Con la cancellazione dal Registro delle imprese, una società di capitali (SRL, SRLS, SAPA, SPA) può considerarsi estinta: con l’estinzione, gli adempimenti civilistici a carico del Liquidatore sono terminati, mentre saranno ancora molteplici quelli fiscali che il Liquidatore dovrà assolvere, alcuni secondo le ordinarie tempistiche, altri secondo tempistiche specificatamente previste per le società liquidate.
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Una società di capitali si ritiene estinta con la chiusura della partita IVA, il deposito del Bilancio finale di liquidazione presso il Registro delle imprese e la successiva cancellazione della società dallo stesso.
Per quanto riguarda la normativa civilistica, gli adempimenti a carico del Liquidatore possono ritenersi conclusi. Potrebbe mancare il deposito dei libri sociali presso il Registro delle imprese, ammesso che l’adempimento non sia stato espletato prima della cancellazione della società.
Per quanto concerne la normativa fiscale, invece, gli adempimenti finali previsti saranno numerosi, anche dopo l’estinzione della società, e impegneranno il Liquidatore per quasi tutto l’anno successivo a quello del termine della liquidazione.
L’ultima trasmissione della Liquidazione Periodica IVA, la cosiddetta LIPE, che è possibile considerare obbligatoria è quella del trimestre in cui avviene la cessazione della partiva IVA, da trasmettere secondo le scadenze ordinarie.
Se tale liquidazione risulterà a debito l’adempimento obbligatorio successivo sarà il versamento dell’IVA a debito esposta sull’ultima LIPE inviata, secondo le ordinarie scadenze previste per i contribuenti che versano l’IVA trimestralmente o mensilmente.
Nel caso, invece, in cui la LIPE del trimestre di cessazione della partita IVA risulterà a credito, sarà necessario anche trasmettere tutte le LIPE successive, compreso quella dell’ultimo trimestre dell’anno IVA d’interesse (a meno di prevederne l’esposizione in sede di Dichiarazione IVA), se si vorrà richiedere tale credito a rimborso.
La mancata trasmissione di queste LIPE comporterà la perdita al diritto di rimborso del credito IVA maturato, ma nessuna sanzione.
L’anno successivo di quello in cui avviene la cessazione della partita IVA, sarà obbligatorio trasmettere la Dichiarazione IVA dell’intero anno precedente, secondo le scadenze ordinarie e utilizzando il modello di dichiarazione dell’anno d’invio.
Nell’anno in cui la società entra nella fase di liquidazione, avviene una scissione dell’anno fiscale in due parti: periodo ante-liquidazione e periodo di liquidazione.
Di conseguenza dovranno essere trasmesse, non in modo unificato ormai da alcuni anni, la Dichiarazione dei Redditi e la Dichiarazione Irap del periodo che va dal giorno 1 gennaio al giorno precedente a quello in cui diventa effettiva la liquidazione (che coincide con il giorno in cui avviene l'iscrizione presso il Registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori, o della delibera del tribunale in caso di inerzia degli stessi, che accerta una causa di scioglimento oppure della delibera assembleare di messa in liquidazione volontaria per decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2484 comma 3 del Codice civile) entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento.
Analogamente dovranno essere trasmesse la Dichiarazioni dei Redditi e la Dichiarazione Irap del periodo che va dal primo giorno di liquidazione al termine della stessa (se precedente al 31 dicembre), entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello del termine del periodo fiscale.
E’ necessario puntualizzare quali modelli utilizzare per la Dichiarazione dei Redditi e per la Dichiarazione Irap. Per il periodo ante-liquidazione si utilizzeranno sempre i modelli dell’anno in cui ha avuto inizio la liquidazione. Per il periodo di liquidazione, invece, dovranno essere utilizzati i modelli previsti per l’anno in cui ha avuto inizio la liquidazione, se questa ha termine prima della chiusura del periodo d’imposta; nel caso in cui invece al 31 dicembre la società non risulterà ancora estinta, si utilizzeranno i modelli approvati l’anno successivo, come per le società in funzionamento.
Gli eventuali versamenti delle imposte Ires e Irap, distintamente per i due indipendenti periodi di imposta ante-liquididazione e di Llquidazione (come sopra individuati), dovranno essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello del termine del periodo d’imposta.
La Certificazione Unica è obbligatoria solo se la società, nell’intero anno solare in cui ha chiuso la partita IVA, ha erogato somme per cui vige l’obbligo di certificazione, secondo le modalità, il modello e le scadenze ordinarie.
Il Modello 770, similmente, sarà da presentare (secondo le modalità, il modello e le scadenze ordinarie) solo se la società, nell’intero anno solare in cui ha chiuso la partita IVA, ha gestito ritenute di qualsiasi tipo.
Si ricorda anche che l’eventuale ritenuta a titolo di imposta da Piano di riparto, per la parte che eccede il capitale sottoscritto e versato dai soci, nei casi previsti dalla normativa vigente, dovrà essere esposta nel Modello 770 e versata secondo le tempistiche ordinariamente previste, in base al mese in cui è stato effettivamente realizzato il riparto.
Per terminare, occorrerà non tralasciare che, nel caso in cui la società nell’anno solare in cui ha chiuso la partita IVA, ha erogato utili assoggettati a ritenute a titolo d’acconto, dovrà anche predisporre il Modello CUPE secondo le modalità, il modello e le scadenze ordinariamente previste.