Il principale capitolo del cd. Decreto agosto (approvato dal Consiglio dei ministri venerdi 7 agosto ma ancora in fase di revisione , fino alla pubblicazione in gazzetta prevista entro Ferragosto) riguarda le misure di sostegno all’occupazione nelle imprese in difficolta per l'emergenza COVID 19, che comprendono:
Vediamo qui di seguito in particolare il primo aspetto, già ampiamente annunciato nelle scorse settimane ovvero i Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga , CISOA e nuova cassa integrazione in deroga per gli sportivi professionisti , per i quali sono stanziati complessivamente circa 8,3 miliardi di euro, a cui si aggiungono eventuali residui delle risorse stanziate dal Decreto Rilancio 34-2020
La materia è trattata agli articoli 1 e 2 della bozza di decreto attualmente disponibile ma che non dovrebbe vedere ulteriori modifiche stando alle indiscrezioni.
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I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di
come già previsto dal decreto Cura italia per una durata massima di complessive diciotto settimane da utilizzare nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 saranno conteggiati nel nuovo stanziamento .
Le 18 settimane sono suddivise in due periodi di 9 settimane, il secondo periodo viene riconosciuto esclusivamente se interamente autorizzato e decorso il primo periodo di nove settimane,
Per il II periodo di 9 settimane di cassa integrazione le aziende devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, che sarà pari:
NON è dovuto il contributo addizionale :
Il secondo periodo di 9 settimane prevede la richiesta all'Inps con autocertificazione dell’eventuale riduzione
del fatturato. L'Inps autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale:
In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%
L’inps procedera comunque alle verifiche sui requisiti, ai fini delle quali l’Inps e l’Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.
Le domande andranno inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In prima applicazione, il termine è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge (quindi entro il 30 settembre 2020).
In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cassa integrazione da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto se tale ultima data è posteriore a quella sopracitata .
Per i Fondi bilaterali che erogano l’assegno ordinario , le modalità restano le stesse di quelle sopradescritte per la cassa integrazione . Lo stato concorre nel limite massimo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020 . Le risorse saranno suddivise e trasferite ai singoli Fondi con decreti del ministero del lavoro, di concerto con quello dell'Economia, previo monitoraggio sui costi da parte dei Fondi stessi .
Riguardo il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si conferma la deroga ai limiti di fruizione vigenti riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative nella la stessa azienda (legge 8 agosto 1972, n. 457).
La durata massima è di 90 giorni da fruire tra il 13 luglio al 31 dicembre 2020.
La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati ai 90 giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto (con ogni probabilità 30 settembre 2020). I periodi di integrazione autorizzati sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro (legge 457/1972).
Uno specifico comma dell'art. 1 deceto Agosto prevede che iI termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati
per il pagamento differiti in via amministrativa per il susseguirsi delle previsioni normative e dei decreti interministeriali 9 e 10 2020 2020, sono fatti salvi fino alla data di entrata in vigore del decreto legge. I termini che si collocano entro il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.
L’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sulla cassa integrazione speciale per gli sportivi professionisti viene integrato con un nuovo comma che abroga il comma 7 e così recita:
1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale limitatamente ad un periodo massimo complessivo di 9 settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga per gli sportivi, dovranno essere presentate dai datori di lavoro all’INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall’Istituto con una circolare specifica.
Sono considerate valide le domande già presentate alle Regioni o Province autonome, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di 9 settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle regioni dell’ex zona rossa le Regioni potranno autorizzare periodi fino a 13 settimane, nei limiti delle risorse ivi previste.
La retribuzione contrattuale utile per l’accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro.
Le federazioni sportive e l’INPS, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possono scambiarsi i dati, sul requisito retributivo e sui periodi ed importi di cig in deroga.