Alcune amministrazioni regionali hanno pubblicato in questi giorni documenti con indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro (non sanitari) e per il contenimento del contagio da Coronavirus . Alleghiamo in fondo all'articolo ad esempio :
Vediamo un riepilogo delle principali raccomandazioni per i datori di lavoro indispensabili per affrontare questo delicato momento di emergenza Coronavirus.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Posto che negli ambienti di lavoro come ovunque ora va evitato il contatto che comporti rischi di contagio , va innazitutto precisato cosa si intende per contatto stretto.
Il Contatto stretto ad alto rischio di esposizione si ha nei casi di:
▪ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
▪ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
▪ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19
(es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
▪ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
▪ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
▪ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni senza
mascherina e guanti o con DPI non idonei;
▪ una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri
dell’equipaggio
Vediamo alcuni casi pratici con la gestione operativa raccomandata :
non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando lmezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico o ASL anche ai fini della certificazione dello stato di malattia; finché il soggetto permane
all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri
gli addetti al primo soccorso aziendale, dovranno indossare e far indossare al soggetto una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.
non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni per la ricostruzione di eventuali contatti.
disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali e valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. Il lavoratore deve essere informato in merito alle
disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.
va informato tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. - Si precisa che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita di
alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle precauzioni da adottare, è importante ai fini generali della prevenzione una massima collaborazione tra il Datore di Lavoro ed il Medico Competente, con particolare riguardo ai lavoratori che svolgono o possono svolgere trasferte per motivi di lavoro in territorio Nazionale ed Internazionale, in Paesi o situazioni di volta in volta classificate a rischio dalle autorità competenti.
DVR - DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI
Il datore di lavoro (in collaborazione con il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) dovrà aggiornare il documento di valutazione dei rischi valutando il rischio di esposizione ad agenti biologici e adotterà le misure del caso (Decreto Ministero della Salute 03/02/2020) solo per gli ambienti di lavoro aperti al pubblico .
Il Datore di Lavoro deve collaborare con le istituzioni competenti facendo rispettare le disposizioni per il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2. Alcuni strumenti utili sono i seguenti :
Si ricorda che la circolare del Minsitero della Sanita 0005443-22/02/2020 e aggiornamento 02.03.2020, prevede che le mascherine FFP2 o FFP3 , sono previste solo per:
• personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19
• personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19
Al di fuori di questi casi, non è previsto l’utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all’attività aziendale svolta non lo prevedano già . Il datore di lavoro deve quindi fornire eventualmente ai propri dipendenti mascherine del tipo “chirurgico” può invece essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti , in attesa di essere valutati.