Speciale Pubblicato il 23/04/2020

Tempo di lettura: 8 minuti

I finanzamenti garantiti da SACE e il problema delle garanzie

di Dott. Francesco de Nardo , Katia Arrighi , Rendina avv. Paolo

Garantire i livelli occupazionali è un rafforzativo che comporterebbe ulteriori vincoli alla libertà di impresa nel nostro paese.



Le garanzie che Sace concede alle imprese al fine di fare ottenere la liquidità necessaria per superare l'emergenza sanitaria sono sottoposte a condizioni tra le quali quella di  assumere l’impegno a  gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Questa condizione è la piu' forte e anche problematica e pone delle domande:  se il datore di lavoro dopo avere ottenuto un finanziamento per “ ripartire “ o “ ricominciare” seppur garantendo la sussistenza dei livelli occupazionali non fosse in grado poi a breve o medio termine di garantire questo e fosse costretto , suo malgrado , a dovere procedere a dei licenziamenti ? dovrebbe restituire il finanziamento ottenuto ?

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Le condizioni per il rilascio delle garanzie

Dalla lettura del Decreto Liquidità emanato il giorno 8 aprile 2020 n. 23 facciamo una riflessione condivisa fra noi sul punto indicato nel comma 2 dell’articolo 1 , precisamente alla lettera l) che riporta, testualmente:

  2. Le garanzie di cui al comma 1  sono  rilasciate  alle  seguenti  condizioni:

    l) l'impresa che beneficia della garanzia  assume  l'impegno  a  gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

Da una analisi dettagliata del contenuto disposto dell’articolo 1 del citato decreto si evince che al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia Covid – 19 , Sace spa concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di stato con un importo complessivo massimo pari a 200 miliardi di euro di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle piccole medie imprese ivi inclusi i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita iva che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della Legge 23 dicembre 1996 n. 662

100.  Nell'ambito  delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e  97, il CIPE puo' destinare:

a) una  somma  fino  ad  un  massimo  di  400 miliardi di lire per il    finanziamento  di  un  fondo  di  garanzia  costituito  presso  il     Mediocredito  Centrale  Spa  allo scopo di assicurare una parziale     assicurazione  ai  crediti  concessi  dagli  istituti di credito a  favore delle piccole e medie imprese;

Il comma secondo dell’articolo 1 indica espressamente che le garanzie possano essere rilasciate solo al verificarsi di specifiche condizioni che sono:

  1. garanzia rilasciata entro il 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
  2. al 31 dicembre 2019 l’impresa non rientrava nella categoria di imprese in difficoltà;
  3. l’importo erogato del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore fra i seguenti elementi:
    1. 25 per cento del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019 come risultante da bilancio ovvero da dichiarazione fiscale;
    2. Il doppio dei costi del personale della impresa relativi al 2019 come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio. Qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività come documentato e attestato dal rappresentante legale della impresa.
  4. La garanzia copre:
  1. Le commissioni annuali dovute alle imprese per il rilascio della garanzia sono i seguenti:

      1)  per i finanziamenti di  piccole  e  medie  imprese  sono corrisposti, in rapporto l’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo  e  terzo  anno,  100punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

    2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

    f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita, irrevocabile,  e conforme  ai  requisiti  previsti  dalla   normativa   di   vigilanza  prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

    g) la garanzia copre nuovi finanziamenti  concessi  all'impresa  successivamente all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  per  capitale, interessi  ed  oneri  accessori  fino  all'importo  massimo  garantito;  

   h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei  finanziamenti  coperti  dalla  garanzia  deve  essere  inferiore al costo che sarebbe stato richiesto  dal  soggetto  o  dai  soggetti eroganti per operazioni con le medesime  caratteristiche  ma  prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante  legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale  alla  differenza  tra  il  costo  che  sarebbe  stato  richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con  le  medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato  e  attestato dal rappresentante legale dei suddetti  soggetti  eroganti,  ed il costo effettivamente applicato all'impresa;

  i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo  gruppo  cui  la  prima  appartiene,  non  approvi   la  distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni  nel  corso  del  2020;

  l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a  gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

  n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che siano localizzati in  Italia,  come  documentato  e  attestato  dal  rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Analizziamo l’articolo per questa prima parte (consta di altre lettere sulle quali torneremo con un successivo intervento)  relativamente al contenuto delle lettere dalla a) alla n):

L'impegno a mantenere i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali

Una riflessione doverosa deve essere effettuata sulla lettera L) dell’articolo in discussione.

L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il contenuto del disposto normativo è estremamente “forte “ e da motivo di supporre possa , se convertito, modificare di non poco l’assetto dei rapporti sindacali in sede di contrattazione azienda sindacati.

In un periodo di crisi emergenziale come quella che stiamo vivendo di cui abbiamo visto l’inizio ma non intravvediamo la fine, mettere un freno cosi forte alla libera possibilità di un datore di lavoro, tra l’altro contemplata anche nella stessa carta costituzionale all’articolo 41 che al comma 1  recita :

L'iniziativa economica privata è libera.

E se è libera lo è sia nella possibilità di immettere nella propria struttura del personale esattamente come lo deve essere nella possibilità di procedere laddove ritenuto necessario e contingente procedere a dei licenziamenti.

Appare essere una scelta molto forte e non certo priva di risvolti in futuro .

Nessuno nega la assoluta utilità del mondo sindacale forte e attivo ma imporre un limite cosi forte in un periodo come quello che stiamo vivendo fa supporre la nascita di non pochi problemi , come quelli accorsi negli ultimi giorni in sede di casse integrazioni in cui si chiedeva una comunicazione ai sindacati della necessità di ricorrere alla cassa integrazione come se tale scelta fosse dovuta a una volontà da parte del datore di lavoro e non a una pandemia generale che sta mettendo in ginocchio la maggior parte delle piccole e medie imprese.

E se per caso il datore di lavoro dopo avere ottenuto un finanziamento per “ ripartire “ o “ ricominciare” seppur garantendo la sussistenza dei livelli occupazionali non fosse in grado poi a breve o medio termine di garantire questo e fosse costretto , suo malgrado , a dovere procedere a dei licenziamenti ? dovrebbe restituire il finanziamento ottenuto ?

Tutti noi speriamo in una ripresa veloce e speriamo tutti di lasciarci alle spalle questo orribile periodo ma se sono un gestore di un impianti sportivo e ottengo una somma a titolo di finanziamento con le garanzie sopraindicate garantendo la sussistenza lavorativa dei medesimi dipendenti che avevo prima , ad esempio 10, ma poi fra qualche mese mi rendo conto che non riesco più a garantire il loro lavoro perché per una serie infinita e non certo ipotizzabile ora di congiunture negative il settore non è ripartito a pieno regime e mi trovo con la metà degli utenti che avevo prima del Covid -19 come mi devo comportare? Potrò licenziare come in mia possibilità normativa il personale senza dovere ricorrere ad accordi sindacali o dovrò iniziare una lunga trafila di contenziosi in ambito del lavoro ?



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