Speciale Pubblicato il 17/06/2020

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Credito d'imposta per fiere ed eventi internazionali

di Dott. Andrea Palumbo

Agevolazione per partecipazione a fiere ed eventi commerciali all'estero: considerazioni anche a seguito dell'emergenza Covid19



Al fine di incentivare l’internazionalizzazione delle PMI italiane, con l’art. 49 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (decreto crescita), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, è stato previsto un credito d’imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero.

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Delimitazione della fattispecie

Il credito è riconosciuto nella misura del 30 per cento per le spese sostenute nell’anno fiscale 2019, a condizione che non superino il limite massimo di euro 60mila e che ci sia ancora capienza nel fondo, previsto nella misura pari a 5milioni di euro per il 2020.

Il credito, destinato alle PMI esistenti alla data del 1° gennaio 2019, è utilizzabile esclusivamente in compensazione in quote di pari importo nell’arco del triennio1, in applicazione delle disposizioni europee e nel rispetto delle condizioni previste per gli aiuti de minimis2.

Le spese ammesse devono essere riconducibili alla partecipazione di fiere internazionali di settore svolte all’estero, limitatamente a:

Nel caso in cui, a seguito di controlli dell’Agenzia delle entrate, si rilevi che la fruizione del credito è indebita poiché non coerente con le disposizioni della normativa, la stessa invierà una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e procederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni a norma di legge3.
 

Destinatari

Facendo esplicito riferimento alle PMI, il decreto richiama in maniera indiretta la definizione di cui al DM 18 aprile 2005, emanato in applicazione della normativa comunitaria di cui alla raccomandazione 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, concernente i criteri per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive.

Secondo tale disposizione, le PMI sono realtà costituite da non più di 250 dipendenti che registrano un fatturato non superiore a 50milioni di euro, oppure, un totale di bilancio annuo non superiore a 43milioni di euro4.

Gli ultimi due parametri, riferiti all’ultimo esercizio contabile chiuso e approvato, sono indicatori prettamente finanziari, i quali, alternativamente l’uno all’altro, devono sussistere contemporaneamente con il numero di dipendenti.

Le PMI si classificano in:

Ai fini della corretta identificazione del numero dipendenti e dei valori di bilancio, il DM definisce:

Nel caso in cui, alla data di sottoscrizione della domanda, le imprese non abbiano ancora chiuso il primo bilancio o siano esonerate dalla contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, oppure non sia stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, si considerano soltanto il numero di dipendenti occupati e il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla data di presentazione della domanda5.

Problematiche applicative e sviluppi recenti

Secondo quanto previsto dall’art. 49 del D.L. n. 34, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero dello sviluppo economico avrebbe dovuto stabilire le disposizioni attuative per usufruire dell’agevolazione tramite decreto.

Pertanto, entro il 29 giugno 2019, il Ministero avrebbe dovuto decretare:

Ad oggi, pertanto, l’agevolazione non è operativa poiché il MISE non ha ancora emesso il decreto con le disposizioni attuative.

Tale disciplina è stata tuttavia recentemente ampliata a seguito del nuovo art. 12bis della Legge di conversione n. 40 del 5 giugno 2020, la quale ha convertito il D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 e applicato delle modificazioni.

Secondo il nuovo assetto, il credito di cui all’art. 49 del D.L. n. 34 è esteso, per l’anno 2020, anche alle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette a causa dell’attuale emergenza sanitaria.

L’assegnazione del credito, pertanto, avverrà in ordine cronologico sulla base delle domande presentate, relativamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 e fino a esaurimento del fondo, esteso a 10milioni di euro nel 2020 con una previsione di ulteriori 5milioni nel 2021.

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1. Cfr. art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997

2. Per ulteriori approfondimenti, si vedano: Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo; Regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Cfr. art. 1, comma 6, D.L. n. 40 del 25 marzo 2010

4. Cfr. Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 53/E del 23 dicembre 2005 

5. Cfr DM 18 aprile 2005, art.2, comma 7



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