Speciale Pubblicato il 17/02/2022

Tempo di lettura: 7 minuti

IVA 2022 per le attività di spettacolo, intrattenimento e per le ASD

di Redazione Fisco e Tasse

Dichiarazione IVA 2022: attività di intrattenimento, attività di spettacolo e associazioni e società sportive dilettantistiche e soggetti assimilati.Ecco a cosa prestare attenzione



Le attività di intrattenimento, quelle di spettacolo e le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) seguono spesso regimi IVA particolari. In vista della scadenza il 2 maggio 2022 per la presentazione della dichiarazione IVA 2022 (anno d'imposta 2021), in questo articolo riepiloghiamo la disciplina.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Regime forfettario IVA 2022 per le attività di intrattenimento

Il  regime IVA delle attività di intrattenimento è un regime forfettario disciplinato dall’articolo 74, sesto comma del Testo Unico IVA (DPR 633/72) costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che esercitano attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e delle altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. In particolare, ai sensi del d.P.R. 442/97 che disciplina le modalità di comunicazione delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, i soggetti tenuti a comunicare l’opzione esercitata nell’anno 2021 devono barrare la casella 1 del rigo VO7. L’opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Attenzione va prestata al fatto che la comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO7.


Il regime forfettario IVA presenta queste caratteristiche principali:

In generale, i soggetti che organizzano le attività elencate nella tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972 e che applicano il regime forfetario di cui sopra sono obbligati

  1. ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazione, di cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica comunque connesse alle attività di cui alla tariffa.
  2. a certificare mediante titoli di accesso emessi attraverso appositi misuratori o biglietterie automatizzate, i corrispettivi per l’ingresso o l’occupazione del posto e quindi per partecipare all’intrattenimento e i corrispettivi delle altre attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti.

Grande attenzione deve essere prestata al fatto che l’articolo 74, sesto comma, DPR 633/72 esclude dal campo di applicazione del regime in esame le operazioni non soggette ad imposta sugli intrattenimenti, ivi comprese le prestazioni pubblicitarie, eventualmente effettuate nell’esercizio di attività di intrattenimento. Ne consegue, pertanto, l’attrazione delle stesse nel regime IVA ordinario. Da ciò deriva limitatamente alle predette operazioni:

Attività di spettacolo: dichiarazione IVA 2022

Per quanto riguarda le attività di spettacolo è previsto un particolare regime agevolativo con base imponibile pari al 50% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti per

Il regime agevolativo costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e per i contribuenti minori esercenti attività di spettacolo, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta in cui il contribuente ha operato la scelta. Pertanto, i soggetti tenuti a comunicare l’opzione relativa all’anno 2021 devono barrare la casella 1 del rigo VO14. La comunicazione della revoca, invece, deve essere effettuata barrando la casella 2 del medesimo rigo VO14.
Si ricorda che l’opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Tuttavia il superamento del limite di 25.822,84 euro di volume d’affari comporta il venir meno della possibilità di applicare il regime agevolativo a partire dall’anno solare successivo. 

L'Agenzia delle Entrate ha fornito recenti indicazioni sul tema:

Attenzione va prestata all’obbligo di istituire una contabilità separata per le attività che rientrano nel campo di applicazione del regime agevolativo in esame, qualora il soggetto svolga anche altre attività.

 Infine, per quanto riguarda gli adempimenti contabili, l’articolo 8 del d.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, prevede per i soggetti, che effettuano spettacoli viaggianti nonché quelli che svolgono le altre attività spettacolistiche di cui alla tabella C, che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 50.000,00 euro: 

Associazioni e società sportive dilettantistiche e soggetti assimilati

In generale, l’art. 90 L.289/2002 prevede le seguenti tipologie soggettive operanti nel settore dello sport dilettantistico:

Si ricorda che il regime forfettario IVA ex art. 74, sesto comma, applicabile alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, alle associazioni senza scopo di lucro e alle associazioni pro-loco che si avvalgono delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991, si estende anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro che effettuino la medesima opzione. Nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati, che optano per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398/1991, il particolare regime IVA disciplinato dal sesto comma dell’articolo 74, trova applicazione anche per quei proventi percepiti nell’esercizio di attività non soggette ad imposta sugli intrattenimenti. 

Pertanto, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro, per comunicare l’opzione effettuata nell’anno 2021, provvederanno a barrare la casella 1 del rigo VO30. Attenzione va prestata al fatto che l’opzione è vincolante per almeno un quinquennio. 

Tuttavia, la perdita in corso d’anno dei requisiti necessari per l’accesso ai benefici concessi dalla legge n. 398/1991, comporta l’applicazione dell’IVA secondo i criteri generali a decorrere dal mese successivo a quello in cui i requisiti stessi sono venuti meno. Si ricorda che il limite per avvalersi del regime agevolato recato dalla legge n. 398/1991, è fissato a 400.000 euro dall’art. 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’art. 1, comma 50, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO30. 

È inoltre opportuno chiarire che restano invece obbligati a tutti gli adempimenti IVA – ivi compreso quello della presentazione della dichiarazione annuale – le società e le associazioni sportive dilettantistiche (ovvero centri o circoli sportivi gestiti in forma associativa) nonché le altre associazioni ad esse collegate normativamente, che non hanno optato per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 e che, non svolgendo attività di intrattenimento, non rientrano nel regime speciale forfetario previsto dall’art. 74, 6° comma.


Ti potrebbe interessare l'ebook: 



TAG: Dichiarazione Iva 2024