La Corte Suprema ha indicato attraverso la sentenza 13584/2017, la strada da seguire nella circostanza in cui l’Amministrazione Finanziaria venga pretermessa nel primo grado di un giudizio.
In applicazione del postulato del litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c. e art. 14, D.Lgs. 546/1992) i Giudici del Palazzaccio hanno asserito che:
“quand'anche l'Agenzia delle entrate non avesse partecipato al giudizio di primo grado - in quanto non evocata dal contribuente né chiamata su ordine del giudice ad integrazione del contraddittorio - tale estraneità al giudizio non l'avrebbe privata della legittimazione ad appellare una sentenza che - emessa (anche) nei suoi riguardi in quanto erroneamente ritenuta parte dal giudice di primo grado - era idonea, se passata in giudicato, a renderle opponibile la pronuncia di insussistenza, ovvero invalidità, della pretesa tributaria dedotta in giudizio … la qualità di parte in tale giudizio non discende solo dalla materiale partecipazione ad essa del soggetto interessato, e neanche dalla sua formale chiamata in causa, originaria o sopravvenuta; ma anche dalla qualificazione in termini di parte desumibile, indipendentemente dalla sua rispondenza alla realtà processuale, dalla stessa sentenza impugnata”.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Nel caso in esame un contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione avverso a una sentenza con la quale la CTR di Napoli ha ritenuto inammissibile il suo ricorso in opposizione all’iscrizione di ipoteca legale ex art. 77 del DPR 602/ 1973 e alla prodromica cartella di pagamento, in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla data nella quale egli aveva avuto contezza della pretesa tributaria a suo carico, mediante rilascio di estratto di ruolo.
Con motivo di ricorso il contribuente lamentava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 339 c.p.c. per non avere la CTR rilevato l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto da un soggetto che non aveva partecipato al giudizio di primo grado, né poteva ritenersi litisconsorte necessario in controversia concernente la mancata notificazione della cartella esattoriale sulla cui base era stata iscritta ipoteca.
Tuttavia, a parere degli Ermellini, il motivo risulta essere infondato in quanto emerge dagli atti di causa che l'Ufficio abbia proposto appello contro la sentenza della CTP, in quanto emessa anche nei suoi confronti.
Inoltre, quand'anche l'Ufficio non avesse partecipato al giudizio di primo grado, tale estraneità non l'avrebbe privato della legittimazione ad appellare una sentenza idonea, se passata in giudicato, a renderle opponibile la pronuncia di insussistenza, ovvero invalidità, della pretesa tributaria dedotta in giudizio.
È pertanto vero che la legittimazione a impugnare spetta soltanto a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, ma tale qualità non discende esclusivamente dalla materiale partecipazione del soggetto interessato e neanche dalla sua formale chiamata in causa, originaria o sopravvenuta, ma anche dalla qualificazione in termini di parte desumibile, indipendentemente dalla sua rispondenza alla realtà processuale, dalla stessa sentenza impugnata.
Inoltre, il soggetto direttamente raggiunto da una sentenza che lo chiama in causa all'esito di un giudizio nel quale non è stato convenuto, ha diritto di impugnare tale sentenza, anche al solo fine di invalidare la qualifica di parte che essa gli attribuisce e di far venir meno gli effetti pregiudizievoli della pronuncia nei propri confronti in quanto "la legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta" (Cass. Sez. 6 - 5, Ord. 20789/2014).
Infine non risulta essere condivisibile quanto affermato dal ricorrente - secondo cui la controversia non avrebbe coinvolto l'Ufficio in quanto non attinente ai presupposti della pretesa impositiva - poiché oggetto dell'impugnativa originaria non furono soltanto i vizi della procedura di esazione, ma anche la pretesa tributaria considerata nella sua sussistenza e fondatezza sostanziale.