Speciale Pubblicato il 09/03/2020

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Agevolazioni fiscali per erogazioni liberali ai partiti e ai movimenti politici

di Dott. Visconti Gianfranco

Statuti e bilanci di partiti politici, associazioni, fondazioni e comitati: la normativa sulla trasparenza e pubblicità



In questo articolo esaminiamo la le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici che sono delle associazioni e quindi, ai sensi dell’art. 73, 1° comma, lettera c) del TUIR, enti non commerciali dal punto di vista fiscale. Specificamente, i partiti politici sono quelle associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale, come afferma l’art. 49 della Costituzione. 

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Le caratteristiche civilistiche e contabili dei partiti e movimenti politici

Per la prima volta dall’entrata in vigore della Costituzione, il Decreto-Legge n° 149 del 2013, convertito in Legge n° 13 del 2014, in seguito modificato dalla Legge n° 3 del 2019 (commi da 11 a 28 dell’art. 1°) e dal Decreto-Legge n° 34 del 2019 (art. 43), ha dettato delle norme per garantire il rispetto del metodo democratico e della trasparenza, anche economica e finanziaria, nella vita dei partiti politici e precisamente:

Fondazioni, associazioni e comitati collegati al partito politico: estensioni

L’applicazione delle norme sulla trasparenza e sulla pubblicità degli statuti e dei bilanci dei partiti politici che abbiamo visto nel paragrafo precedente si estende alle fondazioni, alle associazioni ed ai comitati:

Sono esclusi da ciò gli Enti del terzo settore (ETS) iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e le fondazioni, le associazioni e i comitati appartenenti alle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Fino all’avvio del RUNTS sarà sufficiente l’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS o ai registri del volontariato (per le organizzazioni di volontariato) o dell’associazionismo (per le associazioni di promozione sociale);

Questa estensione di norme alle associazioni, fondazioni e comitati citati prescinde dall’iscrizione del partito o movimento politico nel Registro tenuto dalla Commissione parlamentare di garanzia di cui sopra.

La giurisdizione sulle controversie aventi per oggetto queste norme del DL 149/2013 spetta al Giudice Amministrativo fatta salva la competenza del Giudice Ordinario in tema di sanzioni amministrative (art. 13-bis).

Agevolazioni fiscali per erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici

La disciplina fiscalmente agevolata delle erogazioni liberali ai partiti politici è stata anch’essa riformata dal Decreto-Legge n° 149 del 2013, il cui art. 10 ha previsto che sia i soggetti passivi IRPEF (quindi le persone fisiche, gli imprenditori individuali ed i soci di società di persone) che i soggetti passivi IRES (cioè le società di capitali e cooperative e gli enti non commerciali) possono effettuare erogazioni liberali ai partiti politici per un importo complessivo annuo non superiore a 100.000 Euro. Mentre, però, il limite per le erogazioni delle persone fisiche vale per un singolo partito politico, i soggetti passivi IRES devono rispettare il limite di 100.000 Euro complessivi anche nel caso di erogazioni a più partiti.

Le erogazioni possono essere effettuate sia in denaro che con una fornitura di beni o servizi ed anche per interposta persona o per il tramite di società controllate. Se l’erogazione è in denaro, il versamento di essa deve essere effettuato tramite banca od ufficio postale o con gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del Decreto Legislativo n° 241 del 1997, che sono: le carte di credito, di debito e prepagate, gli assegni bancari e quelli circolari. Il limite di importo di queste erogazioni di 100.000 Euro annui previsto per le singole società di capitali o cooperative vale anche per i gruppi di società di cui all’art. 2359 del Codice Civile e si applica anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni derivanti da fideiussioni o da altre garanzie reali o personali prestate a favore di partiti politici. Inoltre, se in un anno, un soggetto passivo IRES eccede il limite di erogazioni ad un partito politico di 100.000 Euro non può effettuare versamenti (di denaro o altri beni o servizi) negli anni successivi allo stesso partito fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza. Sono esclusi da questa disciplina le garanzie (fideiussioni, ecc.) prestate prima dell’entrata in vigore del DL 149/2013 ed i lasciti mortis causa.

Mentre i limiti alle erogazioni liberali che possono essere percepite valgono per tutti i partiti ed i movimenti politici, solo quelli iscritti nel Registro di cui all’art. 4 del DL 149/2013 tenuto dalla Commissione parlamentare di garanzia istituita dall’art. 9 della Legge n° 96 del 2012 possono accedere, su richiesta, oltre alle risorse ad essi destinate dalla scelta dei contribuenti sul due per mille dell’IRPEF prevista dall’art. 12 del DL 149/2013, anche al regime fiscale agevolato destinato ai contribuenti che effettuano le erogazioni liberali di cui all’art. 10 dello stesso Decreto, che abbiamo esaminato nei precedenti capoversi.

Queste agevolazioni fiscali sono previste dall’art. 11 del decreto-legge citato e consistono, sia per i soggetti passivi dell’IRPEF, che per quelli dell’IRES con l’esclusione degli enti non commerciali, in una detrazione del 26% degli importi compresi tra 30 e 30.000 Euro annui. La detrazione può andare, quindi, da 7,8 a 7.800 Euro annui e non si applica agli importi delle erogazioni liberali eccedenti 30.000 Euro.

La detrazione vale a partire dall’anno d’imposta 2014 (dichiarazione del 2015) ed alla detrazione sono destinate risorse a regime (nell’anno 2016) per 15,65 milioni di Euro. Se per essa occorressero maggiori risorse si andranno a ridurre i fondi per la destinazione del due per mille dell’IRPEF ai partiti politici che hanno a regime (anno 2017) un importo massimo di 45,1 milioni di Euro. Oltre questa cifra non si può andare ed in questo caso non si avrà, pertanto, diritto alla detrazione. Inoltre, la detrazione dall’IRES non spetta agli enti (comprese le società) nei quali vi sia una partecipazione pubblica od i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani od esteri (in primo luogo le borse), alle società od enti che controllano, direttamente o indirettamente, i citati soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società od ente che controlla i soggetti medesimi ed, infine, alle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione.

I possibili beneficiari di tutte le detrazioni finora esaminate sono i soggetti passivi IRPEF od IRES (esclusi gli enti non commerciali) che hanno effettuato erogazioni ai partiti ed ai movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali in almeno tre circoscrizioni alla Camera dei Deputati, in tre regioni al Senato della Repubblica, in almeno una circoscrizione per le elezioni al Parlamento Europeo oppure all’elezione anche di un solo Consiglio Regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano e quelli che hanno ottenuto l’elezione di almeno un rappresentante in uno di questi organi legislativi.

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni della disciplina del finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e degli enti privati ad essi equiparati sono contenute nei commi da 21 a 25 dell’art. 1° della Legge n° 3 del 2019.

Quest’ultima legge ha anche istituito l’obbligo di creare, presso qualsiasi ente in cui si svolge una competizione elettorale esclusi i comuni con meno di 15.000 abitanti, una sezione del proprio sito web istituzionale denominata “Elezioni trasparenti” in cui, entro il settimo giorno antecedente la competizione elettorale, devono essere pubblicati i curriculum vitae ed i certificati penali dei candidati che sono obbligatoriamente già stati pubblicati sul sito web istituzionale del partito o movimento politico o della lista che concorre alle elezioni per la carica di sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Per le elezioni nazionali ed europee, l’ente incaricato di queste pubblicazioni è il Ministero dell’interno.

Segnaliamo, infine, che l’art. 11-bis del Decreto-Legge n° 149 del 2013, convertito in Legge n° 13 del 2014, ha modificato la lettera i) del 1° comma dell’art. 7 del Dlgs 504/1992 escludendo dall’esenzione dall’IMU gli immobili posseduti dai partiti politici, indipendentemente dalla destinazione d’uso di essi.



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