Speciale Pubblicato il 12/03/2020

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Lavoro agile: le nuove regole per il Coronavirus

di Avv. Rocchina Staiano

Definizione e nuove regole per il lavoro agile (smart working) nell'emergenza Coronavirus



Con il termine lavoro agile (o smart working) non si intende una tipologia contrattuale autonoma, ma ci si riferisce ad una particolare modalità di esecuzione del lavoro, consistente - art. 18 della l. 81/2017 - in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali, basata su una flessibilità di orari e di sede, caratterizzata principalmente da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici e delle possibilità tecnologiche esistenti, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.

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tratto da "Smart working   nuove regole"  di R. Staiano (Normativa attuale e regole di emergenza per il Coronavirus con modelli di accordo e informativa )

Le modalità e gli strumenti per il lavoro agile

Il lavoro agile rappresenta una evoluzione del telelavoro, ma se ne differenzia in quanto caratterizzato da una maggiore flessibilità di tempi e luoghi. Da ciò si ricava che il lavoro agile deve essere:

Per quanto riguarda gli strumenti tecnologici , durante la prestazione lavorativa resa in regime di Lavoro Agile il lavoratore, per rendere la propria attività, utilizzerà il cellulare aziendale, nonché il pc portatile aziendale, sul quale sono installati i software e gli applicativi necessari per l'esecuzione della prestazione di lavoro.

Il pc aziendale (comprensivo di tutti i software ed applicativi in esso installati dalla Società o dal Lavoratore, previa autorizzazione del Responsabile) nonché il telefono cellulare aziendale in dotazione del Lavoratore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della l. 300/1970, strumenti per rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, le relative informazioni dagli stessi ricavabili potranno essere utilizzate a tutti i fini connessi al Rapporto di Lavoro.

A tal fine, bisogna rinviare integralmente alla regolamentazione aziendale dettata in materia di uso degli strumenti di lavoro e disciplina dei Controlli, nonché all'Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. Qualora, durante la prestazione lavorativa resa in regime di lavoro agile, si verifichino problemi di natura tecnica , il lavoratore è tenuto a comunicarlo tempestivamente al suo Responsabile al fine di concordare le modalità di gestione dei guasti/anomalie ecc...

I costi di ripristino dei guasti e/o malfunzionamenti connessi al collegamento da remoto, non imputabili al lavoratore, restano in carico alla Società (...).

 

Coronavirus ed accordo individuale

In base al d.p.c.m. 8 marzo 2020, precedentemente ribadito da d.p.c.m. 1 marzo 2020 e 4 marzo 2020, dal 3 marzo 2020 al 3 aprile 2020, non vi è la necessità di sottoscrivere l’accordo individuale, per tutto il territorio nazionale, per l’attivazione del lavoro agile, ma di sostituirlo con:

  1. comunicazione del datore di lavoro al lavoratore all’avvio del lavoro agile;
  2. autocertificazione di avvio di attivazione del lavoro agile per cause di forza maggiore ed emergenziali (CORONAVIRUS).


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