sola carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, dove il limite di velocità non potrà oltrepassare i 30 km/h, e definita da segnaletica dedicata sia verticale che orizzontale. La priorità, ovviamente, sarà riconosciuta ai velocipedi.
Accertatori della sosta. Il sindaco potrà assegnare funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi incluse, a dipendenti comunali ovvero delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Lo stesso sindaco, con proprio provvedimento, potrà conferire ai dipendenti comunali, ovvero ai lavoratori dipendenti delle aziende municipalizzate, come pure delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in tema di sosta o fermata, collegate all’espletamento delle anzidette attività. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con provvedimento del sindaco, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e con l’effettuazione e il superamento di un’adeguata formazione. Nel corso dello svolgimento delle mansioni in questione, l’incaricato agirà quale pubblico ufficiale. L’attività sanzionatoria successiva all’emissione del verbale da parte del personale, come anche l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell’amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete pure l’intera l’attività autorizzativa e di verifica sull’operato.
Zona cd. “scolastica”. Nello stesso corpo normativo del C.d.S. albergherà la qualificazione di “zona scolastica”, ovvero una zona urbana in prossimità della quale si trovano stabili adibiti ad uso scolastico, da delimitare lungo le vie di accesso per il tramite di segnali appositamente dedicati che indicheranno l’inizio e la fine. Esplicitamente il testo assicura “una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente”.
Veicoli immatricolati all’estero. L’introduzione, tramite il maxiemendamento, dell’art. 16 ter, rubricato “Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero”, va a sancire che l’obbligo di immatricolazione e targatura italiana, previsto specificamente dall’art. 93, c. I-bis, I-ter e I-quater C.d.S. (sui divieti di circolazione nel territorio nazionale, ad opera dei residenti in Italia, con veicoli immatricolati all’estero, alle specifiche condizioni ivi dettate), e tramite l’inserimento del nuovo comma I-quinquies, non opererà nei confronti dei residenti nel comune di Campione d’Italia, del personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, dei lavoratori frontalieri, del personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari, nonché del personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero. Inoltre, al comma II si statuisce che “Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non appartenente all’Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea”.
Esportazione veicoli. In ipotesi di domanda finalizzata alla cessazione della circolazione di un veicolo, la cancellazione potrà essere disposta purché il mezzo risulti in regola con gli obblighi di revisione, o visita e prova.
Modifiche costruttive e funzionali ai veicoli. In ipotesi di modifica delle particolarità costruttive e funzionali dei veicoli, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, al MIT è assegnato il compito di emanare un decreto (entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma che lo sancisce) dove saranno indicate le tipologie di modifica per cui non saranno richieste visita e prova.