Le legge di bilancio 2020 ha nuovamente stravolto la disciplina dell'IMU-TASI cancellando quest'ultima e facendola confluire nella "nuova IMU". In generale, per quanto riguarda l'aliquota di base per ciascuna categoria di immobili questa è costituita dalla somma delle vigenti aliquote di base IMU e TASI: per gli immobili diversi dalle abitazioni principale, che rappresentano la categoria di maggior rilevanza ai fini del gettito, l'aliquota di base, pari allo 0,86%, è costituita dalla somma dell'aliquota di base IMU (0,76%) e TASI (0,1 %).
Categoria Immobile | Aliquota base |
Aliquota massima |
Abitazione principale (A l, A8, A9) | 0,50% | 0,60% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,10% | 0,10% |
Fabbricati merce * | 0,10% | 0,25% |
Terreni agricoli | 0,76% | 1,06% |
Immobili ad uso produttivo (D) ** | 0,86% | 1,06% |
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti | 0,86% | 1,06% |
*esenti dal 2022
In questo approfondimento vediamo cosa cambia ai fini del versamento in base alla disciplina attualmente in vigore.
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Ti segnaliamo l'ebook IMU 2020 con tutte le novità e le conferme dopo la Legge di Bilancio 2020 e il decreto Rilancio , le regole di pagamento dell'acconto e risposte a quesiti
La Legge di bilancio 2020 ha conferma le regole per il pagamento dell'imposta in due rate, ossia 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.
I decreti che si sono succeduti da marzo per far fronte alla pandemia in corso prorogando scadenze e termini non hanno toccato l'IMU se non per il settore turistico, per i quali è stato abolito il pagamento della prima rata di acconto in scadenza il 16 giurno. Leggi:Imprese settore turistico esonerate dal pagamento della prima rata Imu-
Tutti gli altri contribuenti al momento sono tenuti al pagamento, anche se da piu' parte viene richiesta la proroga del versamento. Leggi: Scadenza IMU ferma al 16 giugno: possibile proroga ma non per tutti
In generale il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, tuttavia, in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Si precisa che:
Acconto Nuova IMU 2020 | 16 giugno 2020 |
Il saldo del 16 dicembre, come in passato, andrà versato sulla base delle nuove aliquote. Per l'approvazione delle delibere si conferma il 28 ottobre come data ultima per la pubblicazione delle delibere da parte dei Comuni sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancato rispetto del termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente.
In ogni caso ai fini dell'obbligo di pagamento valgono le regole ordinarie per il versamento minimo, vale a dire si applica l’art. 25 della legge n. 289 del 2002 che prevede l’importo minimo di 12 euro per i tributi degli enti locali.
I Comuni hanno però la facoltà di fissare importi più bassi.
Saldo Nuova IMU 2020 | 16 dicembre 2020 |
Per quel che riguarda le modalità di versamento, oltre a modello F24 e il bollettino postale, le norme prevedono la possibilità di effettuare i versamenti tramite la piattaforma PagoPA. A tale scopo è previsto un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, con le modalità attuative per l'utilizzo della piattaforma.
Modalità di versamento nuova IMU 2020 | Modello F4 |
Bollettino postale | |
Piattaforma PagoPA |
In generale, per la nuova IMU continueranno ad applicarsi le disposizioni già previste in materia di sanzioni per omesso pagamento delle imposte.
Del tutto nuova, invece, la disciplina contenuta nel comma 777 in materia di riscossione dell’IMU - in deroga alle norme generali sulla riscossione degli enti locali introdotte dalla Legge di Bilancio.
In riferimento all'IMU, infatti, ora i comuni possono:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.