Speciale Pubblicato il 26/08/2020

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Decreto Agosto: l'elenco dei versamenti sospesi rateizzabili per più di due anni

di Redazione Fisco e Tasse

Il decreto di agosto prevede la ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi fino a due anni: nell'articolo l'elenco di tutti i versamenti già rinviati dal decreto rilancio



Pagamento frazionato delle imposte sospese già prorogate con il decreto Rilancio all'art. 126 e 127: il 50% entro il 16 settembre o in quattro rate, il rimanente in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021

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L'approfondimento si è basato sul testo della Circolare del giorno n. 165 Decreto Rilancio convertito – proroghe e sospensioni che fa parte dell'abbonamento  Abbonamento Circolare del Giorno 

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Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

L'art. 97 del decreto di agosto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto prevede una ulteriore rateizzazione dei versamenti già sospesi dal decreto Cura Italia prima, dal decreto Liquidità dopo e da ultimo dal decreto Rilancio.

L'articolo in commento recita che:

I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi

Quali sono i versamenti sospesi di cui all'art. 126 del decreto rilancio

L'art. 126 della legge di conversione del decreto Rilancio ha confermato la proroga al 16.09.2020, disposta in sede di decreto, del  termine di ripresa dei versamenti, di cui all’art. 18 del c.d. Decreto Liquidità (d.l. 23/2020), previsto originariamente per il 30.06.2020. 

Il decreto di agosto interviene ulteriormente prevedendo la possibilità di rateizzazione fino a piu' di due anni.

Pertanto i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che:

non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi:

Ciò purché si verifichi una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno:

La stessa sospensione si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno:

La stessa sospensione è rivolta, inoltre, ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.

I versamenti in merito alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato[2] e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria sono sospesi anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

A prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, la sospensione dei versamenti dell’IVA si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che:

  1. hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
  2. hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel marzo di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

per il 50%

per il rimanente 50%

Non si rimborsa quanto già versato.

[1] Di cui agli articoli 23, 24, del DPR 600/1973.

[2] Di cui agli articoli 23, 24, del DPR 600/1973. 

 

Adempimento sospeso

Nuovo termine

 

Versamento ritenute, Iva, contributi e premi in autoliquidazione in scadenza ad aprile e maggio

Versamento per il 50% in un’unica soluzione entro il 16.09.2020 o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal 16.09.2020. Il restante 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021

Soggetti interessati

Imprese con ricavi ≤ 50 milioni di Euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019

Esercenti attività d’impresa arte e professione con ricavi > 50 milioni di Euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019

Tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.

 

La Legge di conversione del decreto Rilancio ha confermato che il termine di ripresa dei versamenti, di cui all’art. 19 del c.d. Decreto Liquidità (d.l. 23/2020), previsto per il 31.07.2020, sia posticipato al 16.09.2020. Su questa ultima scadenza è intervenuto il decreto di agosto prevedendo ulteriore rateizzazione.

Pertanto per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 € nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.l. 18/2020 (generalmente 2019), per i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto[1], da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione devono versare quanto dovuto dopo la modifica del decreto di agosto:

Non si rimborsa quanto già versato. 

[1] Di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

Adempimento sospeso

Nuovo termine

 Ricavi o compensi percepiti tra il 17.3.2020 e il 31.05.2020 non sono assoggettati a ritenuta d’acconto

Versamento delle ritenute non operate: per il 50% entro il 16.09.2020 o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal 16.09.2020, per il restante 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021

Soggetti interessati

Contribuenti con ricavi o compensi ≤ 400 mila Euro

 

anche gli adempimenti e i pagamenti sospesi nei comuni della c.d. zona rossa[1], individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, relativi ai:

 in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, sono effettuati senza sanzioni e senza interessi:

[1] Di cui all’art. 5 del D.l. 9/2020.

Quali sono i versamenti sospesi di cui all'art. 127 del decreto rilancio

Il decreto Rilancio ha previsto che il termine di ripresa dei versamenti, di cui all’art. 61 del c.d. Decreto Cura Italia (d.l. 18/2020), previsto per il 31.05.2020, sia posticipato al 16.09.2020.

Su questa scadenza interviene il decreto agosto prevedendo che il pagamento possa essere rateizzato:

Pertanto, per le seguenti categorie di soggetti:

 

a

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator (novità introdotta in sede di conversione)

b

federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

c

soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

d

soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

e

soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; 

f

soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

g

soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

h

soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

i

soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

l

aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

m

soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

n

soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

o

soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

p

soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

q

soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

r

soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

s

esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (aggiunto in sede di conversione in legge);

t

organizzazioni non lucrative di utilità sociale[1] iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome[2], associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano[3], che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

 

per le quali opera la sospensione dei termini:

i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi 

Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d’imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

Per quanto riguarda, nello specifico, le  federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, per le quali è prevista la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, viene previsto che:

 

Adempimento sospeso

Nuovo termine

Versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali scadenti

dal 02.03.2020 al 30.04.2020

per il 50% entro il 16.09.2020

o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo, a partire dal 16.09.2020. Per il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021 

 

Versamento Iva del mese di marzo 2020

Soggetti interessati

imprese turistico-ricettive,  le  agenzie  di  viaggio  e turismo e i tour operator

federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori

soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi

soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse

soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi

soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub

soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali

soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti

soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

aziende termali e centri per il benessere fisico

soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici

soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali

soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift

soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare

soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli

soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica

organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

 

Il decreto Rilancio ha stabilito anche la proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 62, commi 2 e 3 del D.l. 18/2020, e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 dal termine del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020. Su questa proroga interviene il decreto di agosto prevedendo la possibilità di ulteriore rateizzazione.

Pertanto, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020 (pertanto il 2019) sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:

 Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia (città inserita in sede di conversione in legge del Decreto) Cremona, Lodi, Piacenza, la sospensione del versamento Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti. 

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”: 

Regione

Comuni

Lombardia

Bertonico

Fombio

Casalpusterlengo

Maleo

Castelgerundo

San Fiorano

Castiglione d’Adda

Somaglia

Codogno

Terranova dei Passerini

Veneto

Vo’

 

restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto MEF del 24 febbraio 2020 (si veda nostra CDG n. 45/2020). Continua cioè ad operare la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari dal 21 febbraio 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, 

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Adempimento sospeso

Nuovo termine

Versamenti relativi da autoliquidazione (ritenute, Iva, contributi, premi) che scadono nel periodo compreso tra

l’08.03.2020 e il 31.03.2020

per il 50% entro il 16.09.2020

o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal 16.09.2020. Per il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021

Soggetti interessati

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi ≤ 2 mil di Euro[5]

 

[1] Di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

[2] Di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

[3] Di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

[4] Di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

[5] Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, la sospensione del versamento Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.



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