Speciale Pubblicato il 22/07/2020

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Prestazioni di servizi rese a clienti comunitari ed extra-UE: trattamento ai fini IVA

di Redazione Fisco e Tasse

Le prestazioni di servizi generiche effettuate verso controparti non residenti richiedono l’applicazione dell’imposta nello Stato del committente



Sono operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’7-ter del D.P.R. 633/1972 le prestazioni di servizi c.d. generiche, rese ad un cliente soggetto passivo UE (o extra-UE), con applicazione dell’imposta di bollo da 2 euro se la fattura supera i 77,47 euro.

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Servizi generici

Le regole che disciplinano la territorialità delle prestazioni di servizi sono state profondamente modificate nel 2010. In precedenza, ai fini IVA era necessario verificare il luogo in cui avveniva la prestazione mentre, ad oggi, occorre considerare chi è il committente del servizio, ossia a chi viene emessa la fattura, senza tener conto di dove viene svolta materialmente la prestazione.
Pertanto, la società italiana che presta un servizio (ad es. lavorazione su beni mobili, consulenza, etc.) dovrà emettere:

Esemplificando, se un’impresa italiana effettua una prestazione di servizi nei confronti di un cliente francese con partita IVA FR (iscritto nella banca dati VIES), la fattura sarà emessa come fuori campo IVA, ai sensi dell’articolo 7-ter del D.P.R. 633/1972, indipendentemente che la prestazione avvenga in Italia, in Francia, in altro Stato UE o extra-UE.

L’operazione descritta richiede inoltre:
Rispetto a quest’ultimo aspetto ricordiamo che chi sceglie di avvalersi della fattura elettronica non dovrà inserire l’operazione nell’esterometro (il dato è già transitato dal Sistema di Interscambio); diversamente (fattura cartacea) l’operazione dovrà essere riepilogata nell’esterometro a cadenza trimestrale (invio entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento).
 Quando la prestazione di servizi c.d. “generica” viene resa nei confronti di un committente extra-UE (es. cliente svizzero) l’operazione ai fini IVA richiede:

Servizi in deroga

Le prestazioni di servizi devono invece scontare l’IVA italiana quando si considerano effettuate nel territorio dello Stato.
In ambito B2B tale regola vale esclusivamente per i servizi cosiddetti “in deroga”, previsti dall’art. 7-quater del D.P.R. 633/1972. Trattasi, in sintesi, delle seguenti operazioni:


TAG: Operazioni Intra ed extra comunitarie