In questo periodo si è sentito molto parlare della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non rispetta i protocolli di sicurezza anti-COVID-19.
Il riconoscimento dei casi di contagio COVID-19 come infortuni sul lavoro non assume alcun rilievo, assicura l’INAIL, per sostenere una responsabilità penale o civile in capo al datore di lavoro il quale ne risponderà solo se vengono accertati dolo o colpa grave.
(Leggi i dettagli in COVID 19 come infortunio sul lavoro:circolare INAIL")
In ogni caso la sorveglianza sanitaria in questo periodo dovrà essere messa in atto da tutti i datori di lavoro , come previsto dal Protocollo condiviso tra le parti sociali del 24 aprile 2020, allegato QUI.
Si segnala inoltre che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio ai datori di lavoro è richiesta una sorveglianza sanitaria rafforzata da parte dei medici competenti per salvaguardare in particolare i lavoratori a maggior rischio di contagio in relazione all’età, oppure per condizioni di immunodepressione, per conseguenze di patologie oncologiche o comunque per compresenza di malattie che possono determinare un maggior pericolo.
Il medico competente può essere scelto fra professionisti privati, presenti anche presso varie strutture che si occupano di sicurezza e igiene del lavoro, oppure chiedendo l’intervento dei medici dell’INAIL, che andranno compensati secondo le tariffe che verranno definite tramite decreto interministeriale.
E' fondamentale anche contattare il referente della sicurezza per aggiornare il DVR (Documento Valutazione Rischi) adeguando la documentazione, le procedure e le misure di contrasto e di contenimento della diffusione dell’infezione da COVID-19.
(Per approfondire vedi anche "La 231 nella emergenza sanitaria Covid")
Da evidenziare che il Decreto rilancio ha previsto anche un incremento di risorse per le USL, l’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO e il COMANDO DEI CARABINIERI per il potenziamento degli organici . Si stanno già effettuando sopralluoghi nelle aziende per verificare l’applicazione del citato protocollo.
Gli Organi di Controllo per gli accertamenti si avvalgono di una check-list che alleghiamo in cui è possibile controllare le misure che il datore di lavoro deve avere messo in atto per salvaguardare la salute dei propri lavoratori e contenere il contagio.
Per non incorrere in sanzioni si raccomanda quindi la massima attenzione ( cfr per maggiori dettagli "Le sanzioni alle imprese durante l'epidemia")
Di seguito riepiloghiamo le misure previste dal Protocollo condiviso per la salvaguardia della sicurezza negli ambienti di lavoro.
(Vedi anche alcune indicazioni ufficiali regionali in "Coronavirus e sicurezza per le aziende")
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1.INFORMAZIONE: L’azienda, deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità in tema di COVID 19, con appositi depliants all'entrata . In particolare va sottolineato l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda anche successivamente all’ingresso.
2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA DEL PERSONALE: Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno isolate e fornite di mascherine in attesa dell'intervento della ASL; vanno favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati.
3- MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI: Per l’accesso di fornitori esterni , personale in appalto, clienti vanno individuate procedure di ingresso, transito e uscita, che riducano le occasioni di contatto con il personale aziendale. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Necessario individuare/installare servizi igienici dedicati a chi arriva dall'esterno.
4- SANIFICAZIONE: l’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali delle postazioni di lavoro e in particolare degli strumenti informatici come da protocollo del ministero della salute sul Coronavirus,
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche previste dall'OMS contro il coronavirus, in particolare per le mani l’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: se il lavoro impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative , sonon obbligatori l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) ; in caso di difficoltà di approvvigionamento potranno essere utilizzate mascherine di tipologia corrispondente
7 - GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI: l’accesso in questi spazi va contingentato, con la previsione di una ventilazione continua , di un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone . Obbligo di pulizia giornaliera dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack ecc.
8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - le imprese devono :
9 -SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE vanno limitati al minimo
• per riunioni necessarie e urgenti nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento della funzione
10 -GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA PER CORONAVIRUS IN AZIENDA : si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e collaborare per il controllo dei contatti avuti in precedenza;
11-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS: deve proseguire rispettando il decalogo del ministero ma la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione e sicurezza. Si aggiunge la sorveglianza rafforzata per le categorie a rischio da parte del medico competente (art. 83 decreto n 34/2020) soprattutto in fase di rientro dopo una interruzione dell'attività;
13-COMITATO aziendale: va costituito per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di sicurezza anti-coronavirus con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS .