Il susseguirsi della pubblicazione di decreti per fronteggiare gli effetti economici dovuti all'emergenza Covid-19, da ultimo il decreto Agosto, rende sempre più complicato riuscire ad orientarsi tra sospensioni e proroghe per versamenti e adempimenti tributari e contributivi.
Con la recente pubblicazione del decreto Agosto, in corso di definitiva approvazione, è stata prevista un'ulteriore possibilità di rateizzare i versamenti già sospesi dal decreto Cura Italia prima, dal decreto Liquidità dopo e da ultimo dal decreto Rilancio, in particolare l'art. 97 del decreto di Agosto stabilisce che il 50% possa essere versato entro il 16 settembre o in quattro rate, e il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021.
Ma vediamo con ordine le disposizioni che si sono succedute nel tempo e in sintesi le scadenze dei versamenti e adempimenti sospesi suddivisi per categoria di soggetti, previste dal Decreto Cura Italia e successive modifiche.
A seguito della conversione in legge del “Decreto Cura Italia” (DL 18/2020) con la pubblicazione in G.U. della legge di conversione n. 27/2020, sono state confermate le disposizioni in merito alla sospensione dei termini di versamento tributari e contributivi e dei relativi adempimenti a seguito dell’emergenza Coronavirus, recependo inoltre, le sospensioni dei versamenti stabilite dal DL n. 9/2020.
Innanzitutto, la legge di conversione conferma la proroga al 20 marzo 2020 dei termini per i versamenti scaduti il 16 marzo, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria. In merito, ricordiamo che il Decreto Liquidità DL n. 23/2020 ha disposto la rimessione in termini prevedendo che, i versamenti scaduti al 16.03 (e differiti al 20.03), siano considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020, si tratta ad esempio:
È utile precisare che alle sospensioni dei versamenti contenute nei decreti-legge sopra citati si aggiungono le sospensioni dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi di aprile e maggio 2020 introdotte dal Decreto liquidità, per un approfondimento delle quali rimandiamo al nostro articolo "Sospensione versamenti di aprile e maggio 2020 nuova rateizzazione nel decreto Agosto".
Successivamente, con la pubblicazione in GU del 19.05.2020 del DL 34/2020 - Decreto rilancio, è stato posticipato al 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno) il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti di cui all'art. 18 del Decreto Liquidità DL n. 23/2020.
Relativamente ai contributi previdenziali vedi le istruzioni per la ripresa dei versamenti in Contributi sospesi: ecco le istruzioni INPS per il 16 .9
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Articolo 62 c.1 Decreto Cura Italia
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia è confermata la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’08.03.2020 e il 31.05.2020.
Quindi a titolo esemplificativo, viene sospesa la presentazione:
Ripresa:
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Riguardo alla presentazione del mod. IVA o del mod. TR, ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 06.05.2020 n. 11, ha chiarito che in assenza di presentazione, gli Uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compensazione del credito IVA, annuale in misura superiore a € 5.000, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.
Rimane ferma la possibilità per il contribuente di presentare il mod. IVA o il mod. TR anche nel corso del periodo di sospensione, non essendo di contro preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti tributari.
Articolo 62 c.2 e 3 Decreto Cura Italia e art. 127 del Decreto rilancio
Confermata per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadevano nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
* La sospensione dei versamenti dell’IVA con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, alle imprese e lavoratori autonomi che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62 comma 3, tale previsione è stata estesa ai soggetti della Provincia di Brescia in sede di conversione).
Ripresa:
Per tutti questi soggetti (art. 62 comma 2 e 3) i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
Oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (gli 11 Comuni della prima Zona rossa, ovvero per la Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per il Veneto: Vò), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del MEF del 24 febbraio 2020, quindi la sospensione dei versamenti / adempimenti tributari scadenti nel periodo 21.02.2020 - 31.3.2020.
Ripresa:
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
Oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:
Art. 19 DL Liquidità così come modificato dall'art. 126 c.2 del Decreto rilancio.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede in Italia con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto:
Oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:
Per i soggetti che operano nei settori considerati più colpiti dall’emergenza (art. 61 Cura Italia), la sospensione dei versamenti non è soggetta al limite di fatturato e viene confermata la sospensione dei termini relativi:
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione fino al 30 giugno 2020 (in luogo del 31 maggio, come modificato dal DL rilancio). In sede di conversione del decreto-legge, tra questi soggetti sono stati inseriti gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.
Ricordiamo che con il Decreto Cura Italia, al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, con l’articolo 61 ha esteso tale sospensione ad ulteriori categorie di soggetti che sono quelli indicati dalla Risoluzione del 18.03.2020 n. 12, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Per approfondire leggi l'articolo Covid-19: Sospensione tasse e contributi per i settori più colpiti.
Ripresa:
I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.03 e 16.04 e IVA scaduta il 16.03, ovvero la liquidazione dell'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:
Oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:
In sede di conversione, a favore delle imprese florovivaistiche è stata prevista la sospensione:
Ripresa:
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi: