La legge di Bilancio n. 160 del 27.12.2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019 ha introdotto in sostituzione di TOSAP e COSAP il Canone Unico per il commercio su aree pubbliche a decorrere dal 1 gennaio 2021.
Tale canone, stando al comma 837 dell’art 1 della stessa Legge, è denominato canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e sostituisce i due emolumenti che secondo le regole dei vari enti locali riguardano anche altre occupazioni di suolo pubblico.
Tali tipi di occupazioni sono solitamente dettagliate nei regolamenti comunali e provinciali e a titolo esemplificativo se ne elencano alcune per le quali è dovuto il canone COSAP: occupazione di suolo da parte di edicole, chioschi destinati alla rivendita e non propriamente posizionati in spazi riservati ai mercati, o ancora insegne, tendoni e altro concernente le varie attività commerciali.
Ai fini dell’applicazione del nuovo canone unico si comprendono nelle aree comunali dove è possibile effettuare una occupazione anche i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti di cui all’art. 2 comma 7 del Dlgs 285/92 e in particolare:
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Il Canone Unico sostituisce la TOSAP o tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in vigore fino al 31 dicembre 2020 che viene ad oggi applicata a chi occupa qualsiasi tipologia di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province come strade, piazze, parchi ecc.
Sostituisce inoltre il COSAP cioè il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sia per occupazioni temporanee che per occupazioni permanenti.
Il canone e il tributo sono attualmente regolamentate dagli enti locali (Comuni e Province) e riscossi tramite i concessionari locali della riscossione.
Secondo quanto stabilito dal comma 840 dell’art 1 della Legge di Bilancio 2020 il nuovo Canone Unico che li sostituirà dal 1° gennaio 2021 verrà determinato dal comune o dalla città metropolitana in base ai seguenti requisiti:
Invece secondo quanto prescritto dal comma 844 dello stesso articolo gli importi dovuti dagli occupanti saranno riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’art 5 del Dlgs n 82/2005 ossia del Nuovo Codice della Strada.
Si precisa però che in via transitoria è altresì permesso ai comuni, ai sensi del comma 846 dell’art.1, di poter affidare fino alla scadenza del relativo contratto la gestione del canone a quei soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31 dicembre 2020, il servizio di gestione della TOSAP e del COSAP
Le tariffe annuali da corrispondere in caso di occupazione di aree pubbliche per il pagamento del Canone Unico sono indicate nella tabella seguente inserita nella Legge di Bilancio 2020 e sono calcolate in base alla dimensione del comune dove si verifica l’occupazione e riguardano le occupazioni che si protraggono per l’intero anno solare.
Classificazione dei comuni | Tariffa standard |
Comuni con oltre 500.000 abitanti | Euro 70,00 |
Comuni con oltre 100.000 abitanti e fino a 500.000 | Euro 60,00 |
Comuni con oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000 | Euro 50,00 |
Comuni con oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000 | Euro 40, 00 |
Comuni fino a 10.000 abitanti | Euro 30,00 |
Le tariffe giornaliere da corrispondere in caso di occupazione di aree pubbliche che invece non si protraggono per l’intero anno sono indicate nella tabella seguente sempre inserita nella Legge di Bilancio 2020 e calcolata in base alla dimensione del comune dove si verifica l’occupazione.
Tali tariffe sono applicate dai comuni e dalle città metropolitane frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo di occupazione della superficie e possono prevedere riduzioni, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% della tariffa.
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono settimanalmente è prevista una riduzione dal 30% al 40% della tariffa.
Classificazione dei comuni | Tariffa standard |
Comuni con oltre 500.000 abitanti | Euro 2 |
Comuni con oltre 100.000 abitanti e fino a 500.000 | Euro 1,30 |
Comuni con oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000 | Euro 1,20 |
Comuni con oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000 | Euro 0,70 |
Comuni fino a 10.000 abitanti | Euro 0,60 |
A causa dell'epidemia in corso il Governo ha sospeso fino al 31 ottobre il pagamento della Tosap e Cosap.
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