La norma in commento introduce un meccanismo agevolativo per incentivare la ricapitalizzazione delle imprese di medie dimensioni in crisi. Se il DL liquidità è intervenuto a sostegno della finanza delle imprese incentivando l’erogazione di nuovi finanziamenti tramite il supporto di garanzie statali, il Decreto Rilancio ha incentivato il rafforzamento dei mezzi propri delle società, per evitare situazioni di squilibrio o di eccessivo indebitamento.(art.26 D.L.34/2020)
Si precisa che fino al termine del presente anno le procedure di aumento del capitale sociale sono inoltre “semplificate”: gli aumenti potranno essere deliberati senza procedere a preventive riduzioni e indipendentemente dall’adeguatezza dell’aumento a ripristinare il capitale minimo di legge (saranno pertanto ammessi aumenti di capitale, con relativi benefici fiscali, anche permanendo un patrimonio inferiore di oltre 1/3 al capitale o, addirittura, negativo).
La norma prevede un duplice beneficio (cumulabile), sia in capo al socio che effettua il conferimento, sia in capo alla società che lo riceve.
Riassumiamo le modalità di accesso.
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Requisiti soggettivi
La norma agevola gli incrementi di capitale effettuati a favore delle società di capitali e cooperative, escludendo:
Non possono beneficiare del credito di imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
Requisiti oggettivi
I soci devono:
Le società beneficiarie devono:
Qualora l’impresa faccia parte di un gruppo, i ricavi vanno considerati su base consolidata escludendo i ricavi intercompany.
Al socio (sia persona fisica che società) compete un credito di imposta del 20% dell’importo versato, con un versamento massimo di 2 milioni di Euro (complessivo in caso di conferimenti in più società). Il credito massimo ottenibile è pertanto di 400.000 di Euro.
Esempio1
aumento di capitale ipotizzato |
1.000.000,00 |
credito di imposta spettante al socio 20% |
200.000,00 |
Esempio2
aumento di capitale ipotizzato |
1.500.000,00 |
credito di imposta spettante al socio 20% |
300.000,00 |
La società beneficiaria del conferimento matura un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza dell’aumento di capitale.
La norma specifica che il patrimonio netto va assunto al lordo delle perdite 2020 (mentre non precisa se va assunto al lordo anche dell’aumento di capitale; negli esempi riportati di seguito abbiamo considerato il patrimoni al lordo delle perdite).
Esempio1
Patrimonio netto ante perdite |
2.000.000,00 |
a |
Perdita 2020 |
1.000.000,00 |
|
Aumento di capitale eseguito nel 2020 |
1.500.000,00 |
c |
Patrimonio netto al 31.12.2020 |
2.500.000,00 |
d = a - b + c |
Perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo perdite) |
650.000,00 |
e = [b - (d + b) x 10% ] |
30% aumento di capitale (limite credito società) |
450.000,00 |
f= c x 30% |
credito di imposta teorico spettante |
325.000,00 |
min (f ; e x 50%) |
limite massimo incentivi (socio + impresa) |
800.000,00 |
|
credito di imposta spettante all'impresa |
325.000,00 |
Esempio2
Patrimonio netto ante perdite |
700.000,00 |
a |
Perdita 2020 |
500.000,00 |
|
Aumento di capitale eseguito nel 2020 |
1.500.000,00 |
c |
Patrimonio netto al 31.12.2020 |
1.700.000,00 |
d = a - b + c |
Perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo perdite) |
280.000,00 |
e = [b - (d + b) x 10% ] |
30% aumento di capitale (limite credito società) |
450.000,00 |
f= c x 30% |
credito di imposta teorico spettante |
140.000,00 |
min (f ; e x 50%) |
limite massimo incentivi (socio + impresa) |
800.000,00 |
|
credito di imposta spettante all'impresa |
140.000,00 |
|
Modalità di fruizione
Il credito di imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato eseguito il conferimento, con riporto negli anni successivi senza limiti di tempo. Inoltre, è utilizzabile in F24 in compensazione (e senza limiti di importo) dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione in cui è indicato.
Il credito non concorre alla formazione del reddito, né alla formazione della base imponibile IRAP.
Necessariamente occorrerà attendere la pubblicazione dei provvedimenti attuativi. Inoltre, si ricorda che la norma è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.
Clausole di salvaguardia
La norma impone:
In caso di mancato rispetto delle clausole di salvaguardia si prevede il rimborso del beneficio, con l’aggiunta degli interessi legali (ma non di sanzioni).
Il comma 12 dell’art. 26 del Decreto Rilancio prevede una specifica agevolazione qualora:
Si tratta di un fondo (denominato “Fondo Patrimonio PMI”) finalizzato a sottoscrivere entro il 31.12.2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società interessate, per un ammontare massimo pari al minore tra:
L’emissione può essere effettuata in deroga ai limiti previsti dall’art. 2412 primo comma del c.c.
Gli strumenti emessi potranno essere rimborsati entro sei anni dalla sottoscrizione (ma non prima di tre anni).
In tal caso la società emittente si impegna a:
Gli strumenti prevedono l’erogazione di interessi in un’unica soluzione alla data del rimborso.
Il fondo ha una dotazione iniziale, per il 2020, di 4 miliardi.