L’articolo 73 comma 1, del DL 17/3/2020, n. 18 (il c.d. Cura Italia) prevede il rinvio dell’approvazione dei bilanci 2019 a 180 giorni dalla data di riferimento. Le società di capitali avranno quindi tempo fino al 28 giugno 2020 per l’approvazione del bilancio. E’ evidente che tale maggior termine si è reso necessario per poter consentire alle aziende di poter redigere il bilancio avendo recuperato, come si spera, la piena efficienza degli uffici amministrativi o degli studi che assistono le società nella redazione.
I termini più lunghi consentono anche un miglior esercizio delle attività di verifica e controllo dei revisori e dei sindaci, soprattutto in ragione del fatto, che nella situazione attuale, le verifiche da eseguire in presenza nell’azienda, pur se non impedite, per essere i servizi professionali stati riconosciuti come servizi essenziali, appaiono sconsigliate per evidenti ragioni di prudenza.
Ma d’altra parte i maggiori termini potrebbero anche andare a sfavore delle aziende, in connessione alla circostanza che le informazioni a disposizione al momento dell’assemblea di approvazione potrebbero essere tali da dover stravolgere i bilanci.
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Nel webinar del 12 maggio 2020 si parlerà del principio contabile OIC 29 - sui "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio"
In linea di principio, infatti, l’emergenza covid - 19, esplosa negli ultimi giorni di febbraio, è un classico evento successivo rispetto al bilancio 2019.
L’art. 2427, primo comma, n. 22 quater, c.c. stabilisce che vadano indicate in nota integrativa “la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”. Tale informativa deve essere data anche per le società che redigono in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis c.c..
L’art. 2428 c.c., invece, stabilisce al primo comma che nella relazione sulla gestione la società debba dare “una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta” ed al terzo comma che la società debba riferire in ordine alla “evoluzione prevedibile della gestione”.
E’ il principio contabile OIC 29 a precisare le tipologie di eventi successivi alla chiusura dell’esercizio, individuandone tre tipi:
Nel caso dell’emergenza covid - 19 le tipologie di eventi successivi da tenere in considerazione sono la seconda e la terza.
E’ infatti evidente che, in linea di principio, l’emergenza in corso non dovrebbe avere effetto sui conti dell’anno 2019, ma è evidente che avrà effetto, ed in molti casi, molto pesante, nei conti 2020, innanzitutto come compressione del fatturato e carenza di liquidità, oltre, ovviamente a scenari macroeconomici di sconfortante tenebra.
Di tali scenari, aziendali, innanzitutto, gli amministratori devono dare contezza nell’informativa di nota integrativa.
Molto più preoccupante è l’effetto che l’evento successivo Covid - 19 può avere sulla continuità aziendale.
Innanzitutto, anche alla luce del Dpcm 22/3/2020, alcune attività devono semplicemente stare chiuse. Facciamo l’esempio di una catena di bar o di ristoranti o di una azienda di produzione in un settore considerato non essenziale: in tale caso, il bilancio potrebbe essere redatto all’interno, se così si può dire, di un periodo di inattività, che potrebbe sfociare in una assenza di continuità.
La valutazione sulla sussistenza della continuità aziendale spetta agli amministratori. Il revisore procede alla verifica della valutazione operata dagli amministratori, alle luce di due principi di revisione: il Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 560, che concerne gli eventi successivi ed il Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570 che concerne la continuità aziendale.
Innanzitutto dalla combinazione dei due principi può ritrarsi l’orizzonte temporale della valutazione degli amministratori in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento: la valutazione deve coprire un periodo di dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio e quindi, per i bilanci al 31 dicembre 2019, gli amministratori devono operare la valutazione sulla continuità aziendale fino al 31 dicembre 2020.
Qualora la valutazione sia stata effettuata per un periodo inferiore, il revisore deve pretendere che la valutazione copra l’arco dei dodici mesi.
Pertanto, nel bilancio, con specifica per tutte le società di capitali in nota integrativa, gli amministratori devono valutare l’impatto dell’emergenza covid – 19 sulla capacità di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, tentando, sulla base delle informazioni a disposizione, di eseguire una complicata previsione fino al termine del 2020. Se per le aziende che restano aperte in quanto identificate come servizi essenziali, la valutazione potrà operarsi come negli esercizi precedenti, le difficoltà crescono in maniera esponenziale per quelle attività che resteranno, per un tempo non prevedibile, più che probabilmente chiuse.
Non si può, purtroppo, non rammentare che se gli amministratori, nella loro valutazione, ritengano che la continuità aziendale non vi sia, il bilancio 2019 va completamente rivisto, in quanto va riespresso con criteri di liquidazione, in luogo dei criteri di continuità.
Qualora invece gli amministratori valutino sussistente la continuità aziendale e il revisore non ritenga corretta la valutazione operata, il giudizio di revisione non potrà che essere negativo, per essere il bilancio pervasivamente errato, in quanto redatto con un criterio non conforme alla realtà effettuale.
Il principio ISA 570 prevede inoltre delle modulazioni del giudizio del revisore in presenza di incertezza significativa sulla capacità dell’azienda di continuare ad operare in continuità: in tale caso, qualora la società dia in nota integrativa una adeguata informativa, il giudizio sarà senza modifica ed il revisore opererà semplicemente un richiamo di informativa ai sensi del principio di revisione internazionale (ISA Italia) 706. Qualora all’incertezza significativa non corrisponda in nota integrativa una adeguata informativa, il revisore dovrà esprimere un giudizio con rilievi, qualora l’errore di carenza di informativa sia giudicato significativo o negativo, qualora l’errore sia pervasivo.
D’altra parte, anche alla luce dell’incertezza, questa sì che certamente pervasiva, potrebbe essere appropriato dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio per la carenza di elementi probativi appropriati e sufficienti sulla continuità.
In tutti i casi il revisore dovrà eseguire la propria valutazione in sede relazione di revisione, inserendo, ai sensi dell’art.14, secondo comma, lettera f) del D.Lgs. 39/2010, la dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società di mantenere la continuità aziendale.
A valle di tutta l’analisi, può sembrare singolare segnalare come una approvazione repentina del bilancio potrebbe essere consigliabile. Infatti il principio contabile OIC 29, che regola gli eventi successivi, al punto 62 stabilisce che “il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori. Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio”.
Pertanto, nella valutazione dell’impatto dell’emergenza sulla società, sia sotto il profilo degli eventi successivi in generale, che della continuità aziendale in particolare, gli amministratori dovranno usare tutte le informazioni di cui siano a conoscenza fino alla data di redazione del progetto di bilancio ovvero, al più tardi, alla data di approvazione del bilancio.
Una approvazione del bilancio al 15 aprile, ad esempio, comporterebbe una analisi in merito alla continuità con meno dati ed informazioni rispetto a quelle a disposizione al 28 giugno. Non si può cioè escludersi l’ipotesi che, nel peggiore degli scenari possibili con un periodo di lockdown oltremodo prolungato, una società possa non essere considerata a rischio di continuità a metà aprile e a forte rischio a fine giugno. Nel primo caso, in assenza di altri fattori di crisi, la redazione del bilancio 2019 con criteri di continuità sarebbe prevedibilmente corretta, nel secondo caso, probabilmente, potrebbe non esserlo più.