È infondato l'avviso di accertamento notificato a un professionista e argomentato sulla base dei prelevamenti bancari.
La Suprema Corte, tuttavia, insiste nel ritenere i versamenti non giustificati dei lavoratori autonomi una “presunzione legale di evasione” che opera in favore dell’amministrazione finanziaria.
In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza 18801/2017, confermata solo qualche giorno dopo anche dalla sentenza n. 19806/2017 ( si veda in merito l'articolo "Lavoratori autonomi valida la presunzione sui versamenti".
La Suprema Corte fa così chiarezza in merito alle indagini finanziarie afferenti i lavoratori autonomi, confinando l'applicabilità della sedicente presunzione contenuta, a parere degli ermellini, nel co. 1 n. 2) dell'art. 32 del DPR n. 600/1973, esclusivamente ai versamenti non giustificati eseguiti dai professionisti.
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I Giudici del Palazzaccio hanno condannato l'impiego illegittimo della “presunzione” che l’Amministrazione Finanziaria continua a porre in essere, dimostrando la sua reticenza a uniformarsi al dettato della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 06/10/2014, attraverso la quale la Consulta ha decretato l'illegittimità della seconda parte del co. 1 n. 2) dell'art. 32 del DPR n. 600/1973, eliminando la casistica secondo cui i prelevamenti operati dai lavoratori autonomi possono essere automaticamente riclassificati dall’Ufficio quali più elevati compensi, sulla falsariga di quanto si verifica per i contribuenti assoggettati al reddito d'impresa.
La norma ha sempre originato numerose perplessità in merito alla sua rispondenza ai principi costituzionali, con particolare riguardo a quello della ragionevolezza.
Va rilevato infatti che della legittimità costituzionale della previsione di cui all’art. 32, co. 1, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973 si è già occupata in passato la Corte costituzionale, attraverso la sentenza n. 225 del 08/06/2005.
La Consulta, pur salvaguardando la disciplina sottoposta alla sua valutazione, ha evidenziato che, nella determinazione dei ricavi non dichiarati, è comunque necessario tenere in considerazione “l’incidenza percentuale dei costi relativi” ribadendo che, “detratti i relativi costi”, appare legittimo che i prelievi vengano riqualificati in termini di reddito imponibili.
Occorre inoltre osservare che la previsione sui prelevamenti non giustificati, emergenti dai rapporti intrattenuti con gli intermediari finanziari, è comunque da collegare alla prima parte della norma, secondo la quale le movimentazioni con gli stessi sensali “sono poste a base delle rettifiche e degli accertamenti”, in questo caso disciplinati dall’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973. Il che sta a significare che non siamo in presenza di alcun automatismo ma, al contrario, la locuzione “poste a base” manifesta specificamente la volontà del legislatore di evitare la trasformazione degli elementi raccolti nell’attività istruttoria in prove di evasione.
La formula “poste a base”, peraltro, è ben diversa da quelle quali “si considera” “si considerano”, che ordinariamente vengono impiegate dal legislatore per introdurre una presunzione legale.
Successivamente alle modifiche introdotte dalla Legge n. 311/2004, la specifica disposizione sui prelevamenti non giustificati ha trovato applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi ma tuttavia, se per gli imprenditori si può ritenere che, in presenza di prelievi non giustificati, gli stessi siano in qualche modo connessi a dei ricavi non dichiarati, tali correlazioni non avrebbero alcuna giustificazione per gli esercenti un’attività professionale e, sulla base di queste considerazioni, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 228/2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del co. 1 n. 2) secondo periodo dell’art. 32 del DPR n. 600/1973, limitatamente alle parole «o compensi».
La sentenza della Consulta tuttavia, sul piano delle argomentazioni, non ha convinto definitivamente in quanto una norma sull’attività istruttoria, prodromica a quella accertativa, è stata ritenuta violare l’art. 53 della Costituzione, che rappresenta il parametro costituzionale che disciplina la sostanza del rapporto tributario.
Inoltre, non si può sottacere come la Corte Costituzionale continui a significare la previsione di cui all’art. 32 come rappresentativa di una presunzione legale, sebbene la stessa non possa essere considerata tale, in quanto elemento derivante dall’attività istruttoria, finalizzata esclusivamente ad attivare la successiva fase accertativa.