L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 96 del 27/03/2020 ad un interpello, ha ricondotto un servizio complesso concernente una serie di attività tra cui l’attività di magazzinaggio a "servizio generico ex art 7 ter DPR 633/1972" (con applicazione dell’iva nel paese del committente soggetto iva).
Il quesito della società scrivente nasceva dal fatto che l’attività di magazzinaggio, in quanto considerabile un servizio relativo ai beni immobili, sarebbe potuta rientrare nell’alveo dell’art. 7 quater DPR 633/1972 in relazione al quale l’IVA si sarebbe dovuta applicare nel luogo in cui è situato l’immobile.
Ma vediamo nel dettaglio.
La società Alfa afferma di aver contrattualizzato con la società Beta (soggetto passivo non residente) un servizio di logistica integrata comprendente una serie di servizi, in particolare;
Nella soluzione interpretativa formulata dall’istante quest ultimo ritiene che il servizio reso debba considerarsi un servizio complesso unico e indivisibile, non riconducibile al mero magazzinaggio.
La società istante, pertanto, ritiene che :
La risposta dell’Agenzia delle Entrate passa per l’esame dell’art. 31bis del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2017, che chiarisce cosa debba intendersi per "servizio relativo a un bene immobile"; a titolo esemplificativo vengono elencati una serie di servizi che possono essere considerati tali e altri che viceversa non possono essere considerati relativi a un bene immobile.
In particolare, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 31bis in commento: "I servizi relativi a beni immobili di cui all'articolo 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni.
Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:
a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene ".
In relazione all'elencazione esemplificativa dei servizi che possono essere considerati relativi a beni immobili cui si faceva cenno nel precedente paragrafo, per quel che in questa sede rileva, viene citato il paragrafo 2, lettera h) che considera rientranti in tale fattispecie “...la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili...., compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario..."
Viceversa il successivo paragrafo 3, lettera b) , prevede che "...nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano: b) il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario..."
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L’Agenzia passa poi all’esame del caso concreto evidenziando che nel caso in esame lo stoccaggio delle merci negli immobili costituisce, contrariamente a quanto ipotizzato dal contribuente, l'elemento principale. Tuttavia, al fine di verificare la territorialità del servizio di logistica integrata in esame, occorre esaminare 2 elementi:
Dal momento che il committente non ha il diritto di utilizzare in tutto o in parte i beni immobili in cui è svolta la prestazione di logistica integrata in esame, non rientrerà nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 quater del Decreto IVA ma bensì tra le prestazioni generiche di cui all'articolo 7 ter, con applicazione dell’IVA nel paese di stabilimento del committente soggetto passivo.
Dalle conclusioni dell’Agenzia si evince tuttavia come l’unico elemento che abbia consentito di qualificare il servizio come “generico” sia stata la mancanza della disponibilità dell’immobile da parte del committente; nel caso in cui tale elemento fosse stato mancante, l'attività di magazzinaggio sarebbe stata considerata territorialmente rilevante in Italia ai fini IVA, e con essa tutte le operazioni accessorie.
Stante la difficoltà di determinare con esattezza le operazioni accessorie nell’ambito di un’operazione complessa e di conseguenza le possibili “obiezioni” da parte dell’amministrazione finanziaria, il rischio di un contenzioso legato alla territorialità dell’operazione in ambito IVA (quindi potenzialmente oneroso in termini economici) sarebbe stato elevato.