Agevolazioni ai professionisti, artigiani e commercianti, Agevolazioni ai dipendenti, Credito d'imposta per sanificazione luoghi di lavoro , Credito d'imposta per negozi e botteghe condotte in locazione, Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19
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Ai liberi professionisti con partita IVA attiva alla data 23.2.2020 e ai co.co.co. attivi alla data del 23.2.2020 iscritti alla gestione separata INPS, nonche agli artigiani e commercianti, che non siano titolari di pensioni e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta una indennità una tantum di euro 600, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda.
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente spetta un premio per il mese di marzo 2020 di euro 100, da rapportare al numero di giorni svolti nella sede di lavoro nel predetto mese, che non concorre al reddito, a condizione che non possiedano un reddito complessivo superiore a € 40.000.
L'incentivo è riconosciuto dai sostituti d'imposta in via automatica dalla retribuzione di aprile ed entro le operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti compenseranno l'incentivo.
Per sanificare gli ambienti e gli strumenti di lavoro e' concesso un credito d'imposta per il 2020 pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 20.000 (riconosciuto fino ad esaurimento dell'importo di € 50.000.000 per il 2020). Si attende il Decreto attuativo.
Viene concesso un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, per le imprese affittuarie di immobili C/1 (negozi e botteghe) pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020. Attenzione perche' questa agevolazione riguarda solo particolari attivita' di piccole dimensioni che hanno sofferto l'emergenza virus.
E' stata prevista una moratoria straordinaria volta ad aiutare le micro e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19.
In particolare possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto (17.3.2020) avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:
- le linee di credito accordate sino a revoca e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;
- il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. E' bene prendere gia' contatto con gli Istituti di credito e le societa' di leasing.
A questo scopo le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia.