Le garanzie che Sace concede alle imprese al fine di fare ottenere la liquidità necessaria per superare l'emergenza sanitaria sono sottoposte a condizioni tra le quali quella di assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Questa condizione è la piu' forte e anche problematica e pone delle domande: se il datore di lavoro dopo avere ottenuto un finanziamento per “ ripartire “ o “ ricominciare” seppur garantendo la sussistenza dei livelli occupazionali non fosse in grado poi a breve o medio termine di garantire questo e fosse costretto , suo malgrado , a dovere procedere a dei licenziamenti ? dovrebbe restituire il finanziamento ottenuto ?
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Dalla lettura del Decreto Liquidità emanato il giorno 8 aprile 2020 n. 23 facciamo una riflessione condivisa fra noi sul punto indicato nel comma 2 dell’articolo 1 , precisamente alla lettera l) che riporta, testualmente:
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:
l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
Da una analisi dettagliata del contenuto disposto dell’articolo 1 del citato decreto si evince che al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia Covid – 19 , Sace spa concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di stato con un importo complessivo massimo pari a 200 miliardi di euro di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle piccole medie imprese ivi inclusi i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita iva che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della Legge 23 dicembre 1996 n. 662
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
Il comma secondo dell’articolo 1 indica espressamente che le garanzie possano essere rilasciate solo al verificarsi di specifiche condizioni che sono:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto l’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;
i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.
Analizziamo l’articolo per questa prima parte (consta di altre lettere sulle quali torneremo con un successivo intervento) relativamente al contenuto delle lettere dalla a) alla n):
Una riflessione doverosa deve essere effettuata sulla lettera L) dell’articolo in discussione.
L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Il contenuto del disposto normativo è estremamente “forte “ e da motivo di supporre possa , se convertito, modificare di non poco l’assetto dei rapporti sindacali in sede di contrattazione azienda sindacati.
In un periodo di crisi emergenziale come quella che stiamo vivendo di cui abbiamo visto l’inizio ma non intravvediamo la fine, mettere un freno cosi forte alla libera possibilità di un datore di lavoro, tra l’altro contemplata anche nella stessa carta costituzionale all’articolo 41 che al comma 1 recita :
L'iniziativa economica privata è libera.
E se è libera lo è sia nella possibilità di immettere nella propria struttura del personale esattamente come lo deve essere nella possibilità di procedere laddove ritenuto necessario e contingente procedere a dei licenziamenti.
Appare essere una scelta molto forte e non certo priva di risvolti in futuro .
Nessuno nega la assoluta utilità del mondo sindacale forte e attivo ma imporre un limite cosi forte in un periodo come quello che stiamo vivendo fa supporre la nascita di non pochi problemi , come quelli accorsi negli ultimi giorni in sede di casse integrazioni in cui si chiedeva una comunicazione ai sindacati della necessità di ricorrere alla cassa integrazione come se tale scelta fosse dovuta a una volontà da parte del datore di lavoro e non a una pandemia generale che sta mettendo in ginocchio la maggior parte delle piccole e medie imprese.
E se per caso il datore di lavoro dopo avere ottenuto un finanziamento per “ ripartire “ o “ ricominciare” seppur garantendo la sussistenza dei livelli occupazionali non fosse in grado poi a breve o medio termine di garantire questo e fosse costretto , suo malgrado , a dovere procedere a dei licenziamenti ? dovrebbe restituire il finanziamento ottenuto ?
Tutti noi speriamo in una ripresa veloce e speriamo tutti di lasciarci alle spalle questo orribile periodo ma se sono un gestore di un impianti sportivo e ottengo una somma a titolo di finanziamento con le garanzie sopraindicate garantendo la sussistenza lavorativa dei medesimi dipendenti che avevo prima , ad esempio 10, ma poi fra qualche mese mi rendo conto che non riesco più a garantire il loro lavoro perché per una serie infinita e non certo ipotizzabile ora di congiunture negative il settore non è ripartito a pieno regime e mi trovo con la metà degli utenti che avevo prima del Covid -19 come mi devo comportare? Potrò licenziare come in mia possibilità normativa il personale senza dovere ricorrere ad accordi sindacali o dovrò iniziare una lunga trafila di contenziosi in ambito del lavoro ?