L’introduzione nel nostro ordinamento giuridico della Società Benefit ha previsto la possibilità per le società di capitali di poter perseguire in modo congiunto e integrato finalità di lucro e di beneficio sociale, intenzionalmente e consapevolmente specificati nello statuto.
Tale strumento giuridico è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge di stabilità per l’anno 2016, art. 1, commi da 376 a 384 (legge 28 dicembre 2015, n.208).
La Società Benefit si caratterizza per la duplice finalità e l’individuazione del beneficio comune nelle clausole statutarie.
L’art. 1, comma 376, L. n. 208/2015 statuisce che tale società nell’esercizio di un’attività economica, “oltre” allo scopo lucrativo o mutualistico, persegue “anche” una o più finalità di beneficio comune che intende perseguire da indicare nel proprio oggetto sociale, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di tutti gli stakeholders.
La normativa Benefit definisce i portatori di interesse in: persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse, che sono comunque coinvolti dall’attività di impresa. La normativa prevedendo altresì l’obbligo per gli amministratori di bilanciare l’interesse dei soci (shareholder) con gli interessi degli stakeholders (comma 380 dell’a art. 1, L. n. 208/2015).
Le finalità perseguite dal legislatore – come peraltro si evince chiaramente dal 376° comma dell’art. 1 della citata legge – sono quelle di promuovere la costituzione, nonché la diffusione, di società che perseguono un duplice fine; da una parte, la realizzazione di attività lucrative dirette a distribuire gli utili ai soci e, dall’altra, perseguire iniziative benefiche a favore di una vasta pluralità di portatori di interesse. Di qui, la loro distinzione rispetto alle altre società mediante l’aggiunta, alla denominazione, di «società benefit» o della sua abbreviazione «SB».
Tale strumento giuridico è stato voluto fortemente dal primo firmatario della legge, on. Mauro Del Barba, perché convinto che il For Benefit e la sostenibilità non siano più un’alternativa ma un nuovo modello per fare impresa. Con questa nuova qualifica giuridica un’impresa, oltre ai propri obiettivi di profitto, si impegna a perseguire anche scopi di beneficio comune atti ad avere un impatto positivo a lungo termine sulla società civile e sull’ambiente.
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Dal 2016, l’Italia è il primo Paese in Europa e il primo al mondo dopo i trenta Stati Americani cui ci si è ispirati, a essersi dotato di una legge che prevede la possibilità per le aziende di operare come Società Benefit.
Le società con scopo di beneficio comune hanno iniziato a diffondersi negli Stati Uniti d’America a partire dalla seconda metà dello scorso decennio.
In diversi Stati federali dell’Unione sono state approvate leggi che sostengono e favoriscono la nascita e lo sviluppo di tali società, meglio conosciute come «Benefit Corporation». Nell’Aprile 2010 il Maryland è stato il primo Stato federale ad approvare la legislazione per le Benefit Corporation. In seguito, California, Hawaii, Illinois, Louisiana, Washington, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania, South Carolina, Vermont, Virginia, Delaware, Colorado, Washington DC e Arkansas hanno a loro volta approvato la legislazione permettendo anch’esse la creazione di Benefit Corporation.
Per "beneficio comune", ai sensi dell’art. 1 co. 378 lett. a) della L. 208/2015, deve intendersi il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle categorie sopra elencate.
II beneficio comune generato deve essere reale e tangibile e rispondere alle esigenze concrete della realtà nella quale l'azienda si colloca così come agli obiettivi dell'azienda stessa.
Per tale motivo, la definizione del beneficio comune non può esulare dalla mission dell'azienda e dal ruolo che questa ricopre all'interno della realtà che la circonda, ma deve essere fortemente connesso a tali elementi.
La Società Benefit si caratterizza per il duplice scopo, riconosciuto da shareholder e stakeholder:
La SB è una società tradizionale ed ente profit, con maggiori obblighi che impegnano il management e gli azionisti a standard più elevati, oltre che di scopo, di sostenibilità, responsabilità e trasparenza.
Con riferimento all’ambito soggettivo, possono assumere tale qualifica giuridica i tipi societari previsti dal Libro V del Codice civile, con esclusione delle società a responsabilità limitata semplificate poiché l'atto costitutivo è redatto in conformità al modello standardizzato, che non ne consente la modifica con l'inserimento delle previsioni previste dalla L. 208/2015.
Da escludersi anche le società cooperative sociali e le imprese sociali: le prime perché sono società non profit il cui oggetto esclusivo è quello di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale, le seconde perché sono anch'esse senza scopo di lucro e hanno un oggetto sociale specifico al fine di realizzare finalità di interesse generale.
L’acquisizione della qualifica giuridica di società benefit è vincolata dalle specifiche indicazioni statutarie; pertanto per le società costituente è necessario attenersi alla normativa che disciplina tali società con le specifiche indicazioni da prevedere nello statuto. Per quanto riguarda invece le società già esistenti, qualora si voglia assumere la qualifica giuridica è necessario modificare appositamente lo statuto con le clausole statutarie previste dalla normativa della Benefit.
L’Atto costitutivo e/o le clausole statutarie devono tener conto di quanto segue:
Ulteriore elemento essenziale che caratterizza la Benefit è la valutazione degli impatti generati con il perseguimento delle finalità di beneficio comune. È previsto in tal caso che la Benefit rediga una relazione annuale di impatto concernente il perseguimento del beneficio comune da allegare al bilancio societario. La valutazione degli impatti deve essere eseguita utilizzando lo standard di valutazione sviluppato da un ente terzo ed essere esauriente comprendendo le 5 aree previste dall’allegato alla normativa; ovvero:
Infine, altro elemento essenziale è il Controllo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206(Comma 384). L’obiettivo è di garantire una corretta comunicazione al mercato in merito al reale perseguimento delle finalità ulteriori rispetto al mero profitto, onde evitare che chi non realizzi tali obiettivi possano beneficiare di un vantaggio competitivo e reputazionale nei confronti di altre imprese, nonché erroneamente condizionare le scelte dei consumatori.