Le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa costituiscono operazioni non imponibili in Italia ai sensi dell’art. 41 comma 1 lettera b del DL 331/1993.
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In merito all’ambito oggettivo delle vendite a distanza, si deve trattare di beni mobili con le seguenti esclusioni:
Secondo la prassi (risoluzione 274/E/2009) anche la vendita di beni tramite internet (E-commerce) rientra nella disciplina in questione.
Il commercio elettronico può prevedere
Il commercio elettronico indiretto è assimilato ai fini della disciplina iva alle vendite per corrispondenza e com'è noto per poter riscontrare la fattispecie prospettata dal citato articolo 41 è necessaria la sussistenza di due requisiti e nello specifico:
In merito alle vendite per corrispondenza (e dunque al commercio elettronico indiretto) come disposto all’articolo 22 comma 1 del DPR Iva non è obbligatoria l’emissione della fattura, a meno che non sia richiesta dal cliente e non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, ne consegue che, rimanendo nell’ambito delle cessioni a privati consumatori, sarà sufficiente l’annotazione sul registro dei corrispettivi (ai sensi dell’art. 24 DPR IVA) ed eventualmente insieme al registro dei corrispettivi l’istituzione del registro delle fatture emesse (articolo 23 del DPR IVA).
Riguardo l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi e in particolare per quanto riguardo l’ambito degli esoneri da tali adempimenti, l’Agenzia dell’entrate attraverso la risposta n 198 del 19 giugno 2019 ha fornito importanti chiarimenti in relazione ai soggetti che, appunto svolgono attività di e commerce ed in particolare e commerce indiretto e nello specifico ha affermato che “le disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non inficiano, tuttavia, le regole generali in tema di Iva ed i chiarimenti già forniti in passato”. In tal modo ha fatto riferimento a quanto già evidenziato della citata risoluzione 274 del 2009 alle vendita per corrispondenza “si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, lettera oo), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,, che esonera l’operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.“
In sintesi, quindi i corrispettivi derivati dal commercio elettronico continuano ad esser esonerati dall’obbligo di invio telematico fermo invece restando gli obblighi di annotazione già citati.
Quindi laddove la vendita sia esercitata sia con negozio fisico che on line, nel primo caso alternativamente si può
nel secondo caso la società potrà beneficiare dell’esonero dalla certificazione dei corrispettivi.
Passando ora alla tassazione delle vendite per corrispondenza in ambito comunitario si possono avere diverse ipotesi (si parla ovviamente di vendite a privati):
In merito alla soglia si chiarisce velocemente che
Ulteriormente si osserva come l’opzione per la tassazione nello stato membro (del committente) si debba esercitare per singolo stato.
Nell’ipotesi di cessioni verso soggetti residenti fuori dal territorio comunitario (indipendentemente che siano soggetti passivi o no) saremo sempre in presenza di esportazioni e quindi obbligo di fattura non imponibile articolo 8 primo comma lettera a del Decreto Iva.