Speciale Pubblicato il 10/06/2020

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Il trattamento delle perdite d’esercizio nelle SRL

di Dott. Salvo Carollo

Al sorgere di una perdita d’esercizio il Codice civile prescrive determinati comportamenti in capo ad Amministratori e Assemblea



Limitatamente all’anno 2020, è stata disposta una disciplina transitoria (in deroga alle disposizioni ordinariamente previste dal Codice civile) per cercare di frenare l’impatto negativo, potenzialmente definitivo, sui bilanci delle imprese, dello stop forzato, imposto dalle autorità, a causa della crisi sanitaria da Covid-19.

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Come individuare l’entità della perdita

Nel momento in cui gli amministratori rilevano una perdita d’esercizio, il primo fondamentale passo da effettuare è la determinazione dell’entità di tale perdita, non solo in termini numerici, ma specialmente in termini di proporzionalità rispetto al capitale sociale: l’elemento chiave che per primo diversifica il trattamento delle perdite d’esercizio in una Società a responsabilità limitata consiste proprio nello stabilire se tali perdite sono inferiori a un terzo del capitale sociale o superiori a un terzo dello stesso.

Molto importante per effettuare correttamente questa valutazione, è tenere presente che le perdite incidono sul capitale sociale solo dopo aver eroso tutte le riserve iscritte al Patrimonio netto.

Sul tema interviene il Principio contabile OIC 28, il quale puntualizza che perdite sofferte dall’impresa ne ridurranno automaticamente il Patrimonio netto e che dovrà essere l’Assemblea a decidere quali poste del Patrimonio netto dovranno essere intaccate per prima, precisando però che, per il principio della tutela dei creditori, dovranno essere utilizzate per prime le riserve disponibili esistenti.

Solo se l’ammontare totale delle riserve supererà l’ammontare delle perdite l’assemblea potrà scegliere quali di queste ridurre, in base al diverso grado di vincolo, lasciando per ultima quella per cui il vincolo è più rigido, la Riserva legale.

Una perdita di un ammontare inferiore o pari al totale delle riserve iscritte al Patrimonio netto, non inciderà sul capitale sociale.

Sarà necessario ricordare che, per le nostre valutazioni, non inciderà soltanto la perdita dell’esercizio in corso, ma la somma di questa più le eventuali perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo.

Infine occorre puntualizzare che il capitale sociale di riferimento è quello nominale, anche se non ancora del tutto versato.

Nel caso in cui l’ammontare delle perdite non risulti superiore a un terzo del capitale sociale, il Codice civile non prescrive obblighi specifici in capo agli amministratori, i quali, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio potranno proporre all’Assemblea, liberamente, il riporto a nuovo della perdita, la copertura con eventuali riserve iscritte in bilancio, o anche il ripianamento della perdita da parte dei soci. La scelta del comportamento da adottare resta in capo all’Assemblea, in libertà, non esistendo obblighi normativi a riguardo.

Perdite superiori a un terzo del capitale sociale

Quando l’ammontare delle perdite supera il terzo del capitale sociale, l’azienda entra in una situazione diversa in cui non è più lasciata alla libertà degli amministratori e dell’Assemblea la scelta di come comportarsi e con quali tempistiche, ma comportamenti e tempi vengono stabiliti dal Codice civile, il quale prescrive, due diverse modalità di comportamento a seconda che il capitale sociale ridotto delle perdite risulti comunque superiore al minimo legale oppure no.

Elemento cruciale per la corretta individuazione della fattispecie è la determinazione del capitale minimo delle Società a responsabilità limitata: in base all’articolo 2463 comma 2 numero 4 del Codice civile l’atto costitutivo deve prevedere “l’ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro” ma lo stesso articolo al comma 4 prescrive che “l’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro”.

Tali indicazioni, che possono sembrare contrastanti, in realtà sono solo il frutto di una stratificazione normativa: all’origine la Società a responsabilità limitata nasceva con un capitale minimo di diecimila euro, solo successivamente è stata estesa la possibilità, a determinate condizioni, di costituire una Società a responsabilità limitata con capitale inferiore.

Per quanto di interessa in questa sede, non essendo vietata la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite dei diecimila euro anche a quelle società costituite con un capitale superiore a questo importo, di fatto oggi il capitale minimo di una Società a responsabilità limitata è da considerarsi un euro.

Perdite superiori a un terzo del capitale entro il limite legale minimo

Quando la somma delle perdite, al momento della loro rilevazione, è superiore a un terzo del capitale sociale, ma questo per effetto di tale riduzione si mantiene superiore al minimo legale, il comportamento che dovrà essere tenuto da amministratori e Assemblea della società è prescritto dall’articolo 2482bis del Codice civile.

Al comma 1 l’articolo 2482bis del Codice civile stabilisce che “quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti”.

Non è possibile, stando alla norma, definire in chiave definitiva cosa si intenda con l’espressione “senza indugio” (esistono molte ipotesi a riguardo), ma bisogna tenere presente, cosa più importante, che, in questo caso, tale perdita non dovrebbe essere gestita semplicemente in sede di approvazione del bilancio annuale (come potrebbe invece essere gestita una perdita inferiore a un terzo del capitale), ma dovrà essere rilevata, e l’Assemblea convocata, nel momento in cui gli amministratori l’accertano, anche in un momento infra-annuale.

Al comma 2 l’articolo 2482bis del Codice civile prescrive che “all’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni […] del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti”.

L’espressione “relazione” può lasciare qualche perplessità sulla forma che l’informativa debba avere, ma la l’orientamento prevalente è quello di prevedere un vero e proprio bilancio in corso d’esercizio, composto dai prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico. La predisposizione di tale bilancio infra-annuale non sarà necessaria nel caso in cui tale perdita emerga solo in sede di approvazione del bilancio d’esercizio,sempre che nel periodo tra la fine dell’esercizio e la convocazione dell’assemblea non siano intervenuti fatti significativi da riportare.

L’Assemblea potrà deliberare, in libertà, alternativamente se non prendere alcun provvedimento e riportare la perdita a nuovo, se deliberare la riduzione del capitale sociale (riduzione in questo momento facoltativa), oppure se assumere altri opportuni provvedimenti al fine di coprire la perdita e sterilizzarne l’impatto (come può essere il versamento a fondo perduto a copertura della perdita da parte dei soci, oppure la rinuncia, da parte di questi, di eventuali crediti vantati nei confronti della società per precedenti finanziamenti).

Nel caso in cui l’Assemblea non provveda alla sterilizzazione della perdita e la porti a nuovo, il comma 4 dell’articolo 2482bis del Codice civile prescrive che “se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti […] devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio”.

Tale delibera, disposta dalla stessa Assemblea che approva il bilancio d’esercizio, dovrà essere assunta con le maggioranze qualificate previste per la modifica dell’atto costitutivo e di conseguenza, in base all’articolo 2480 del Codice civile, il verbale dovrà essere redatto da un notaio. Se l’Assemblea non provvederà a deliberare quanto prescritto, potrà provvedere il Tribunale.

Perdite superiori a un terzo del capitale e al di sotto del limite legale minimo

Quando la somma delle perdite, al momento della loro rilevazione, è superiore a un terzo del capitale sociale e riduce quest’ultimo al di sotto del minimo legale, a stabilire il comportamento da adottare, da amministratori e Assemblea, sarà l’articolo 2482ter del Codice civile, il quale al comma 1 stabilisce che “se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito […], gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo” e al comma 2 che “è fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società”.

Per avere un quadro normativo completo dobbiamo tenere anche presente quanto stabilito dall’articolo 2484 comma 1 numero 4 in base al quale le società a responsabilità limitata si sciolgono “per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale”.

Quindi, quando gli amministratori rilevano una perdita di entità tale da essere superiore a un terzo del capitale sociale arrivando persino a ridurre quest’ultimo al di sotto del minimo legale, questi stessi devono innanzitutto convocare senza indugio l’Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Riguardo il concetto di “senza indugio”, valgono le considerazioni fatte precedentemente, in questo caso ancora più pressanti considerando che la situazione di squilibrio è ancora più grave.

L’Assemblea, da parte sua, dovrà scegliere se intervenire, e decidere se ricapitalizzare la Società a responsabilità limitata oppure deliberarne la trasformazione in una società di persone, permettendo così all’azienda di continuare ad esistere, oppure non intervenire, deliberando di fatto lo scioglimento della società e l’inizio della fase di liquidazione.

In questo caso, essendo la liquidazione non volontaria  per decisione dei soci ma obbligatoria in base alla legge, non sarà necessario l’intervento del notaio, ma basterà depositare in Camera di commercio prima la delibera di accertamento della causa di scioglimento da parte degli amministratori e poi la delibera dell’Assemblea che dichiari la volontà di non ricapitalizzare la società e di non trasformarla in una società di persone, iniziando così la liquidazione.

La normativa transitoria del 2020

In risposta alla situazione straordinaria causata dalla crisi sanitaria da Covid-19 che ha investito l’Italia nei primi mesi del 2020, il Legislatore ha emanato delle disposizioni transitorie che incidono su alcuni aspetti della normativa civilistica a cui sono sottoposte le società di capitali: tra queste, si rilevano alcune norme che incidono sul trattamento delle perdite.

In particolare l’articolo 6 del DL 20/2020 prescrive che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545duodecies del codice civile.”.

E nella collegata Relazione illustrativa si esplicitano le motivazioni di questa norma:

la previsione in esame mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa - palesemente abnorme - tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile”.

La volontà del legislatore è chiara e si esplica nella decisione di evitare che, per delle motivazioni esterne all’impresa, di carattere generale e assolutamente eccezionali, moltissime aziende, anche sane, possano essere costrette a entrare in fase di liquidazione, in base alle previsioni del Codice civile.

Per il periodo che va dal 09 aprile (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo) al 31 dicembre 2020, per quanto riguarda le Società a responsabilità limitata, “non si applicano” alcune norme del Codice civile in tema di perdite superiori a un terzo del capitale ma entro il suo limite legale (articolo  2482bis commi 4-5), le norme sulle perdite superiori a un terzo del capitale sociale che lo lo riducono al di sotto del minimo legale (articolo 2482ter), la norma relativa allo scioglimento della società in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (articolo 2484 comma 1 numero 4).

Concretamente, per le Società a responsabilità limitata, la perdita di oltre un terzo del capitale sociale (ma entro il limite del  minimo legale), subita nell’esercizio chiuso tra il 09.04.2020 e il 31.12.2020, anche nel caso in cui non si riduca a meno di un terzo del capitale nell’esercizio successivo, non potrà comportare una riduzione del capitale.

In caso di perdita superiore a un terzo del capitale sociale che riduce questo al di sotto del minimo legale, realizzata e accertata nel periodo sopra indicato, non sarà necessario deliberare la riduzione del capitale sociale e la successiva ricapitalizzazione né la trasformazione in una società di persone, e non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo.

Fermo restando la concreta ibernazione della situazione nel periodo indicato, non è chiaro come queste perdite, dovranno essere trattate negli esercizi successivi nel caso in cui non saranno recuperate.



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