Speciale Pubblicato il 13/07/2020

Tempo di lettura: 9 minuti

Superbonus 110 % nel Decreto Rilancio: come funziona la maxi agevolazione

di Alessandra Parini

Le novità per la detrazione di risparmio energetico del 110% nel Decreto Rilancio in fase di conversione in Legge



L’attesissimo Superbonus 110% ha avuto il via libera alla Camera e passa ora all’ esame del Senato. La maxi detrazione è prevista per il rifacimento del cappotto termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie efficienti, l’installazione di fotovoltaico, colonnine di ricarica e la messa in sicurezza antisismica.
Si tratta di una detrazione del 110 per cento, ripartibile in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 relative a lavori che comportano l’ efficientamento energetico e misure antisismiche sugli edifici (anche mediante sistemi di monitoraggio strutturale continuo).
Vediamo come funziona l’agevolazione e quali sono le maggiori novità che hanno interessato gli ultimi emendamenti previsti dal Governo.

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Quali interventi sono agevolati e a quali condizioni

Nello specifico, la detrazione si applica per i seguenti interventi:

I beneficiari dell’agevolazione e le esclusioni previste

La maxi agevolazione del Decreto Rilancio è rivolta ai seguenti soggetti: 
Si segnalano tuttavia alcune limitazioni:


Condizioni previste e massimali di spesa

I requisiti minimi da rispettare ai fini della fruizione dell’agevolazione, prevedono uno standard molto elevato:
Con riferimento ai nuovi limiti di spesa, differenziati a seconda del numero di immobili che fanno parte dell'edifico,  per la coibentazione sono previsti:
Per la sostituzione di impianti di riscaldamento:

Cessione del credito o sconto

Per tutti gli interventi che danno diritto al Superbonus, è prevista la possibilità di:
E' consentito optare per la cessione e lo sconto ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa. Inoltre, si prevede che nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto, gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti ai fini dell’applicazione della misura in questione non possono essere più di due per ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Non è più prevista la possibilità di trasformare la detrazione in credito d'imposta (utilizzabile quindi anche per pagare le proprie imposte) ma solo quello di cederlo ad altri soggetti. Di conseguenza è stata eliminata anche la possibilità di applicare questo meccanismo per le detrazioni già in corso.

Con riferimento all’utilizzo dei crediti ceduti si prevede una deroga all’art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, che reca un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Viene infine spostato ai 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, il termine ultimo per l’adozione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con le disposizioni attuative.

Visto di conformità e asseverazione

Per effettuare la cessione del credito ai fornitori in cambio di uno sconto in fattura, o la cessione del credito a soggetti diversi, comprese le banche è stata però prevista come condizione indispensabile quella di ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Si può richiedere il visto ai professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio nonché i responsabili dei centri di assistenza fiscale. La comunicazione dei dati deve poi avvenire telematicamente anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità.

Per ottenere il visto risulta però essenziale avere l'asseverazione dei tecnici (sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione dello stesso) sui lavori effettuati. In particolare: 
Si fa presente che l’asseverazione è rilasciata dal tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi.

E’ stato inoltre precisato che, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico. In attesa dell’emanazione del decreto sui prezzi congrui, si dovrà fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in assenza di questi listini, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

I professionisti, in caso di attestazione o asseverazione infedele resa, sono soggetti a sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro (salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato) oltre alla perdita del beneficio. Diventa quindi obbligatoria, la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile.

Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni nonché quelle relative al visto di conformità, sono detraibili nell'ambito del Superbonus.



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