I contribuenti persone fisiche, aventi determinati requisiti, ed esercenti attività di lavoro dipendente o autonomo o di impresa, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia possono usufruire, per almeno cinque periodi di imposta, di un regime fiscale molto favorevole.
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L’articolo 16 del Decreto Legislativo n.147/15 introduce per la prima volta nell’ordinamento italiano, con carattere strutturale, una specifica agevolazione fiscale volta a incentivare l’ingresso in Italia di contribuenti che, trasferendo la residenza fiscale nel paese, possono godere di rilevanti agevolazioni fiscali: il regime dei Lavoratori cosiddetti “Impatriati”.
Tale regime fiscale agevolato ha avuto una ulteriore elaborazione con il “Decreto Crescita”, il DL 34/19, che ne ha ampliato la portata per i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019.
Ai contribuenti, persone fisiche con determinati requisiti (che vedremo nel seguito), che decidono di trasferire la propria attività lavorativa in Italia, è riservata una particolare agevolazione fiscale che consiste nell’abbattimento della base imponibile soggetta a tassazione.
Tali soggetti, esercenti attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo o di impresa, è concesso di abbattere la base imponibile soggetta a imposizione fiscale del 70%, il che vuol dire che solo il 30% dei loro redditi sarà soggetto a IRPEF.
L’agevolazione dura 5 anni ed è rivolta sia ai cittadini italiani precedentemente espatriati, sia ai cittadini non italiani.
La base imponibile del 30% è ridotta al solo 10% nel caso in cui questi contribuenti diventino residenti di alcune regioni del sud Italia, nello specifico: Abruzzo, Puglia, Sardegna, Molise, Basilicata, Sicilia, Campania, Calabria.
L’agevolazione potrà essere prorogata per ulteriori 5 periodi di imposta nel caso in cui il contribuente abbia un figlio minorenne o a carico, oppure nel caso in cui questi abbia acquistato una unità immobiliare residenziale in Italia, con un abbattimento del 50% dell’imponibile, arrivando al 90% dell’imponile nel caso in cui abbia tre figli minorenni o a carico.
(Su questo punto è stata inoltrata il 28 luglio 2020 una interrogazione in Commissione Bilancio alla Camera ed è dubbia l'applicabilità della maggiorazione massima . Vedi la notizia completa "Impatriati: manca il decreto attuativo per l'agevolazione maggiorata")
I cittadini italiani, precedentemente espatriati, possono tornare a lavorare in Italia usufruendo di questa agevolazione fiscale se il lavoratore non è stato fiscalmente residente in Italia nei due periodi di imposta precedenti, se il lavoratore si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due periodi di imposta, se l’attività lavorativa è prestata prevalentemente su territorio italiano.
Per i cittadini italiani può essere fondamentale non sottovalutare, ai fini della possibilità di accedere all’agevolazione in esame, la necessità di essere stati iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero): requisito richiesto nel caso in cui il contribuente si trovi residente, prima del rimpatrio, in un paese con cui l’Italia non ha una Convenzione contro le doppie imposizioni.
Possono usufruire di questa agevolazione anche i cittadini dell’Unione Europea, non italiani, che:
- siano in possesso di un titolo di laurea e che abbiano svolto continuativamente una attività lavorativa (in regime di lavoro dipendente, autonomo o di impresa) fuori dal proprio paese d’origine e dall’Italia nei precedenti 24 mesi;
- abbiano svolto continuativamente una attività di studio fuori dal proprio paese di origine e dall’italia nei precedenti 24 mesi, conseguendo un titolo di laurea o un master di specializzazione post laurea.
L’agevolazione, con caratteristiche sensibilmente diverse, è stata estesa anche ai lavoratori del mondo dello Sport, con il chiaro obiettivo, da parte del legislatore, di rendere più appetibile lavorare in Italia per gli sportivi (o meno costoso per i datori di lavoro di questi), migliorando la competitività del paese in questo settore.
Per questa tipologia di lavoratori, i requisiti richiesti sono solo di aver maturato due anni di residenza fiscale all’estero e che si impegnino a restare in Italia per un eguale tempo. Sia per il caso di sportivi italiani che non, e a prescindere dal titolo di studi posseduto.
In questo caso l’abbattimento della base imponibile è del 50% per 5 periodi di imposta, senza possibilità di rinnovo, sempre che sia versato un contributo pari allo 0,5% della base imponibile in favore dei settori sportivi giovanili.
Usufruire dell’agevolazione, per il lavoratore che ne abbia i requisiti, è piuttosto agevole.
In caso di lavoratore subordinato sarà sufficiente trasmettere al datore di lavoro una auto-dichiarazione in cui si forniscono tutte le indicazioni relative all’agevolazione e questo provvederà ad applicare le ritenute in misura ridotta, dandone poi evidenza in sede di Certificazione Unica.
Nel Modello Redditi, nel quadro RC, nella casella “Casi particolari”, dovrà essere indicata la specifica tipologia di agevolazione di cui usufruisce il lavoratore impatriato, indicando poi di conseguenza l’imponibile abbattuto nei righi da RC1 a RC3.
L’esposizione in Modello Redditi, per i lavoratoti impatriati dipendenti, è necessaria nel caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto ad abbattere le ritenute, per poter recuperare l’eccedenza di imposta versata.
I lavoratori autonomi, similmente, fornendo una apposita auto-dichiarazione ai Sostituti di imposta, possono richiedere l’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto solo sulla base imponibile oggetto di imposizione fiscale, dandone poi esposizione nella Certificazione unica degli autonomi.
In alternativa, o nel caso di lavoratore senza sostituto di imposta italiano, sarà possibile usufruire dell’agevolazione direttamente con la Dichiarazione dei Redditi, in sede di determinazione definitiva dell’imposta dovuta o a credito.
Nel modello Redditi Persone Fisiche, nel quadro RE per i lavori autonomi, nel quadro RF e RG per le imprese rispettivamente in contabilità ordinaria o semplificata, i contribuenti dovranno indicare il codice 2 per il caso dell’abbattimento del 70%, il codice 4 per l’abbattimento del 90%, il codice 5 esclusivamente per i lavoratori autonomi dello Sport (codice presente solo nel quadro RE).