Il Decreto Agosto, all'art. 110, ha proposto anche per l’anno 2020 quello che è divenuto un classico degli ultimi anni: la rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni.
La nuova rivalutazione si caratterizza per versatilità e convenienza: chiaro appare l’intento del legislatore di voler aiutare le società a patrimonializzarsi, a costi molto contenuti, attraverso questo strumento. E la norma può non mancare di una certa efficacia ed un certo interesse, per i contribuenti potenzialmente interessati.
Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato (come indicati nell’articolo 73 comma 1 lettere a-b del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che non adottano i principi contabili internazionali, anche in deroga all’articolo 2426 del Codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia, possono rivalutare i seguenti beni e partecipazioni, purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019:
- terreni;
- fabbricati;
- impianti;
- macchinari;
- attrezzature;
- marchi;
- brevetti;
- partecipazioni in società controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
- partecipazioni in società collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.
Sono esclusi gli immobili cosiddette merce, al cui scambio e produzione è destinata l’attività dell’impresa.
La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso.
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Il funzionamento della nuova rivalutazione 2020 presenta novità di sicuro interesse: la norma è costruita con l’obiettivo di permettere una rivalutazione elastica e poco costosa, almeno fin tanto che l’impresa utilizzi questo strumento per patrimonializzarsi.
Molto importante il fatto che la normativa preveda la possibilità di effettuare la rivalutazione anche per un singolo bene: questa avverrà nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi nell’esercizio 2020, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), e dovrà essere esposta nell’Inventario e in Nota integrativa.
La norma, come primo passaggio, prevede la possibilità di rivalutare i beni (materiali o immateriali), ai soli fini civilistici, in modo gratuito (senza imposte da versare). Il passaggio successivo, a titolo oneroso ma facoltativo, subordinato alla rivalutazione in sede di bilancio, consisterà nella possibilità di riconoscere ai fini finiscali i maggiori importi iscritti in bilancio.
Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni verrà riconosciuto, ai fini fiscali, dall’esercizio successivo a quello con rifermento al quale la rivalutazione è stata effettuata: la procedura si perfeziona attraverso il versamento di una Imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi, dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap)e di eventuali addizionali del 3%, sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.
Questo vuol dire che ai fini fiscali si potrà iniziare ad ammortizzare e dedurre le spese di manutenzione in modo commisurato ai nuovi valori dal 2021 mentre per il riconoscimento del costo ai fini della plusvalenze si dovrà attendere il 2024.
Contabilmente il saldo attivo derivante dalla rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o destinato in apposita riserva speciale. Ai fini fiscali questa riserva sarà considerata in sospensione d’imposta finché resterà iscritta in bilancio: in base all’articolo 13 comma 3 della Legge 342/2000 (riferimento normativo richiamato dal DL Agosto nel definire le regole di funzionamento), concorrerà invece a formare il reddito imponibile in capo sia alla società che ai soci, nel caso in cui questa venga distribuita.
Infine, sempre la Legge 342/2000 all’articolo 13 comma 2 ci ricorda che “la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile”.
In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di assegnazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, al consumo personale (o familiare) dell’imprenditore dei beni rivalutati, avvenuto in una data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione, ai fini del calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze il bene dovrà essere considerato al costo che aveva prima della rivalutazione.
Il DL Agosto, tra le altre cose, prevede espressamente anche la possibilità di “affrancare”, in tutto o in parte, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione attraverso l’applicazione, in capo alla società, di una imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi dell’Irap e di eventuali addizionali in misura del 10%.
Dopo essere stato affrancato, il saldo attivo di rivalutazione si trasformerà in una riserva di utili e diventerà liberamente distribuibile ai soci: la distribuzione non sarà più tassata in capo alla società, ma solo in capo ai soci secondo le norme previste per la tassazione dei dividendi.
Entrambe le imposte sostitutive previste dal DL agosto, quella per la rivalutazione e quella per l’eventuale affrancamento, saranno versate in un massimo di tre rate di pari importo,di cui:
- la prima scadenza sarà il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui Redditi relative al periodo di imposta nel quale è avvenuta la rivalutazione;
- le successive due entro il temine previsto per il saldo delle imposte sui Redditi dei successivi due esercizi.
L’imposta sostitutiva sarà compensabile in F24
Con il comma 83 dell'articolo 1 sezione I della Legge di Bilancio 2021, il Legislatore interviene su questa conveniente norma, come prima esposta, per effettuare un allargamento delle fattispecie potenzialmente oggetto di rivalutazione; nello specifico, disponendo che le norme in oggetto "si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019", diventano oggetto di riallineamento fiscale qualsiasi tipologia di immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio.
Per un approfondimento si veda l'articolo Rivalutazione dei beni d’impresa 2020: avviamento e costi pluriennali.
L'argomento è stato anche oggetto di successive interpretazioni di prassi da parte dell'Organismo italiano di contabilità e dell'Agenzia delle entrate, per le quali si rimanda rispettivamente agli articoli:
OIC: la Rivalutazione dei beni immateriali, di quelli in leasing e dei cespiti complessi
Rivalutazione dei beni immateriali: la linea dell’Agenzia delle Entrate
Le linee guida sul trattamento contabile della misura agevolativa sono state indicate dall'Organismo italiano di contabilità, il quale ha dedicato all'argomento un documento interpretativo, del quale abbiamo parlato con l'articolo Rivalutazione beni d’impresa 2020: le regole contabili OIC.
La scelta, da parte dell'impresa, di optare per la rivalutazione delle immobilizzazioni ha anche delle implicazioni fiscali che non potranno essere trascurate, ai fini di una corretta valutazione di convenienza economica, argomento che abbiamo affrontato con l'articolo Rivalutazione beni d’impresa 2020 (DL Agosto): le implicazioni fiscali.
Infine, ai fini dell'effettiva definizione dell'agevolazione, non si dovranno trascurare gli adempimenti obbligatori e le scadenze da rispettare, riepilogate sull'articolo Le Rivalutazioni 2020 e 2021 in vista della scadenza del 30 giugno.