A norma dell’art. 1, comma 4, D.L. 201/2011 (come modificato dall’art. 19, comma 1, lett. b), del D.L. 91/2014), «La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi ovvero si può fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo».
In pratica è possibile trasformare le eccedenze dell'ACE (Aiuto alla crescita Economica) in credito d'imposta ai fini IRAP.
Il punto in questo articolo, che è un estratto dell'e-book Aiuto alla crescita economica (ACE) 2020 a cura della Dott.ssa Russo Valeria
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L'articolo è un estratto dall'e-Book 2020 Aiuto alla crescita economica (ACE) a cura della Dott.ssa Russo Valeria comprensivo di Normativa, sulla disciplina dell’ACE e i chiarimenti di prassi medio tempore forniti dall’amministrazione finanziaria con le novità introdotte dalla legge di bilancio 2020.
In linea con la norma primaria, l'art. 3, commi 2 e 3, del DM 3 agosto 2017 prevede che l'importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere computato, in alternativa:
Il credito d’imposta IRAP si determina per i soggetti IRES applicando l'aliquota ordinaria IRES alla quota di eccedenza di rendimento nozionale che si è scelto di trasformare in credito d'imposta e il calcolo del credito d'imposta deve avvenire indipendentemente dalla circostanza per cui un soggetto rientri o meno nell'ambito di applicazione delle addizionali attualmente vigenti.
L’opzione è irrevocabile. La CM 21/E del 2015 ha precisato che «un contribuente che presenti un rendimento nozionale superiore al reddito complessivo netto determinato nel periodo di imposta potrà optare - anche in misura parziale - per il riporto dell'eccedenza nei periodi di imposta successivi - senza alcuna limitazione temporale - ai fini IRES; oppure, per la trasformazione dell'eccedenza stessa in un credito d'imposta IRAP, ma non potrà più riconvertire in eccedenza IRES la parte trasformata in credito d'imposta IRAP e non utilizzata».
Il credito d’imposta IRAP così determinato va ripartito in cinque quote annuali di pari importo. In altri termini un quinto della quota di eccedenza ACE trasformata in credito costituisce, per ciascuno dei cinque periodi d'imposta di utilizzo il limite massimo di fruibilità del credito. Qualora la quota annuale teoricamente utilizzabile sia superiore all'imposta dovuta nel periodo, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che la parte non utilizzata possa essere riportata in avanti nelle dichiarazioni IRAP dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale. L’eccedenza di credito d’imposta IRAP potrà essere utilizzata in compensazione dei debiti IRAP al termine del quinquennio di rateazione.
È da evidenziare che il credito di imposta da trasformazione eccedenza ACE non può essere chiesto a rimborso e non può essere ceduto e può essere utilizzato solo in compensazione verticale con i debiti IRAP.
Da ultimo, è da evidenziare che la stessa disciplina è applicabile anche ai soggetti IRPEF in virtù del richiamo all’art. 3, comma 3, del DM 3 agosto 2017 ad opera dell’art. 8, comma 7,dello stesso decreto.
Nel caso delle società aderenti al consolidato, la possibilità di trasformare l’eccedenza ACE in credito d’imposta IRAP risulta percorribile solo ove il reddito globale del gruppo non sia capiente . Infatti, solo l'eccedenza che non trova capienza nel reddito della fiscal unit è computata in aumento del rendimento nozionale dell'esercizio successivo da ciascuna società o ente ovvero è utilizzata, in alternativa, ai fini IRAP.
Per le società IRES trasparenti, per le S.n.c., le S.a.s e le imprese familiari e le aziende coniugali, valgono invece le seguenti regole: